T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-11-2011, n. 9320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che in data 14.4.2011 l’Amministrazione comunale di Tivoli (Settore VI – Urbanistica, Sezione Edilizia Privata) in riferimento alla pratica avviata dalla domanda di permesso di costruire di A.A. s.p.a., protocollata il 22.11.2010, ha chiesto alla società un supplemento di istruttoria a mezzo integrazione documentale;

Rilevato che la società ricorrente ha eseguito l’incombente interlocutorio in data 21.4.2011;

Rilevato che, previa relazione del dirigente responsabile per il rilascio del titolo edificatorio richiesto da A.A., alla medesima società è stata comunicata nota del 3.6.2011 con il preavviso di rigetto della domanda, indicandone le ragioni ostative all’accoglimento, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241;

Vista la nota del 14.10.2011, con la quale l’Ufficio competente ha disposto l’attesa degli esiti della seduta del Consiglio Comunale, già convocata per il medesimo giorno, in merito alle proposte di A.A. per il piano di lottizzazione nel quale dovrebbe essere inserito il progetto edificatorio riferibile alla richiesta di permesso di costruire, nonché l’attesa degli esiti della convocazione dell’assemblea degli azionisti di A.A. per la modifica dello statuto societario, ritenendo le determinazioni attese propedeutiche alla definitiva deliberazione sulla domanda di titolo edificatorio;

Vista la nota del rappresentante processuale del Comune di Tivoli depositata al fascicolo di causa il 17.10.2011, con la quale è chiesto rinvio della discussione del ricorso nelle more degli esiti delle predette riunioni assembleari;

Ritenuto che comunque le predette attività amministrative hanno interrotto l’inerzia procedimentale in ordine alla domanda di A.A., talché e nei limiti di cui all’art. 31 del codice del processo amministrativo l’azione volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione può essere dichiarata improcedibile, essendo venuti meno i suoi presupposti di fatto;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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