Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 38875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

S.M. è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Viterbo, con sentenza emessa in data 16.01.2001, dei reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 609 bis c.p., comma 1, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2, così modificata l’originaria imputazione (art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2, art. 61 c.p., n. 9 ( art. 519 c.p., comma 2, n. 2 in relazione alla pena) in danno di una minorenne e, concesse le attenuanti generiche e le attenuanti di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione; è stato dichiarato interdetto dall’ufficio di insegnante per la durata di anni 2 e condannato altresì, in solido con il coimputato M.G., al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della costituita parte civile alla quale veniva assegnata a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di L. 10 milioni, nonchè al pagamento delle spese processuali, a quelle della propria custodia cautelare e alla rifusione in solido di quelle sostenute dalla parte civile.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 10.05.2002, escludeva che si versasse in ipotesi di abuso di minorenne e, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo assolveva S.M. (e altresì il coimputato M.G.) dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale che aveva sostenuto che la condotta posta in essere dal S. andava comunque sussunta sotto la diversa fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2, reato commesso sino al (OMISSIS), data in cui la minore aveva compiuto (OMISSIS) anni, poichè la norma in parola escludeva ogni rapporto sessuale tra il minore infrasedicenne e un soggetto maggiorenne, al quale il minore fosse affidato per ragioni di istruzione, caso che si verificava nella vicenda in esame dal momento che il S. era insegnante della giovane, con sentenza del 13.05.2004, annullava la sopra indicata sentenza della Corte di appello con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Riteneva infatti questa Corte che il giudice di rinvio doveva attenersi all’analisi esegetica su riferita in ordine all’affidamento per ragioni di istruzione, ma doveva pure esaminare l’esistenza dell’elemento soggettivo, che deve abbracciare anche la rappresentazione della sussistenza di una di dette relazioni con la vittima, escludendo, ovviamente, ogni rilevanza al consenso.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.05.2010, pronunciando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 16.07.2001, dichiarava S.M. colpevole del delitto p. e p. dall’art. 609 quater c.p. e, con attenuanti generiche, e l’attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, lo condannava alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e al pagamento delle spese del presente giudizio;

interdizione perpetua dall’ufficio di tutela e curatela; pena sospesa e non menzione.

Avverso la predetta sentenza il S., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare per i seguenti motivi:

1) Mancanza e insufficienza della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Secondo il ricorrente la Corte territoriale non aveva dato adeguata risposta alle problematiche evidenziate dalla Corte di Cassazione che, in considerazione dell’affidamento della minore all’imputato per ragioni di istruzione, aveva chiesto che il giudice di rinvio valutasse la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al S.. Secondo la difesa del ricorrente la Corte di appello in sede di rinvio avrebbe dovuto procedere all’esame degli atti processuali e valutare se il S. si rappresentò coscientemente il rapporto fiduciario intercorrente tra la sua qualità di professore e la minore e volontariamente, nonostante la sua posizione, si determinò ad avere rapporti sessuali con la stessa. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe invece soltanto apparente in quanto non avrebbe esaminato gli elementi probatori acquisiti, facendo coincidere la posizione di affidamento con l’elemento psicologico.

2) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.. Osservava il ricorrente che la Corte territoriale era incorsa nella violazione relativa al difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con lesione del diritto di difesa dell’imputato. In particolare nella fattispecie che ci occupa vi era stata una vera e propria trasformazione, sostituzione, variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato (originariamente violenza sessuale aggravata con abuso di condizioni di inferiorità psichica, poi violenza sessuale aggravata e continuata con abuso di autorità, poi violazione dell’art. 609 quater c.p.), incompatibili e nuovi rispetto a quelli delineati nell’imputazione contestata. L’imputato pertanto non avrebbe potuto approntare idonee difese in sede probatoria in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della diversa qualificazione giuridica di cui all’art. 609 quater c.p., comma 2, n. 2, ravvisata da questa Corte, essendo stata la sua difesa incentrata su di una diversa contestazione del reato. S.M., a mezzo del suo difensore, presentava tempestiva memoria difensiva in cui ribadiva le proprie conclusioni.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello di Roma ha invero dato adeguata risposta alle problematiche evidenziate dalla Corte di Cassazione, valutando in particolare l’elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che il S., che era insegnante di scienze della minore e quindi un importante punto di riferimento per la stessa, ha iniziato la relazione allorquando la stessa aveva solo quattordici anni e mezzo e si trovava in un momento particolarmente travagliato della sua esistenza. In tale contesto era evidente l’influenza che il rapporto fiduciario derivante dalla sua qualità di professore aveva avuto sulla minore, inducendola ad iniziare e continuare la relazione e ad avere con l’uomo rapporti sessuali e,quindi, come chiaramente evidenziano i giudici della Corte territoriale, le dichiarazioni rese dal S. secondo cui ci sarebbe stato con la minore soltanto un rapporto di amore finalizzato al matrimonio non hanno effetti concreti sulla fattispecie che ci occupa.

Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso. Osserva infatti la Corte che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenirsi ad una diversità o ad una incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; e la relativa indagine in ordine alla correlazione tra imputazione contestata e sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, giacchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, come appunto è accaduto nella fattispecie che ci occupa, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Unite, 19 giugno 1996, n. 16).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *