T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-11-2011, n. 9319

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che per l’immobile oggetto dell’ordine demolitorio impugnato è pendente dal 2003 una domanda di sanatoria edilizia;

Ritenuto che la circostanza determina sopravvenuta carenza d’interesse al giudizio, poiché il procedimento sanzionatorio amministrativo resta sospeso fino alla determinazione sull’istanza di condono e l’eventuale rigetto di questa da parte dell’Amministrazione comporterebbe l’adozione di nuovi e definitivi provvedimenti sanzionatori in sostituzione dell’atto in questa sede impugnato (Cons.St., V, 26.6.2007 n. 3659; T.A.R. Lazio, Latina, 6.9.2007 n. 631);

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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