Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 38901 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 19.1.2010, il Tribunale di Rovigo applicava a C.A., su concorde richiesta delle parti, la sanzione di mesi due e giorni 4 di arresto ed Euro 2200,00 di ammenda, pena detentiva sostituita con quella pecuniaria, per la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis, fatto del (OMISSIS), perchè, alla guida di una autovettura sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (cocaina) rimaneva coinvolto in un incidente.

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovigo deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il D.Lgs. n. 30 aprile 1192, n. 285, art. 187, comma 1, contenente il Nuovo codice della strada, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo ivi determinato; consolidata è al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv.207880; Cass. 6.12.1995, 1633 rv.203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv.201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n.5 Bosio – rv. 210981) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il c.d. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente richiamato l’art. 186 C.d.S., comma 2 quater, che espressamente prevede la possibilità di applicare le sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma 2.

Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

Deve pertanto, sul punto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata che non ha provveduto in tal senso, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Rovigo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *