T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 28-11-2011, n. 9310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto la società odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Sant’Elia per l’ "Appalto dei lavori di completamento degli interventi di consolidamento per il crollo lungo la Valle dei Santi", da aggiudicarsi con la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo a base di gara di Euro 1.030.000 e di essersi classificata, nella graduatoria stilata in esito alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, al terzo posto con un punteggio complessivo di 59,48 punti, mentre al primo posto si è classificata la società B.E. s.a.s. con 71,51 punti ed al secondo posto la ditta P. F. con 70,38 punti.

Nel riferire le prescrizioni recate dal bando di gara e dal disciplinare tecnico, lamenta parte ricorrente l’illegittimità delle determinazioni assunte dalla commissione aggiudicatrice per non aver proceduto all’esclusione delle offerte presentate dalla prima e dalla seconda classificata, censurando altresì il punteggio assegnato alle offerte dalle stesse presentate.

Nel rappresentare la sussistenza del proprio interesse ad agire – conseguendo dall’esclusione delle società meglio classificatesi in graduatoria l’aggiudicazione della gara a proprio favore – deduce parte ricorrente, a sostegno della proposta azione, avuto riguardo all’offerta presentata dalla società B. s.a.s., aggiudicataria della gara, i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 131 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto. Violazione del principio della par condicio tra i partecipanti.

Denuncia parte ricorrente l’avvenuta presentazione, da parte dell’aggiudicataria, di un’offerta tecnica composta di 6 elaborati, laddove il disciplinare prescrive che la relazione tecnica descrittiva da inserire nella busta relativa a tale offerta deve essere distinta, a pena di esclusione, in 5 elaborati rilegati separatamente e denominati.

Pur non contenendo l’ulteriore elaborato dell’aggiudicataria informazioni essenziali, afferma parte ricorrente come la sua presentazione si ponga in contrasto con il principio del rispetto della par condicio tra i partecipanti, nonché con la tassatività ed inderogabilità delle cause di esclusione stabilite dalla lex specialis, nel caso in esame disattesa.

La mancata esclusione dalla gara della società risultata aggiudicataria per avere la stessa presentato il sesto documento dell’offerta tecnica, si porrebbe pertanto in violazione sia del bando che del disciplinare di gara, nonché con il principio di uguaglianza nella competizione tra i partecipanti alla gara stessa.

Sotto altro profilo, denuncia parte ricorrente la mancata presentazione, da parte della società aggiudicataria, del Piano Operativo di Sicurezza e del relativo cronoprogramma, richiesto dal disciplinare di gara con riferimento all’elaborato 1, relativo alla "Ottimizzazione dell’esecuzione dei lavori e dell’impianto di cantiere", riferito alla relazione tecnica descrittiva dell’offerta tecnica, rappresentando in proposito come nell’offerta dell’aggiudicataria venga espressamente rappresentato che tale piano sarà predisposto in caso di aggiudicazione della gara.

Nella considerazione, quindi, che il bando ed il disciplinare di gara prescrivessero inequivocabilmente la necessità che l’offerta tecnica dovesse contenere, all’elaborato 1, la redazione del piano di sicurezza e del cronoprogramma al fine di estendere la valutazione anche a tali documenti, l’offerta dell’aggiudicataria, in quanto incompleta e difforme dalle prescrizioni di gara, avrebbe dovuto essere esclusa, rappresentando in proposito parte ricorrente di aver presentato all’interno della propria offerta tecnica il Piano Operativo di Sicurezza.

2 – Eccesso di potere, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, macroscopica illogicità, palese erroneità e travisamento dei presupposti di fatto nell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica della società B. s.a.s. Comportamento e valutazione della Commissione di gara in evidente contrasto con le disposizioni del bando e del disciplinare di gara. Difetto di motivazione.

Avuto riguardo alla mancata presentazione, da parte della società aggiudicataria della gara, del Piano di Sicurezza, lamenta parte ricorrente, oltre alla mancata esclusione di detta società, l’illegittimità dell’attribuzione alla stessa di 7 punti relativamente all’elaborato 1 dell’offerta tecnica, a fronte dei 6 punti attribuiti alla ricorrente che tale piano ha presentato.

