T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-11-2011, n. 9313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato il direttore del Dipartimento VI – Politiche della programmazione e del Territorio del Comune di Roma ha respinto domanda di sanatoria per abusi edilizi presentata dai sig.ri F., M. e V.L., in relazione a immobile in via della Caffarelletta, assumendo la decadenza riguardo al termine effettivo di presentazione dell’istanza.

Avverso il provvedimento di diniego propone ricorso la sig.ra V.L., deducendo la falsità e l’erroneità del presupposto.

In subordine deduce l’inapplicabilità in fattispecie del regime di condono edilizio di cui al comma 10 bis dell’art. 39 della legge n. 724/1994, introdotto dall’art. 2, comma 37, della legge 23.12.1996 n. 662 (legge finanziaria per il 1997).

L’amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha presentato memoria di controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

La causa è passata in decisione all’udienza del 10 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Il Comune di Roma ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dai sig.ri L., in applicazione dell’art. 39, comma 10 bis della legge finanziaria per il 1995 (L. 23.12.1994 n. 724), ivi inserito dalla legge finanziaria del 1997 (L. 23.12.1996 n. 662, art. 2, comma 37), poiché ha ritenuto, agli effetti della norma, impraticabile la richiesta di rideterminazione presentata oltre il 31.3.1995.

La norma in parola consente la possibilità di rideterminazione sulle domande di concessione edilizia in sanatoria presentate entro il 30.6.1987, sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31.3.1995.

La domanda di sanatoria dei sig.ri L. era stata presentata prima del 30.6.1987. Alla data del 31.3.1995 l’Amministrazione non si era ancora pronunciata su di essa.

In data 20.1.1997 i sig.ri L. hanno reiterato la richiesta di sanatoria, con atto non innovativo rispetto alla domanda originaria, al cui riguardo l’atto del 1997 può essere qualificato come semplice nota di sollecito.

Perciò, prescindendo dall’applicabilità in fattispecie del regime di cui all’art. 39, comma 10 bis, della L. n. 724/1994, appare inesatta la motivazione del provvedimento impugnato, che respinge la richiesta di sanatoria sul presupposto della sua tardività, con riferimento al dies ad quem del 31.3.1995 ed erroneamente identificando l’atto del 20.1.1997 come domanda nuova.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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