Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 39101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 15.12.2009 dal Tribunale di Messina D.G. veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 681 cod. pen. e condannato alla pena di Euro 100 di ammenda, per avere organizzato una serata danzante presso una discoteca, locale privo dei certificati di prevenzione incendi e di agibilità, secondo quanto accertato dalla polizia giudiziaria.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la difesa dell’imputato per dedurre difetto di motivazione della sentenza, poichè a suo dire non vi sarebbe stato il controllo diretto delle licenze in capo alla presunta discoteca gestita dall’imputato, ma solo un implicito e non comprovato riferimento da parte del teste, pubblico ufficiale, alle dichiarazioni rese dallo stesso D..

3. L’appello è stato convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 cod. proc. pen., in ragione del fatto che trattasi di sentenza inappellabile essendo di condanna alla pena dell’ammenda , come dispone l’art. 593 cod. proc. pen., u.c..

Motivi della decisione

I motivi sono manifestamente infondati, con il che il gravame va dichiarato inammissibile. Nessun deficit motivazionale può essere apprezzato, avendo il giudice a quo fondato l’affermazione di colpevolezza sulla base della rappresentazione del tenente S. B., che ha deposto sulle caratteristiche dei locali oggetto del controllo e soprattutto sul mancato riscontro alla richiesta di esibizione della documentazione autorizzativa avanzata all’imputato in sede di controllo. La prova della condotta di reato è stata ritenuta integrata dal fatto che l’imputato non ha potuto esibire nè certificato di prevenzione incendi, nè la licenza di agibilità, proprio perchè mai conseguiti : il ragionamento opposto dalla difesa secondo cui mancherebbe "documentazione idonea a confermare l’inesistenza delle licenze" suona del tutto fuorviante e pretestuoso, atteso che l’inesistenza delle licenze è ampiamente suffragata dalla mancata esibizione ad opera dell’interessato, sollecitato in tale senso.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente , consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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