Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-04-2012, n. 6113 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi A.C., + ALTRI OMESSI evocarono in giudizio la Ericsson Telecomunicazioni spa (qui di seguito per brevità indicata anche come Ericsson) e la EI.Man spa (già PCB spa), chiedendo che venisse dichiarata l’invalidità, la nullità, l’inefficacia della scissione di ramo d’azienda operata tra la Ericsson Telecomunicazioni Spa e la PCB spa e della transazione effettuata, nonchè del rapporto di lavoro instaurato con la PCB spa, con conseguente continuità giuridica dei rapporti di lavoro con la Ericsson Telecomunicazioni spa; chiesero inoltre la condanna della Ericsson alla corresponsione del trattamento normativo ed economico dovuto dal 3.1.1999 (data di assunzione presso la PCB spa); in subordine, chiesero la condanna in solido della Ericsson e della EI.Man al risarcimento del danno, quantificato sulla base dell’importo corrispondente al trattamento normativo ed economico previsto dalla contrattazione collettiva per l’industria metalmeccanica privata, dal 10.4.2001 (data di messa in CIG) al 17.12.2003 (data sino alla quale, in forza dell’accordo del 17.12.1998, la Ericsson sarebbe stata contrattualmente obbligata a garantire le commesse alla allora PCB spa e quest’ultima a non far ricorso alla CIG), ancorchè i rapporti di lavoro fossero stati risolti il 3.6.2003, in seguito a licenziamento collettivo; chiesero altresì, in ogni caso, la condanna in solido della Ericsson e della EI.Man al pagamento della normale retribuzione contrattuale maturata dal 25.10.2001 al 2.12.2001 in relazione alla sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposto dalla PCB spa con comunicazione telegrafica del 22.10.2001.

Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito, previa riunione dei procedimenti, respinse tutte le domande.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 27.5.2009 – 7.1.2010, accogliendo parzialmente l’appello proposto dai lavoratori, per quanto ancora qui specificamente rileva, condannò la EI.Man al pagamento della somma spettante a ciascuno degli appellanti a titolo di differenza tra il trattamento di integrazione salariale percepito e la retribuzione ordinaria per il periodo dal 10.4.2001 al 17.12.2003, oltre accessori di legge.

A sostegno del decisimi, sempre per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale osservò quanto segue: – andava esclusa la dedotta nullità della transazione, sostenuta dagli appellanti per non avvenuta lettura della stessa;

– non era stato rispettato il termine decadenziate per l’impugnativa degli accordi, essendo i lavoratori insorti per la prima volta con atti depositati il 7.4.2005;

– era infondata l’eccezione di prescrizione opposta dalla EI.Man spa in ordine alle pretese avversarie;

– con riferimento all’accordo del 17.12.1998, avendo la datrice di lavoro fatto ricorso alle procedure di cui alla L. n. 223 del 1991 a meno di due anni e mezzo dall’assunto impegno di mantenimento dei normali livelli occupazionali, doveva ritenersi fondata la domanda subordinata di "conseguire, a titolo di mancato adempimento …., il nocumento rappresentato dal minus perceptum rispetto all’ordinaria retribuzione", atteso che "La richiamata ed ottima intesa collaborativa con la Ericcsson Telecomunicazioni; il dichiarato studio delle prospettive di mercato; gli operati ed ingenti investimenti in macchinari (come da documentazione offerta dalla detta resistente) e la loro esclusiva destinazione alla fabbrica campana; costituiscono, nella architettura dei commi 5 e 7 del detto verbale di accordo, dei pilastri a sostegno della affermata concreta garanzia dei fondamentali interessi del personale e motivano convincentemente la dichiarata non previsione di ricorso a procedure assistite fino a tutto il 2003. Tali significative espressioni datoriali ebbero notevole incidenza ai fini della maturazione della volontà transattiva della massa lavorativa; il poi avvenuto incontro della volontà delle parti cristallizzò l’impegno societario al mantenimento dei patti, perlomeno sino al compimento del quinquennio (2003)";

