T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-11-2011, n. 9312

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che l’ente ricorrente impugna il provvedimento recante la non ammissione alla fase di valutazione tecnica della "Manifestazione di interesse nell’ambito delle linee di attività 2.2 "interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblicò e 2.5. "interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento’", presentata in data 7.6.2010 nell’ambito del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 – 2013;

b) che il provvedimento di esclusione è motivato con riferimento alla mancata allegazione della "Diagnosi energetica già eseguita", di cui al punto 2.6. della scheda descrittiva dell’intervento progettuale (Allegato B), nonostante l’avvenuta indicazione dell’esistenza della stessa (essendo stata contrassegnata la casella SI);

c) che, a prescindere dalla questione della possibilità di ricavare i dati relativi alla diagnosi energetica dal complesso della documentazione presentata, risulta assorbente e fondata la seconda censura, in quanto:

– l’Avviso Pubblico (a p. 8) prevede l’esclusione dalla successiva fase della procedura dei soli "dati essenziali per la valutazione";

– la diagnosi energetica non ha carattere di essenzialità ai fini dell’ammissione alla fase della valutazione tecnica, in quanto lo stesso Avviso la considera come un elemento aggiuntivo e facoltativo;

– pertanto la ritenuta mancata allegazione di detta diagnosi non può essere posta a fondamento dell’impugnata esclusione dalla procedura, alla luce di una ragionevole interpretazione della lex specialis in conformità al principio del favor partecipationis (espressamente richiamato anche a p. 11 dell’Avviso Pubblico);

d) che quindi il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato previo assorbimento degli altri motivi di ricorso;

e) che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento, in favore dell’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani Vittorio Emanuele II – Inrca, delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio nella misura pari a Euro 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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