Con riferimento, invece, all’elaborato 2 dell’offerta tecnica, relativo alla "Sicurezza e valore ambientale", denuncia parte ricorrente come l’intervento proposto dall’aggiudicataria della gara, consistente nell’apposizione di "opere di protezione tramite barriere metalliche paramassi a valle della pista di lavoro da realizzare al piede della rupe, che poi diverrà il camminamento definitivo", integrerebbe in realtà una modifica e variante del progetto architettonico, ponendosi così in contrasto con il disciplinare nella parte in cui stabilisce quali possano essere le migliorie.

Altresì contrastante con il disciplinare, sarebbe, secondo parte ricorrente, la miglioria, offerta dall’aggiudicataria, consistente nel recupero del manufatto fontanilelavatoio, in quanto estranea all’appalto e che pertanto, come tale, avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, laddove sono stati, invece, attribuiti 12 punti per tale miglioria senza peraltro motivare tale scelta.

Con riferimento all’offerta presentata dall’impresa P. F., seconda classificata, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

3 – Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 131 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto. Violazione del principio della par condicio tra i partecipanti.

Denuncia parte ricorrente come anche l’impresa P. abbia omesso di redigere il piano di sicurezza, risultando conseguentemente essere stata illegittimamente ammessa alla gara in violazione sia del bando che del disciplinare di gara – che espressamente comminano tale sanzione per tale carenza documentale – nonché con il principio di uguaglianza nella competizione tra i partecipanti alla gara stessa.

4 – Eccesso di potere, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, macroscopica illogicità, palese erroneità e travisamento dei presupposti di fatto nell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica dell’impresa P. F.. Comportamento e valutazione della Commissione di gara in evidente contrasto con le disposizioni del bando e del disciplinare di gara. Difetto di motivazione, motivazione insufficiente ed incongrua.

Non avendo la seconda classificata presentato il Piano di Sicurezza ed il Cronoprogramma, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara e, comunque, nessun punteggio poteva alla stessa essere attribuito, con asserita conseguente illegittimità dei 6 punti attribuiti all’elaborato 1.

Lamenta, inoltre, parte ricorrente l’avvenuta presentazione, con riferimento alla relazione inerente la "sicurezza e valore ambientale", di varianti sostanziali del progetto iniziale che avrebbero dovuto comportare l’esclusione dell’offerta tecnica in quanto in contrasto con il disciplinare di gara.

Ne discenderebbe, ulteriormente, l’illegittimità del punteggio attribuito dalla Commissione di gara all’offerta della seconda classificata in quanto erroneo ed illogico.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione comunale eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso stante la non sindacabilità del punteggio attribuito dalla Commissione di gara alle offerte, nonché per carenza di interesse all’impugnativa in capo all’impresa terza classificata in graduatoria, e sostenendo, nel merito del ricorso, con diffuse argomentazioni, la sua infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Si è costituita in resistenza la società B. s.a.s., risultata aggiudicataria della gara, eccependo anch’essa l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’impugnativa – non conseguendo dall’accoglimento del ricorso l’aggiudicazione della gara alla ricorrente – e deducendo l’infondatezza delle censure ricorsuali proposte, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Si è costituita in resistenza anche l’impresa P. F., secondo classificata, rappresentando di aver proposto autonomo ricorso avverso l’esito della gara, iscritto al N. 3994/2011 R.G., e sostenendo l’infondatezza delle censure proposte avverso la propria partecipazione alla gara ed il punteggio conseguito, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memorie successivamente depositate l’Amministrazione resistente e l’aggiudicataria della gara hanno insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Con ordinanza collegiale n. 5607/2011 è stata fissata, ai sensi dell’art. 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, la data di discussione della causa.

Alla Pubblica Udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso gli atti relativi alla gara indetta dal Comune di Sant’Elia per l’ "Appalto dei lavori di completamento degli interventi di consolidamento per il crollo lungo la Valle dei Santi", da aggiudicarsi con la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo a base di gara fissato in Euro 1.030.000.

Lamenta parte ricorrente, classificatasi al terzo posto della graduatoria stilata in esito all’esame delle offerte, l’illegittimità dell’ammissione alla gara della prima e della seconda classificata per essere le offerte tecniche dalle stesse presentate in contrasto con la disciplina di gara – e segnatamente, per non avere, entrambe, presentato il Piano Operativo di Sicurezza ed il Cronoprogramma e per contenere le rispettive offerte tecniche varianti sostanziali al progetto, mentre, con riferimento alla sola aggiudicataria, per avere essa corredato l’offerta tecnica di 6 elaborati in luogo dei 5 prescritti dal disciplinare di gara – denunciando altresì, in via subordinata, l’illegittimità del punteggio alle stesse attribuito con riferimento agli elaborati 1 e 2, cui i denunciati vizi si riferiscono.

