T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-11-2011, n. 9317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. R.M. aveva presentato domanda di sanatoria per immobile privo di titolo edilizio, realizzato nel territorio del Comune di Grottaferrata.

Il 2.12.2009 l’Ufficio comunale preposto all’istruttoria della pratica comunicava all’interessato preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241.

Il sig. M. depositava memoria di controdeduzioni ai motivi di rigetto, in data 22.12.2009.

La domanda di condono è stata definitivamente respinta con determinazione dirigenziale del 18.1.2010.

Avverso il provvedimento negativo il sig. M. propone impugnativa innanzi a questo Tribunale, lamentando difetto di motivazione e contraddittorietà, considerando che il Consiglio comunale aveva recepito una sua osservazione nell’ambito della procedura di adozione della variante generale al p.r.g. in vigore, con la quale è stato dato rilievo all’opportunità di individuare specifici nuclei edificabili nell’ambito territoriale ove insiste l’immobile de quo e nel rispetto della normativa per il conseguimento dei permessi in sanatoria.

Con motivi aggiunti parte ricorrente contesta l’ordine di demolizione conseguente al rigetto della richiesta di sanatoria. I motivi addotti sono in parte correlati al presupposto e in parte autonomi e specifici del provvedimento demolitorio, per il quale è lamentato l’omesso assolvimento completo dell’onere di motivazione.

Il Comune di Grottaferrata non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 30.9.2010 n. 4210 questa Sezione ha commesso incombenti interlocutori documentali al Comune di Grottaferrata, eseguiti dall’Amministrazione con deposito dell’8.11.2010 al fascicolo di causa.

Il ricorso è stato discusso all’udienza pubblica del 10 ottobre 2011, data alla quale è passato in decisione.

Motivi della decisione

L’immobile per il quale stata denegata sanatoria edilizia insiste in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, art. 136, lett. c) e d), dichiarata di notevole interesse pubblico dal D.M. 24.4.2004, ex lege n. 1497/1939. La stessa zona ricade nel Parco dei Castelli Romani (L.R. 13.1.1984 n. 2) ed è soggetta a vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30.11.1923 n. 3267.

Ai sensi dell’art. 32, lett. d), del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326, non sono suscettibili di sanatoria le opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

L’immobile de quo, che ha caratteristiche residenziali,ricade in zona 12 – agricola vincolata di p.r.g. Alla stregua dell’assetto normativo nel quale è inquadrabile il regime di sanatoria in ordine al tempo della domanda, il beneficio richiesto non avrebbe potuto essere concesso e il riferimento alla sussistenza di vincoli ambientali è ragione sufficiente al diniego (T.A.R Campania, Napoli, VI, 10.3.2011 n. 1410). Talché l’ordine demolitorio risulta consequenziale alla reiezione dell’istanza di condono ed è ad esecuzione necessaria per il recupero dei valori ambientali protetti e compromessi dalla costruzione, non autorizzata e non autorizzabile in zona a destinazione agraria.

Non rilevano le osservazioni che parte ricorrente ha presentato nell’ambito della procedura di adozione della variante generale al p.r.g., che il Comune di Grottaferrata ha in parte recepito dando rilievo all’opportunità di individuare specifici nuclei edificabili in zona, ma comunque "nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per il conseguimento dei permessi di costruire in sanatoria" (cfr. la delibera adottata nella seduta del 16.7.2008 del Consiglio Comunale).

A quanto premesso consegue giudizio di infondatezza del gravame.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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