– il ricorso della EI.Man alla CIG aveva avuto effetto dal 10.4.2001;

– dal ritenuto inadempimento datoriale alle obbligazioni assunte discendeva la "fondatezza della domanda risarcitoria";

– i conteggi allegati non avevano formato oggetto di analitica contestazione che tenesse conto del "lasso temporale di ben trentadue mesi lavorativi", certamente giustificativo dell’indicato numero di ore e che dimostrasse l’infondatezza delle rivendicate quantificazione delle voci retributive, dovendo di contro tali atti essere ritenuti adeguatamente rispondenti alle varie paghe orarie ed alla contrattazione collettiva settoriale;

– la EI.Man andava quindi condannata al pagamento delle somme indicate per ciascuno dei lavoratori, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla effettiva maturazione del diritto alla soluzione;

– l’impugnata sentenza andava confermata nel resto.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la EI.Man spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

La Ericsson Telecomunicazioni spa ha depositato controricorso insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

Gli originari ricorrenti e, per il defunto O.G., i suoi eredi S.A., + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su tre motivi ed eccependo l’inammissibilità del ricorso principale.

La Ericsson Telecomunicazioni spa ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dei lavoratori, eccependone altresì l’inammissibilità.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, dopo aver preso in esame i fatti e i documenti che, a suo avviso, avevano interrotto la prescrizione, non aveva indicato con chiarezza gli elementi su cui aveva fondato il proprio convincimento in ordine all’inadempimento delle clausole contenute negli accordi del dicembre 1998.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia vizio di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in ordine al contenuto degli accordi sindacali del 17.12.1998, nonchè vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale aveva attribuito a detti accordi un significato letterale che non era dato rinvenire nel testo e che quindi era anche illogico, in particolare non avendo essa ricorrente assunto, come ritenuto, l’impegno di mantenimento dei normali livelli occupazionali e retributivi, nè quello di non fare ricorso alla cassa integrazione guadagni, posto che le clausole contrattuali rappresentavano al riguardo una mera previsione, suscettibile di revisione al modificarsi delle condizioni di mercato.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 2118 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale stabilito che il danno dovesse essere risarcito anche per il periodo successivo al licenziamento, avvenuto pacificamente il 3.6.2003.

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione di legge ( artt. 1381 e 2043 c.c.), nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale quantificato le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno in relazione a conteggi prodotti per altra causale e, in particolare, per la domanda concernente il riconoscimento e il conseguente pagamento della normale retribuzione contrattuale maturata dal 25.10.2001 al 2.12.2001, in relazione alla sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dalla PCB spa con comunicazione telegrafica del 22.10.2001, e pertanto non corrispondenti alla differenza tra il trattamento di integrazione salariale percepito e la retribuzione ordinaria per il periodo 10.4.2001 – 17.12.2003.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione di legge ( R.D.L. n. 1825 del 1924, art. 6, u.c.; art. 2094 c.c.), nonchè vizio di motivazione, deducendo che la sospensione unilaterale del rapporto comporta la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, con conseguente obbligo di corrispondere la retribuzione, salva la prova dell’esistenza d’una causa di effettiva e sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva e che, in ordine alla domanda di pagamento di quanto dovuto per il surricordato periodo di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dalla PCB spa con comunicazione telegrafica del 22.10.2001, la Corte territoriale aveva completamente omesso l’esame del relativo motivo di gravame, riconoscendo ad altro titolo, di natura risarcitoria, gli importi richiesti al riguardo con conteggi nei quali erano espressamente indicate le ore di sciopero effettuate, posto che la parte datoriale avrebbe potuto legittimamente escludere la retribuzione solo per quelle effettuate prima della sospensione dell’attività da lei stessa disposta.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione dell’art. 2112 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale immotivatamente escluso la solidarietà della Ericsson nel risarcimento dei danno conseguente all’inadempimento delle obbligazioni assunte con i verbali sindacali del 17.12.1998, in particolare per non avere considerato la PCB fornitore unico per il mercato italiano ed essendo incontestabile la solidarietà della Ericsson ai sensi dell’art. 2112 c.c., comma 2; doveva inoltre rilevarsi che i verbali di conciliazione erano relativi a diritti dei lavoratori destinati a sorgere in futuro e, pertanto, la preventiva disposizione di rinunzia era affetta da nullità insanabile e, in ogni caso, inopponibile da parte della Ericsson in relazione alle obbligazioni assunte con il verbale di accordo del 17.12.1998, con la quale quest’ultima si era obbligata ad affidare alla Et.Man, in via preferenziale, le commesse di lavoro per la produzione della piastre di circuito stampato dal 17.12.1998 al 17.12.2003, rappresentando l’affidamento delle commesse di lavoro il contenuto delle garanzie occupazionali richieste dalle OO.SS. nella fase di negoziazione relativa al trasferimento di azienda.