Così brevemente delineato l’oggetto della controversia in esame, il Collegio è chiamato a preliminarmente pronunciarsi in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata sia dal Comune resistente che dall’aggiudicataria B. s.a.s.

L’eccezione non è meritevole di favorevole esame e ciò in considerazione del petitum sostanziale azionato, della portata delle censure proposte e del concreto atteggiarsi della fattispecie in esame.

Come accennato, la società odierna ricorrente si è classificata al terzo posto della graduatoria formulata in esito alla valutazione delle offerte presentate dai partecipanti alla gara e, attraverso le censure proposte, mira ad ottenere il risultato dell’esclusione dalla gara delle imprese classificatesi ai primi due posti o, in via ovviamente subordinata, la riduzione del punteggio alle stesse attribuito, aspirando così, attraverso l’accoglimento delle proposte censure, ad ottenere l’aggiudicazione della gara o quantomeno la chance di aggiudicazione in esito alla nuova ponderazione delle offerte degli ammessi alla gara sulla base del metodo aggregativocompensatore.

Posta, dunque, l’indubitabile sussistenza dell’interesse all’azione come sostenuta dalla proposizione di censure volte ad ottenere l’esclusione dalla gara delle prime due classificate, deve parimenti positivamente riscontrarsi la sussistenza di tale condizione dell’azione anche con riferimento alle contestazioni mosse avverso l’attribuzione dei punteggi assegnati alle prime due classificate, conseguendo – in relazione alla prospettazione di parte e sulla base di un giudizio ex ante – dal loro eventuale accoglimento la possibilità che, in esito alla riformulazione del punteggio sulla base del previsto metodo aggregativocompensatore e del confronto a coppie, la ricorrente ottenga un punteggio utile per l’aggiudicazione.

Deve invero, alla luce dei principi generali, ritenersi la sussistenza dell’interesse all’impugnazione in capo all’impresa partecipante alla gara anche nelle ipotesi nelle quali all’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non consegua in termini di certezza l’effetto dell’automatico affidamento dell’appalto alla stessa, ma tale affidamento si configuri, in ragione dell’attività rinnovatoria dell’Amministrazione consequenziale al giudicato demolitorio dell’aggiudicazione, in termini di eventualità.

Pur quando si inserisce un elemento di alea in ordine all’aggiudicazione a favore del ricorrente a seguito dell’accoglimento del ricorso, deve pertanto comunque ritenersi la sussistenza dell’interesse a ricorrere da parte dell’impresa partecipante alla gara la quale agisce a tutela di un interesse strumentale, riguardato nell’ottica di una qualificata chance di conseguire l’aggiudicazione. Interesse che non ha consistenza e dignità minori di quello ancor più generico e aleatorio, che vanta qualunque impresa che abbia partecipato alla gara quando impugna le stesse regole della gara o la loro intervenuta erronea applicazione, al fine di ottenere l’annullamento integrale della competizione e la sua rinnovazione, attraverso la quale potrà, partecipando alla nuova gara, godere di una mera chance di esito favorevole.

Fermo il principio secondo il quale la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo tale qualità si connette all’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela, in questa veste, il ricorrente che ha partecipato legittimamente alla gara può far valere tanto un interesse finale al conseguimento dell’appalto affidato al controinteressato, quanto, in via alternativa e normalmente subordinata, l’interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione sempre che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta (da ultimo Consiglio Stato, A.P., 7 aprile 2011, n. 4).

Applicando le esposte coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve pertanto ritenersi la sussistenza in capo alla società ricorrente dell’interesse al ricorso nella declinazione mediata dell’interesse strumentale alla rinnovazione della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, che fa sorgere il titolo su cui si fonda la legittimazione al ricorso sia nella parte in cui è volto ad ottenere l’estromissione dalla gara delle prime due classificate, sia nella parte in cui è volto a contestare i punteggi alle stesse attribuiti.

Delibata, nel senso della sua infondatezza, la questione preliminare inerente la sussistenza, in capo alla società ricorrente, dell’interesse al ricorso, può procedersi alla disamina delle censure proposte.

