Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 38873 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 ottobre 2006 il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano – aveva dichiarato R.A. e I. F. colpevoli del reato di cui all’art. 41 c.p. e art. 590 c.p., commi 1 e 2, come modificato dal P.M. all’udienza del 19.05.2006 e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno, spese processuali e non menzione della condanna per entrambi; risarcimento dei danni da liquidarsi in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 20.000 per ciascuna parte civile.

Agli imputati, in concorso con altri, era contestato il reato di cui all’art. 41 c.p. e art. 590 c.p., commi 1 e 2, perchè, in (OMISSIS), per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia, nonchè per inosservanza delle norme che disciplinano l’attività medico-chirurgica, cagionavano a Z.M. l’indebolimento permanente di un organo, in particolare il disformismo dell’arto superiore sinistro con deficit funzionale dell’articolazione del gomito, lesione al gomito sinistro, ponendo in essere le seguenti condotte, in particolare il R. e lo I., entrambi medici ortopedici presso l’ospedale civile di Taranto, pur disponendo del referto del pronto soccorso dell’ospedale di Fasano ove era indicata la diagnosi formulata dal dottor M. di distacco epifisario epicondilo, la ignoravano,non valutavano la gravità della lesione riscontrata, e non operavano alcun intervento medico adeguato, rendendo inutile, perchè ormai intempestivo, qualsiasi intervento da parte di altri medici; in particolare lo I. si limitava ad effettuare una radiografia senza riscontrare nulla.

La Corte di Appello di Lecce in data 23.09.2009, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza impugnata e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce I. F., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 40 c.p., nonchè per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e contraddittoria sul punto della riferibilità soggettiva della condotta al dottor I.F., in quanto avrebbe omesso di valutare le contraddizioni in cui erano incorsi i genitori del piccolo Z.M., i quali, mentre nel corso del giudizio di primo grado avevano dichiarato di non essere in grado di riconoscere il medico in questione, in appello avevano riconosciuto lo I. subito dopo che questi aveva reso delle dichiarazioni spontanee anche alla loro presenza.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e contraddittoria anche in ordine all’esistenza del nesso causale tra l’omissione dell’intervento terapeutico e la verificazione dell’evento lesivo, in quanto, nella fattispecie che ci occupa, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato quale intervento terapeutico, dopo nove giorni dalla caduta, il dottor I. avrebbe dovuto attuare per evitare o limitare la lesione diagnosticata al piccolo Z.M..

Motivi della decisione

Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato.

In primo luogo la difesa del ricorrente lamenta difetto di motivazione della sentenza impugnata sul punto della riferibilità soggettiva della condotta contestata al dottor I.F., in quanto ha sostenuto che la Corte territoriale si sarebbe basata sulle dichiarazioni dei genitori del piccolo Z.M., senza peraltro considerare rilevanti le contraddizioni in cui gli stessi erano caduti. Tale assunto non è assolutamente condivisibile, La sentenza impugnata, con motivazione esaustiva e congrua, ha dato infatti ampiamente atto degli elementi che l’hanno indotta a ritenere provata la riferibilità soggettiva della condotta al dottor I.. In particolare ha evidenziato che la prestazione in questione era stata registrata e che la relativa grafia non era quella dell’altro ortopedico, dottor G.V., il quale l’aveva formalmente disconosciuta, bensì quella del dottor I. che, invece, pur affermando di non ricordare nulla della visita, l’aveva riconosciuta come propria. Sul punto era stato evidenziato in sentenza che anche l’altro imputato, dottor R., nel corso dell’esame dibattimentale, aveva riferito che a visitare il bambino era stato il dottor I.. Infine i giudici della Corte territoriale avevano fatto riferimento al riconoscimento del dottor I. da parte dei genitori del bambino, dando atto delle loro precedenti dichiarazioni e spiegando con motivazione congrua e logica le ragioni delle rilevate discrasie.

Parimenti, per quanto attiene alla sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata all’odierno ricorrente e l’evento lesivo,la sentenza impugnata ha evidenziato che il dottor I.F., pur sapendo di trovarsi di fronte ad una lesione di notevole gravità, avendo avuto a disposizione il referto dei medici di Fasano che già avevano visitato il piccolo Z.M., era rimasto di fatto del tutto inerte, senza formulare neppure un giudizio diagnostico. I giudici della Corte territoriale hanno quindi evidenziato le conclusioni a cui sono giunti i periti secondo cui, se è pur vero che la lesione in oggetto lascia comunque, nella maggior parte dei casi, postumi invalidanti, è altresì accertato che tali postumi possono essere notevolmente ridotti in caso di intervento tempestivo, mentre è certo l’esito invalidante in caso di diagnosi tardiva, che determina sempre un trattamento sanitario inadeguato.

Assolutamente corretta è quindi l’argomentazione dei giudici della Corte territoriale, che, sulla base della sentenza Franzese delle Sezioni Unite di questa Corte, hanno ritenuto la sussistenza del nesso causale, dal momento che la condotta omissiva è causa dell’evento non solo quando esso non si sarebbe verificato in assenza dell’azione omissiva, ma anche, come nella fattispecie che ci occupa, allorquando l’adozione della condotta corretta avrebbe comunque contribuito a ridurne le conseguenze dannose.

Ritiene pertanto questa Corte che il ricorso riproponga una diversa valutazione delle emergenze processuali in maniera per lo più generica e comunque non in grado di scalfire la congruità, coerenza e logicità dell’articolato e puntuale argomentare della sentenza impugnata. Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili liquidate come in dispositivo. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte di dichiarare la prescrizione relativamente al reato di lesioni colpose, prescrizione che sarebbe maturata, essendo trascorso, alla data odierna, il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla sua commissione. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez 5, Sent. n. 4867 del 29.11.2000, Rv 219060) in tema di requisiti dell’impugnazione, nel caso in cui i motivi di appello siano affetti da vizi che ne comportino l’inammissibilità originaria, deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilità di dichiarare in Cassazione l’eventuale intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende, nonchè alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio che, unitariamente e complessivamente, liquida in Euro 2.500,00 oltre spese generali. I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *