Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-04-2012, n. 6103 Carriera, inquadramento e promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. R.R., dipendente del Comune di Monforte San Giorgio con qualifica professionale di "segretario economo", si rivolgeva al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro, domandando il riconoscimento del settimo livello retributivo ("livello economico differenziato"), ai sensi del D.P.R. n. 347 del 1983, dal luglio 1998 e l’inquadramento nella categoria "D", di cui al c.c.n.l. 31 marzo 1999, a decorrere dal 1 aprile 1999, con il pagamento delle conseguenti differenze retributive.

2. A sostegno della domanda venivano posti i seguenti fatti, così sintetizzati in base a quanto interessa in questa sode. La R. era transitata presso l’amministrazione comunale ipso jure, a seguito della soppressione dei patronati scolastici ad opera della L.R. Sicilia n. 1 del 1979, e aveva svolto, in maniera continuativa, le mansioni di segretario economo presso la mensa scolastica, in particolare provvedendo alla tenuta dei registri contabili, alla gestione della mensa con autonoma responsabilità e diretta collaborazione con la direzione didattica e gli insegnanti, al controllo dei dipendenti e all’esercizio di poteri disciplinari nei loro confronti; ella era stata via via inquadrata nella sesta qualifica funzionale, ai sensi del D.P.R. n. 317 del 1983, e, a seguito dell’approvazione del nuovo ordinamento professionale degli enti locali (c.c.n.l. 31 marzo 1999), era stata inquadrata nella categoria "C"; la qualifica di "segretario economo" non risultava indicata in tale categoria, che, nella esemplificazione dei profili professionali contenuta nell’allegato "A", contemplava profili di contenuto inferiore, ed era invece da ascrivere alla categoria "D" che espressamente riportava il "segretario economo delle istituzioni scolastiche"; era irrilevante che, anteriormente alla nuova classificazione, le fosse stata attribuita la sesta qualifica professionale (in base alla quale le era stata poi assegnata la categoria "C" del nuovo ordinamento), poichè tale inquadramento era da ritenere erroneo alla stregua delle previsioni contenute nel D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. h), ragion per cui, alla luce del disposto dell’art. 7 del c.c.n.l. 1998-2001 e della tabella di equiparazione allegata al detto contratto, alla qualifica funzionale di segretario economo corrispondeva la categoria "D"; spettava, perciò, a dire della R., il livello retributivo corrispondente alla settima qualifica funzionale, che la ricorrente domandava dal luglio 1998 all’aprile 1999, e, da quest’ultima data, l’inquadramento nella categoria "D" della nuova classificazione, oltre a tutte le differenze di retribuzione.

3. Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune, che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la pretesa postulava la cognizione della legittimità, o meno, dell’originario atto di inquadramento, che mai era stato prima contestato dalla dipendente, e, nel merito, resisteva alla domanda negando la riconducibilità del "segretario economo di mensa scolastica" alla categoria "D", di cui alla nuova classificazione, e, ancor prima, alla settima qualifica professionale, ai sensi del D.P.R. n. 347 del 1983. 4. La domanda veniva accolta dal Tribunale e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Messina con la sentenza del 28 novembre 2009, qui impugnata. In particolare, la Corte di merito rilevava che la domanda della R., così come proposta, prescindeva dalla collocazione temporale degli atti di inquadramento e, pertanto, rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, il profilo riconosciuto dal Comune, a fronte delle non contestate mansioni di segretario economo, era quello di "istruttore amministrativo", corrispondente alla sesta qualifica professionale e, poi, alla categoria "C", ma, in effetti, le mansioni predette erano da ricondurre alla settima qualifica professionale in base alla testuale previsione de D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40 e, poi, alla categoria "D" del nuovo ordinamento, come era comunemente riconosciuto anche nella giurisprudenza amministrativa, sì che era pienamente fondata la pretesa della dipendente di conseguire, da luglio 1998, il livello di retribuzione della settima qualifica e, da aprile 1999, l’inquadramento normativo ed economico della categoria "D". 5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Comune deducendo due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la dipendente.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

Ritiene il ricorrente sussistere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia atteso che la dipendente chiede l’accertamento di un proprio diritto maturato in epoca precedente al 30 giugno 1998 assumendo, nella specie, la illegittimità della delibera comunale di inquadramento professionale, che costituisce il necessario presupposto dell’inquadramento disposto in base al nuovo ordinamento professionale, nonchè del diverso trattamento retributivo invocato in giudizio.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40.

Si sottolinea, in particolare, che la settima qualifica professionale è riservata, in base alla previsione contenuta nella lett. h) di tale articolo, ai "segretari economi ed i ragionieri economi di comunità montane" e che l’allegato "A" di tale D.P.R., contenente le declaratorie professionali, pure contemplando nella settima qualifica anche "i segretari ragionieri economi", descrive mansioni ben diverse, per impegno e titolo di studio, rispetto a quelle proprie degli economi di mense scolastiche. Analoghe esemplificazioni sono contenute, secondo il Comune, nell’allegato "A" dell’accordo 1 aprile 1999, con riguardo alla categoria "D" prevista dal nuovo ordinamento professionale delle regioni e delle autonomie locali.