Con un primo ordine di doglianze, lamenta parte ricorrente l’illegittima ammissione alla gara dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria, la B. s.a.s, la quale avrebbe dovuto essere esclusa, innanzitutto, per aver presentato un’offerta tecnica composta di 6 elaborati, in violazione quindi del disciplinare che prescrive che la relazione tecnica descrittiva da inserire nella busta relativa a tale offerta deve essere distinta, a pena di esclusione, in 5 elaborati rilegati separatamente e denominati.

La censura non merita favorevole esame.

Prescrive il disciplinare di gara che nella busta "B – Offerta Tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, una relazione tecnica descrittiva che dovrà essere articolata e distinta, a pena di esclusione, in 5 elaborati rilegati separatamente e denominati:

1 – ottimizzazione dell’esecuzione dei lavori e dell’impianto di cantiere;

2 – sicurezza e valore ambientale;

3 – miglioramento qualitativo prestazionale;

4 – piano di manutenzione dell’opera postcollaudo;

5 – tempi di realizzazione dell’opera.

In relazione ad ogni elaborato, corrispondente ad un criterio di valutazione, il disciplinare indica il relativo punteggio attribuibile, stabilendo una ponderazione massima di 75 punti.

La società aggiudicataria ha presentato la propria offerta tecnica corredandola dei cinque elaborati richiesti dal disciplinare e di un ulteriore elaborato, consistente in una nota denominata "relazione tecnica descrittiva generalè recante anche l’indice degli allegati.

Alla luce delle prescrizioni recate dal disciplinare, come sopra illustrate, e della ratio alle stesse sottesa, ed avuto riguardo al concreto atteggiarsi della fattispecie in esame, non può, quindi, ritenersi integrata una violazione di tali prescrizioni tale da determinare l’esclusione dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria.

Quest’ultima ha invero puntualmente ottemperato alle previsioni recate dal disciplinare allegando alla propria offerta tecnica i cinque elaborati richiesti, denominati e separati in conformità alle relative indicazioni, consentendo in tal modo alla Commissione di gara di procedere alla valutazione dell’offerta ed all’attribuzione del punteggio per ogni elemento contenuto negli allegati.

Ed infatti, le prescrizioni relative alla presentazione di un’offerta tecnica articolata su cinque distinti elaborati è, all’evidenza, funzionale a consentire la valutazione dell’offerta stessa mediante attribuzione di distinti punteggi per ogni elemento contenuto nei prescritti elaborati, per ciascuno dei quali è previsto un punteggio massimo attribuibile.

Deve, inoltre, rilevarsi come lo stesso disciplinare preveda la possibilità per i concorrenti di "produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica".

Posto, quindi, che l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria contiene i prescritti cinque elaborati, distinti e denominati in conformità con il disciplinare di gara, e che lo stesso disciplinare consente la produzione di ulteriore documentazione, non integra una ipotesi di esclusione dell’offerta la circostanza – denunciata da parte ricorrente – dell’avvenuta allegazione, da parte dell’aggiudicataria, di un ulteriore elaborato.

Delibata, nel senso della sua infondatezza, l’esaminata censura, analoga sorte va tributata alla doglianza con cui parte ricorrente lamenta la mancata presentazione, da parte sia della società aggiudicataria che della seconda classificata, del Piano Operativo di Sicurezza e del relativo cronoprogramma, con conseguente invocata necessità di disporre l’esclusione di tali offerte.

A sostegno della censura sostiene parte ricorrente che la presentazione di tali documenti sarebbe espressamente richiesta dal disciplinare di gara con riferimento all’elaborato 1, relativo alla "Ottimizzazione dell’esecuzione dei lavori e dell’impianto di cantiere", di cui alla relazione tecnica descrittiva dell’offerta tecnica, evidenziando in proposito come nelle offerte presentate dalle prime due classificate venga espressamente rappresentato che tale piano sarà predisposto in caso di aggiudicazione della gara.

Ai fini della delibazione in ordine alla censura in esame occorre preliminarmente procedere alla ricognizione della portata della previsione del disciplinare di gara, laddove viene indicato, avuto riguardo all’elaborato 1 relativo alla "Ottimizzazione dell’esecuzione dei lavori e dell’impianto di cantiere", che lo stesso si riferisce alla "Redazione del piano di sicurezza e del relativo crono programma ai fini della cantierabilità dei lavori nel razionale contesto dell’interferenza con il transito del centro urbano nonché con altre attività che possono interferire con l’esecuzione dei lavori".

