T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-11-2011, n. 9311

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il presente ricorso, nonché con i motivi aggiunti depositati in data 4 luglio 2011 (e successivamente anche in data 29 luglio 2011) nonché in data 6 ottobre 2011, il ricorrente CODACONS agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenziorifiuto serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare sull’istanza del ricorrente notificata in data 3.11.2010 con la richiesta di procedere "ex novo" all’individuazione delle associazioni di protezione ambientale ex art. 13 della L. n. 349/1986 sulla base dei requisiti ivi indicati, e nel contempo con la richiesta di aggiornare l’elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute, valutando se per le associazioni elencate nella predetta istanza sussistano i presupposti per il loro riconoscimento come associazioni ambientaliste, e in caso contrario per la revoca del riconoscimento medesimo in assenza della prescritta istruttoria.

Il ricorrente CODACONS ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, oltre che della fondatezza della propria istanza, unitamente alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno:

– ex art. 2 bis della L. n. 241/1990, per inosservanza del termine di conclusione del procedimento

– ex art. 30 del D. Lgs. n. 104/2010 per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa posto in essere dal Ministero dell’Ambiente.

1.1 Con i successivi motivi aggiunti depositati rispettivamente in data 3 ottobre 2011 e in data 78 novembre 2011, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:

– i provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U. pro. PNM20110012688 del 13.6.2011 e U. prot. PNM20110014051 del 30.6.2011;

– la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Segretariato generale – prot. n. 0000024 del 2.8.2011;

– la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – prot. n. 0010963 del 25.7.2011;

– la nota con allegati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – prot. n. 102 del 22.7.2011;

– la nota prot. n. 13402 del 28.9.2011 di trasmissione al Ministro da parte del Direttore generale dottor Corrado Clini della proposta di decreto di permanenza del riconoscimento ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986 con allegato elenco;

– la nota prot. n. 13717 del 3.10.2011 di trasmissione al Ministro della proposta di sospensione del procedimento di aggiornamento e di assegnazione di un termine perentorio ad adempiere, con allegato elenco delle associazioni interessate.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché i controinteressati Asstrai – Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne, Urca – Associazione Nazionale Cacciatori dell’Appennino, Associazione Nazionale dell’Agriturismo – Turismo Verde per l’Ambiente il Territorio e la Cultura Rurale e L’Altritalia Ambiente Onlus, Guardie Ambientali D’Italia, di Asi – Alleanza Sportiva Italiana,i Wwf Italia – Ass. Italiana per il World Wilde Fund For Nature Onlus e Legambiente Onlus, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 17 novembre 2011 e quindi trattenuto in decisione.

4. Alla stregua degli atti di causa e della dichiarazione di parte ricorrente contenuta nell’ultimo atto recante motivi aggiunti e ribadita in camera di consiglio, occorre dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all’impugnazione del silenzio rifiuto, proposta con il ricorso e con i primi due atti recanti motivi aggiunti.

4.1 Occorre invece, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, commi 5 e 6 del cod. proc. amm., disporre la trattazione della domanda risarcitoria oltre che dell’azione di annullamento degli atti impugnati in epigrafe in udienza pubblica, nella data indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di accertamento l’impugnazione del silenzio rifiuto di cui al punto 1 della motivazione;

b) rinvia per la trattazione della domanda di risarcimento del danno e dei motivi aggiunti di cui al punto 1.1. della motivazione all’udienza pubblica del 22 novembre 2012.

c) si riserva ogni ulteriore decisione sul rito, in merito e sulle spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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