3. Il primo motivo non è fondato, dovendosi ritenere la giurisdizione del giudice ordinario.

3.1. Nelle controversie relative a rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, la individuazione del giudice fornito di potestas judicandi, in relazione alla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, discende dal perfezionamento della fattispecie attributiva della pretesa fatta valere in giudizio.

In base a tale criterio, anche in controversie analoghe a quella in esame, la cognizione è stata devoluta al giudice amministrativo, ovvero al giudice ordinario, a seconda che il diritto fosse, o meno, riferito alla illegittimità di atti della pubblica amministrazione, emessi in epoca anteriore alla "privatizzazione" del rapporto, e, in particolare, a provvedimenti di inquadramento in una determinata qualifica o area professionale (cfr. Cass., sez. un., n. 750 del 2007; n. 14611 del 2010; n. 12894 del 2011).

3.2. Nella specie, la domanda della dipendente è diretta al riconoscimento del settimo livello retribuivo ("livello economico differenziato"), ex D.P.R. n. 347 del 1983, a decorrere dal luglio 1998, e all’inquadramento nella categoria "D", di cui al nuovo ordinamento professionale, con il conseguente trattamento retributivo, a decorrere dal 1 aprile 1999.

Non rilevano, dunque, gli atti di inquadramento precedenti, poichè:

a) con riferimento al primo capo di domanda (relativo al periodo 1 luglio 1998-31 marzo 1999), il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione si identifica nello svolgimento dell’attività lavorativa a prescindere dall’inquadramento (cfr. Cass., sez. un., n. 8159 del 2002; n. 11560 del 2007); tant’è che nell’atto mtroduttivo, come puntualmente sottolinea la resistente, si lamentava che alla qualifica di "segretario economo" non corrispondesse un adeguato trattamento retribuivo, poichè "lo stipendio percepito era quello del sesto livello retributivo", e in tali termini, peraltro, la domanda è stata qualificata nella stessa decisione qui impugnata;

b) con riferimento al secondo capo (relativo al periodo decorrente dal 1 aprile 1999), acquistano rilevanza, in via diretta, la nuova classificazione del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, operata dalla contrattazione collettiva (c.c.n.l.

31 marzo 1999), e il conseguente accordo del 1 aprile 1999 recante il contratto collettivo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999: in virtù di tale disciplina contrattuale, in particolare, viene invocato il diritto alla categoria "D" in relazione alle mansioni espletate, dovendosi considerare che era ben possibile la disapplicazione, da parte del giudice ordinario, della delibera comunale di primo inquadramento (nella sesta qualifica funzionale) pure contestata dalla lavoratrice, trattandosi di atto presupposto (cfr. Cass., sez. un., n. 1,1169 del 2006; n. 12894 del 2011).

4. Infondato e anche il secondo motivo, riguardante il merito della questione.

4.1. Come queste Sezioni unite hanno recentemente precisato, con la sentenza n. 12894 del 2011, in relazione all’analogo profilo di "ragioniere economo", è risolutivo il rilievo che la figura del "segretario" e del "ragioniere economo" è – secondo il. dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego – diversa da quella delineata nella sesta qualifica (per il semplice "istruttore amministrativo" e per il semplice "ragioniere").

Infatti l’allegato "A" al D.P.R. n. 347 del 1983 ha previsto la settima qualifica funzionale per il "segretario e il ragioniere economo" e la sesta per l’istruttore amministrativo e il ragioniere semplice, sì che la ricorrente, che era stata assunta come segretaria economa, rientrava nella settima qualifica funzionale, e non già nella sesta.

4.2. E’ vero che il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. h), prevede espressamente il segretario e il ragioniere economo delle comunità montane, ma ciò non significa che i segretari e ragionieri economi di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale.

4.3. Con queste premesse, correttamente la Corte distrettuale ha considerato che, alla stregua di tale normativa, la figura del "segretario economo" era comunque da considerare diversa dal semplice istruttore amministrativo. In sostanza è proprio la norma dell’art. 40, lett. h), a confermare tale diversità nella parte in cui reca la precisazione che ai "segretari e ragionieri economi" di comunità montane doveva essere attribuita, in sede di primo inquadramento, la settima qualifica funzionale.

4.4. D’altra parte, nella specie, la Corte d’appello ha anche posto in evidenza un dato di fatto, peraltro pacifico tra le parti: la R. era preposta alla gestione della mensa scolastico, con compiti implicanti un’autonoma responsabilità e poteri di controllo sui dipendenti, sì che motivatamente – e con valutazione di merito delle risultanze di causa – si è ritenuto ricorrere, nel caso in esame, lo svolgimento anche dell’attività di organizzazione di unità semplici, che era propria della settima qualifica funzionale, e non, invece, della sesta.

4.5. La corretta identificazione della qualifica, con la disapplicazione dei precedenti atti di inquadramento (ed a prescindere dall’impugnazione autonoma di questi), ha comportato, da un lato, l’attribuzione del livello di retribuzione corrispondente alla qualifica settima del vecchio regime classificatorio e, dall’altro, l’assegnazione della categoria "D" del nuovo sistema, siccome quest’ultimo riferisce i nuovi inquadramenti ai profili professionali già acquisiti nelle pregresse qualifiche.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, previa declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

6. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro duecento per esborsi e in Euro tremila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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