Tale previsione va coordinata e correttamente delimitata nella sua valenza attraverso il richiamo all’ulteriore prescrizione recata dal disciplinare, laddove, con riferimento alla "Relazione tecnica descrittiva", di cui l’elaborato 1 è parte integrante, stabilisce che il progetto esecutivo non dovrà subire alcuna modifica né sugli elaborati grafici di progetto, né sugli elaborati scritti generali che vanno considerati assolutamente prescrittivi ed obbligatori in ogni loro elemento.

Orbene, del progetto esecutivo elaborato dall’Amministrazione procedente fa parte integrante il piano di sicurezza, con la conseguenza che tale piano entra automaticamente a far parte delle offerte tecniche presentate dalle prime due classificate, sulle quali non incombeva alcun onere di presentare un nuovo e diverso piano di sicurezza, essendo quello redatto dall’Amministrazione obbligatorio e vincolante.

Ciò coerentemente con la previsione di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 164 del 2006, ai sensi del quale l’appaltatore redige e consegna "un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento", altresì stabilendo che entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Le offerte presentate dalle imprese prime due classificatesi, nel far proprio il documento di sicurezza allegato al progetto esecutivo, risultano pertanto conformi alle prescrizioni di gara, ai sensi delle quali il piano di sicurezza è quello elaborato dall’Amministrazione aggiudicatrice e facente parte del progetto esecutivo, che l’aggiudicatario deve fare proprio in quanto prescrittivo ed obbligatorio, fatta salva la possibilità di presentazione di un nuovo piano di sicurezza in caso di proposte di varianti – ammesse dal bando di gara – e fermo l’obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza, complementare al piano di sicurezza.

Destituita di fondamento si rivela, inoltre, essere la dedotta circostanza della mancata presentazione del cronoprogramma da parte dell’aggiudicataria, che invece, sulla base dell’esame della documentazione versata al fascicolo di causa, risulta ricompreso nell’ambito dell’offerta tecnica dalla stessa presentata.

In relazione alla mancata produzione, da parte delle imprese classificatesi ai primi due posti della graduatoria, del piano di sicurezza, lamenta, altresì, parte ricorrente l’illegittimità dell’attribuzione di 7 punti relativamente all’elaborato 1 dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e di 6 punti a favore dell’impresa P. F., a fronte dei 6 punti attribuiti alla ricorrente che tale piano ha presentato.

La censura non merita favorevole esame.

L’elaborato 1 dell’offerta tecnica si riferisce all’ottimizzazione dei lavori e dell’impianto di cantiere – per la quale è prevista l’attribuzione di un massimo di 10 punti – e non si risolve unicamente nella presentazione del piano di sicurezza – che ben può essere costituito, per come sopra illustrato, in caso di mancata presentazione di varianti, da quello elaborato dall’Amministrazione, comunque prescrittivo – estendendosi anche ad altri elementi inerenti la "cantierabilità dei lavori nel razionale contesto dell’interferenza con il transito del centro urbano nonché con altre attività che possono interferire con l’esecuzione dei lavori".

Orbene, le offerte tecniche presentate dalle imprese B. e P. indicano, all’elaborato 1, una serie di dettagliate misure inerenti la cantierizzazione e la programmazione dei lavori, in ordine alle quali si è quindi indirizzata la valutazione della Commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio per tale voce, con un procedimento peraltro caratterizzato da discrezionalità tecnicavalutativa in relazione al quale parte ricorrente non ha, invero, dedotto specifici motivi riconducibili alla tipologia di vizi ricadenti nel consentito ambito di sindacabilità giurisdizionale di tali scelte, limitandosi a lamentare l’illegittimità del punteggio attribuito alle prime due classificate per mancata presentazione del piano di sicurezza e del crono programma.

Elementi questi che non esauriscono le specifiche dell’offerta tecnica contenuta nell’elaborato 1, che contiene misure di più ampia portata in relazione alle quali parte ricorrente non offre elementi su cui poter utilmente indirizzare il vaglio di legittimità del punteggio attribuito per tale voce.

Sotto altro profilo, lamenta parte ricorrente l’avvenuta presentazione, sia da parte dell’aggiudicataria che della seconda classificata, di varianti sostanziali al progetto esecutivo con riferimento all’elaborato 2, relativo alla "Sicurezza e valore ambientale".

Anche tale censura non merita accoglimento.

Avuto riguardo all’offerta dell’aggiudicataria, la denunciata illegittima presentazione di varianti al progetto esecutivo si riferisce alla prevista realizzazione di "opere di protezione tramite barriere metalliche paramassi a valle della pista di lavoro da realizzare al piede della rupe, che poi diverrà il camminamento definitivo".

