Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 39107

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Udito, altresì, nella pubblica udienza il Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Rileva:

1. – Con sentenza, deliberata il 19 novembre 2010 e depositata il 29 novembre 2010, la Corte di appello di Genova, in rifornì a della sentenza assolutoria del Tribunale ordinario di Massa, appellata dal Pubblico Ministero, ha condannato alla pena dell’arresto in un mese e dell’ammenda in Euro duecento, A.E.H., imputato della contravvenzione prevista e punita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, per aver omesso di esibire, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, in (OMISSIS), motivando: non è influente il rilievo (posto dal primo giudice a fondamento della assoluzione) che il personale della Polizia di Stato, esaminato a dibattimento, non sia stato in grado di ricordare se il giudicabile avesse, ovvero no, addotto alcuna giustificazione per la mancata esibizione del documento di identità;

invero l’appellato, "il quale non era riuscito a regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano", non ha offerto veruna "spiegazione sul suo comportamento omissivo" durante tutto il corso del giudizio; sicchè la condotta integra la contravvenzione contestata la quale sanziona l’omessa esibizione dei documenti di identità da parte di ogni "cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non recte: o no, nel territorio dello Stato". 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Persiani, mediante atto del 6 febbraio 2001 col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, come novellato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, deducendo che, per effetto della modificazione della norma, esula dalla previsione incriminatrice la condotta omissiva degli stranieri irregolari.

2.2 – Con il secondo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, inosservanza di norme processuali, nonchè contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, censurando che la Corte territoriale, con inosservanza del criterio del favor rei e dell’art. 27 Cost., ha addossato al giudicabile la prova del giustificato motivo per la inottemperanza dell’ordine di esibizione, così "invertendo l’onere della prova", laddove il teste escusso non era stato in grado di escludere che l’imputato avesse addotto una giustificazione.

3. – Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente.

Questa Corte, a Sezioni Unite, risolvendo il potenziale contrasto giurisprudenziale (in relazione al contrario indirizzo affermatosi nel senso della ermeneutica postulata dal Pubblico Ministero ricorrente), ha fissato il principio di diritto secondo il quale "il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare" (sentenza n. 16453 del 24 febbraio 2011, Alacev, massima n. 249546).

Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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