Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-04-2012, n. 6114

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Salerno dichiarava inammissibile il gravame svolto da Argital di Siano Giuseppe e C. s.a.s. contro la sentenza di primo grado che aveva condannato la predetta società al pagamento di somme in favore di D.S.C..

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale veniva depositata in cancelleria il 31 ottobre 2008, prima della certificata proposizione del gravame con riserva dei motivi (13 novembre 2008);

– con ordinanza collegiale del 14 gennaio 2009, il Collegio sospendeva l’esecuzione della sentenza per somme superiori ad Euro 40.000,00 autorizzando l’esecuzione provvisoria delle somme rientranti nel detto importo, ma non risultava alcun deposito in cancelleria nè del gravame principale nè del gravame incidentale, atti dei quali le parti avevano dato prova all’udienza di discussione;

– la società, se non risultava notificataria della copia della sentenza di primo grado da parte del dipendente, ebbe contezza dell’avvenuto deposito della statuizione dal riferimento espresso nel contesto dell’appello incidentale ad essa notificato;

– il ricorso in appello della società risultava notificato il 24 giugno 2009 e depositato, per la prima volta, all’udienza di discussione del 13 gennaio 2010. 3. A sostegno del decisum la Corte territoriale richiamava la giurisprudenza sulla rilevanza, agli effetti della tempestività dell’impugnazione, del deposito del ricorso certificato dal cancelliere sull’originale e con questo consacrato agli atti del fascicolo d’ufficio, onde nella specie risultavano violato l’art. 433 c.p.c., comma 2 e art. 434 c.p.c., comma 2, conseguendone la declaratoria di inammissibilità del gravame principale.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la s.a.s.

Argital di Siano Giuseppe e C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’intimato ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale cui non ha resistito la società.

Motivi della decisione

5. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 433 c.p.c, si duole che la corte territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame pur avendo la società notificato alla controparte, entro il termine annuale ex art. 327 c.p.c., i motivi di appello, presentati, poi, nell’udienza collegiale del 13 gennaio 2010. 7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il lavoratore si duole della decisione in rito della corte di merito, assumendo che un mero rinvio dell’udienza avrebbe consentito la ricostruzione degli atti prodotti in giudizio e depositati nella fase cautelare.

8. Il ricorso principale è inammissibile.

9. Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

10. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr, ex plurimis, Cass., 359/2005 e successive conformi).

11. Nel caso di specie, con la succinta e laconica esposizione delle censure alla sentenza impugnata, inserita in ampio contesto meramente ed inutilmente riproduttivo degli atti introduttivi della pregressa fase di merito, la ricorrente non ha affatto svolto alcuna specifica argomentazione critica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata che ha fondato la declaratoria di inammissibilità del gravame sull’intempestività dell’impugnazione, non sussistendo, agli atti di causa, il ricorso in appello tempestivamente depositato e certificato, per il suo obiettivo avverarsi, dal cancelliere, non rilevando, all’uopo, l’atto di gravame depositato, per la prima volta, all’udienza di discussione della causa.

12. La censura, incentrata sull’integrità del contraddittorio, non coglie, pertanto, nel segno, giacchè non coerente con la statuizione della Corte territoriale conformatasi alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, muovendo dalla netta distinzione, nel rito del lavoro, anche in sede di gravame, tra la fase dell’ editto actionis e quella della vocatio in ius, ha più volte affermato che la proposizione dell’appello si perfeziona, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem, certificato, per il suo obiettivo avverarsi, dal cancelliere e che siffatta certificazione, se non consacrata sull’originale del ricorso, è sufficiente che risulti riportata su una copia del ricorso stesso (v., ex multis, Cass. 15838/2002 e successive conformi).

13. Quanto detto per il ricorso principale non può non valere anche per il ricorso incidentale, anch’esso concernente, inammissibilmente, doglianza imperniata sulla validità del contraddittorio e sull’asserito mancato rispetto, da parte della Corte territoriale, delle regole proprie della vocatio injus.

14. I ricorsi, principale e incidentale, vanno pertanto dichiarati inammissibili.

15. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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