2. I ricorrenti incidentali eccepiscono la nullità del ricorso principale per non essere stato indicato il codice fiscale del difensore della Società ricorrente, in violazione dell’art. 125 c.p.c., comma 1. L’eccezione è infondata, poichè a previsione contenuta nell’art. 125 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 193 del 2009, art. 4, comma 8, lett. a), convertito, con modificazioni, in L. n. 24 del 2010, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (cfr, Cass., n. 24717/2011).

3. I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi.

3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della soia clausola da interpretare soltanto se questo riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola stessa, dovendo far ricorso, in caso contrario, alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e seguenti c.c.; più in particolare, va rilevato che l’art. 1362 c.c. impone all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, in ciò differenziandosi dall’art. 12 preleggi che, nell’interpretazione della legge, assegna un valore prioritario al dato letterale, individuando, quale ulteriore elemento, l’intenzione del legislatore; con la conseguenza che, ove il giudice di merito abbia risolto i dubbi posti dal senso letterale delle parole mediante un’analisi adeguata e compiutamente motivata della comune intenzione delle parti come risultante dal complesso dell’atto, il processo ermeneutico è conforme ai canoni legislativi e non presenta vizi di motivazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13083/2009; 6366/2008;

18180/2007). A tali criteri, svolgendo le argomentazioni diffusamente riportate nello storico di lite, si è attenuta la sentenza impugnata, che, senza fermarsi ad una stretta interpretazione letterate dell’uso del verbo prevedere ("previsto"; "prevede"), siccome di per sè privo di un’evidenza talmente inequivoca da non lasciare perplessità sull’effettiva volontà delle parti, ha correttamente ricercato la loro comune intenzione valutando il complesso delle pattuizioni intervenute, anche alla luce del contesto fattuale in cui l’accordo veniva a collocarsi (l’intesa collaborativa con la Ericcsson Telecomunicazioni; il dichiarato studio delle prospettive di mercato; gli operati ingenti investimenti in macchinari, con loro esclusiva destinazione alla fabbrica campana), desumendone, coerentemente, attesa l’incidenza delle "significative espressioni datoriali" ai fini della maturazione della volontà transattiva dei lavoratori, che la comune intenzione delle parti si era cristallizzata nell’impegno societario al mantenimento dei patti, perlomeno sino al compimento del quinquennio.

3.2 Nessun salto logico è poi dato evidenziare nell’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, posto che l’accertamento della portata dell’accordo è da individuarsi nella sua testè ricordata interpretazione e non già nel rilievo, precedentemente svolto, dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.

3.3 Dal contenuto dell’impegno assunto dalla cessionaria, di non far ricorso per un quinquennio all’utilizzo degli strumenti legislativi previsti dalla L. n. 223 del 1991, artt. 1, 4 e 24 (dunque, in particolare, anche del collocamento in mobilità e della riduzione del personale) e dall’accettata violazione di tale impegno, discende logicamente la risarcibilità dei danni conseguenti, ivi compresi quelli derivati ai lavoratori per il tempo successivo al licenziamento collettivo seguito alla scadenza de termine di collocazione in cassa integrazione guadagni.

