T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-11-2011, n. 9316

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto depositato al fascicolo di causa, la difesa dei ricorrenti ha dichiarato sopravvenuta carenza d’interesse all’azione.

Occorre, pertanto, prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del gravame.

All’architetto dott. F.L., al quale questa Sezione, con ordinanza 16.9.2011 n. 3434, aveva commissionato una relazione tecnica sulle problematiche sollevate nel ricorso (incarico eseguito con deposito del 14.10.2011 al fascicolo di causa) va liquidata la somma di euro 2.000,00 (duemila/00), forfettaria e onnicomprensiva di compenso per l’opera svolta e di rimborso delle spese sostenute. L’obbligo di corresponsione della predetta somma è posto a carico dell’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma. Per l’eventualità che l’Amministrazione stessa disponga l’erogazione entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente pronuncia, il Collegio ritiene opportuno, a fini di economia di giudizi, autorizzare sin d’ora l’architetto L. ad adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari al pagamento in proprio favore del somma sopra indicata, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Amministrazione e l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Collegio ravvisa motivi che inducono a disporre l’equa compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Pone a carico dell’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, l’onere di corrispondere all’architetto dott. F.L. la somma, al netto di IVA e di oneri previdenziali, di Euro. 2.000,00 (duemila/00) a titolo di compenso e rimborso spese per l’esecuzione dell’incarico commesso con ordinanza 16.9.2011 n. 3434 di questa Sezione.

Dispone che l’architetto dott. F.L., decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, provveda in via sostitutiva ad adottare tutti gli atti necessari ad ottemperare a quanto stabilito con la presente pronuncia.

Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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