Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 39105 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Udito, altresì, nella pubblica udienza il Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema, il quale ha concluso la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

Rileva:

1. – Con sentenza, deliberata il 22 novembre 2010 e depositata il 26 novembre 2010, il Giudice di pace di Bellaria Igea Marina, ha condannato alla pena della ammenda in Euro cinquemila I. G., imputato della contravvenzione prevista e punita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, per essersi illegalmente trattenuto nel territorio dello Stato in (OMISSIS), motivando che il processo verbale del "fermo di identificazione" (acquisito sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen.) comprovava la illegale presenza del giudicabile, privo di titolo di soggiorno, nel territorio dello Stato.

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Massimiliano Cornacchia, mediante atto del 10 dicembre 20101 col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, nonchè vizio della motivazione, opponendo che difetta "la esatta identificazione" del giudicabile, addirittura indicato nella sentenza ora come persona di sesso maschile ora come persona di sesso femminile.

3. – Il ricorso è infondato.

Il giudice a quo ha fatto congnio riferimento alla identificazione operata sulla base della "scheda segnaletica AFIS".

Sicchè è fuori discussione la identità della persona fisica sottoposta al giudizio.

Alla erronea indicazione del nome dell’imputato contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza (difforme dal dispositivo letto alla udienza e allegato in atti, recante le esatte generalità, v. fascicolo del giudizio di primo grado, p. 17) e alla erronea flessione al femminile di alcuni lemmi, riferiti al ricorrente, pone riparo questa Corte mediante correzione del provvedimento impugnato, nei sensi indicati in dispositivo.

Conseguono il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la correzione della sentenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone correggersi la sentenza impugnata nel senso che là dove si legge "nata", "libera", " P." e " I.", si deve, invece, leggere e intendere, rispettivamente: "nato", "libero", " G." e " I.".

Manda la cancelleria del Giudice di pace di Bellaria Igea Marina di annotare, per estratto, in calce all’originale della sentenza il presente provvedimento di correzione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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