Osserva in via preliminare il Collegio che il bando di gara prevede espressamente la possibilità di presentare varianti progettuali ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 163 del 2006, per le migliorie proposte.

Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che la previsione inerente la collocazione delle opere di protezione, di cui all’offerta dell’aggiudicataria, non costituisce variante del progetto esecutivo – peraltro comunque ammessa – ma opera provvisoria, destinata ad essere rimossa al termine dei lavori con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, e risulta essere funzionale alla cantierizzazione del progetto esecutivo, in quanto volta a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passanti nel periodo di esecuzione dei lavori, e rientrante nell’autonomia decisionale dell’appaltatore in ordine alla metodologia operativa di realizzazione dei lavori oggetto di appalto.

Ancora, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non può ritenersi integrare una non ammissibile variante al progetto il previsto "recupero del manufatto fontanilelavatoio" contenuto nell’offerta dell’aggiudicataria, costituendo tale opera una miglioria al progetto, rispettosa delle soluzioni architettonicheprogettuali ivi indicate, e come tale pienamente ammissibile.

Al riguardo, va precisato che le migliorie, consentite dalla lex specialis, conoscono l’unico limite della compatibilità con il progetto esecutivo e non sono, all’evidenza, suscettibili di predeterminazione in sede di redazione della disciplina di gara e del progetto esecutivo, e ciò coerentemente con il principio generale che nelle gare pubbliche indette per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione sono consentite, ai fini della valutabilità dell’offerta, precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza peraltro alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste – come avviene nella fattispecie in esame, in cui la miglioria consiste nel recupero di un fontanile posto nell’area interessata dall’intervento di consolidamento – e senza incidere sulla par condicio, essendo insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara è definitivo, deve ritenersi consentito alle imprese di proporre le variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché, non si alterino detti caratteri essenziali (ex plurimis: Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806).

Discende, dalle considerazioni sopra esposte, che la miglioria in esame non poteva integrare una causa di esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, non concretando essa, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, alcuna inammissibile variante al progetto esecutivo.

Con riferimento, invece, all’attribuzione all’aggiudicataria di 12 punti per l’offerta tecnica di cui all’elaborato 2, osserva il Collegio che, richiamata la natura discrezionale della valutazione e ricordato l’ambito del consentito sindacato giurisdizionale in materia, l’elaborato 2 presentato dall’aggiudicataria si articola in numerosi interventi e misure funzionali alla sicurezza ed al rispetto del valore ambientale, rispetto ai quali l’attribuzione di 12 punti -a fronte di un massimo di 20 punti previsto per tale voce – non manifesta, con i necessari caratteri di evidenza ed immediatezza, profili di irragionevolezza o di sproporzione, né parte ricorrente ha allegato alcun utile elemento idoneo a comprovarne la denunciata illegittimità, solo genericamente dedotta.

Analoghe considerazioni valgono per l’ulteriore censura con cui parte ricorrente denuncia l’avvenuta presentazione, da parte dell’impresa F. P., con riferimento alla relazione inerente la "sicurezza e valore ambientale", di varianti sostanziali del progetto iniziale che avrebbero dovuto comportare l’esclusione dell’offerta tecnica in quanto in contrasto con il disciplinare di gara.

Tali varianti si riferiscono, secondo gli assunti ricorsuali, alla soluzione alternativa al progetto che prevede, in luogo della "sistemazione a valle del percorso pedonale con palizzata di legno e messa a dimora di talee" l’utilizzo di "un biocomposito costituito da rete metallica e da una biostuoia in cocco ignifugato".

Ricordato che, come già sopra illustrato, il bando di gara consente la presentazione di migliorie, è a tale categoria che va ascritta la soluzione proposta dall’impresa seconda classificata, che non costituisce variante progettuale – peraltro anch’essa consentita – ma una diversa soluzione tecnica in ordine ai materiali da utilizzare, non contrastante con le prescrizioni di cui alla lex specialis.

Quanto alla dedotta erroneità, illogicità ed irragionevolezza del punteggio attribuito per l’elaborato 2 presentato dalla seconda classificata, trattasi ancora una volta di censure solo genericamente dedotte e non supportate da alcun elemento che dia loro la dovuta consistenza.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame, stante da rilevata infondatezza delle censure ricorsuali proposte, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3987/2011 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, a favore di ciascuna delle parti costituite, in Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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