3.4 I motivi del ricorso principale vanno quindi disattesi.

4. La controricorrente Ericsson ha eccepito l’inammissibilità, per tardività, del ricorso incidentale, assumendo l’intervenuta violazione dell’art. 334 c.p.c..

I ricorsi introduttivi dei giudizi, poi riuniti, risalgono al 2005.

La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 7.1.2010.

Il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato a mezzo posta con spedizione avvenuta il 23.6.2010.

A norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, la novella dell’art. 327 c.p.c., contenuta nell’art. 46, comma 17, della stessa legge (con riduzione da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del termine di decadenza dall’impugnazione), si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, il giudizio dovendosi intendere unitariamente, avuto riguardo alla data dell’atto introduttivo di primo grado (cfr, Cass., n. 10679/2011).

Nel caso che ne occupa continua quindi a trovare applicazione il termine decadenziale di un anno e, conseguentemente, il ricorso incidentale non rientra nella fattispecie previsionale dell’art. 334 c.p.c..

L’eccezione in parola è quindi infondata.

5. I primi due motivi di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi.

5.1 Va disattesa al riguardo l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, risultando dalla lettura complessiva dell’atto gli elementi necessari per comprendere la portata delle censure svolte.

5.2 I lavoratori svolsero due distinte domande subordinate, riproposte in appello:

Cuna relativa al risarcimento del danno da determinarsi parametricamente nell’importo corrispondente al trattamento normativo ed economico previsto dalla contrattazione collettiva che avrebbero goduto per il periodo dal 10.4.2001 al 17 dicembre 2003, in ordine alla quale avevano richiesto l’ammissione di CTU;

l’altra, "in ogni caso", per il pagamento degli importi "singolarmente indicati, relativa alla normale retribuzione contrattuale maturata dal 25.10.2001 al 2.12.2001 in relazione alla sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposto dalla PCB spa con comunicazione telegrafica del 22.10.2001.

I conteggi depositati, riferiti al suddetto periodo di sospensione unilaterale de rapporto, erano relativi a questa seconda domanda. La Corte territoriale accogliendo la prima domanda, ha liquidato il danno risarcibile sulla base dei suddetti conteggi.

5.3 Sussiste quindi il denunciato vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno risarcibile, non essendo individuabile il nesso logico tra la domanda accolta e le retribuzioni indicate nei conteggi, riferite ad un minore e più circoscritto ambito temporale;

il primo motivo è quindi da accogliersi.

5.4 Risulta invece infondato il secondo motivo, poichè la liquidazione del danno, da parametrarsi all’importo corrispondente al trattamento normativo ed economico previsto dalla contrattazione collettiva che i lavoratori avrebbero goduto per il periodo dal 10.4.2001 al 17 dicembre 2003, comprende logicamente quanto loro dovuto nel più ristretto periodo, interamente contenuto in quello relativo alla pretesa accolta, della sospensione unilaterale del rapporto, con conseguente assorbimento della relativa domanda.

6. Il terzo motivo del ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile atteso che:

in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non sono stati riportati i termini e i modi con cui sarebbe stata dedotta nei ricorsi di primo grado e sarebbe stata poi devoluta al giudice del gravame l’eccezione di nullità delle rinunce contenute nei verbali di conciliazione siccome inerenti a diritti dei lavoratori destinati a sorgere in futuro, avendo per contro la Corte territoriale esaminato soltanto la questione relativa alla dedotta nullità della transazione per non avvenuta lettura della stessa; – non è stato oggetto di specifico motivo di ricorso la ritenuta intervenuta decadenza per la impugnativa degli accordi.

7. In definitiva il ricorso incidentale va accolto nei limiti anzidetti, mentre quello principale va rigettato.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla doglianza accolta, con rinvio per nuovo esame a Giudice designato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta gli altri motivi e il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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