Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 38871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.F. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Bologna per rispondere del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 1, art. 590 c.p., comma 3 perchè, nella notte tra il (OMISSIS), in prossimità della stazione di Borgo Panigale in Bologna, in qualità di capo squadrista, incaricato dalla ditta Bonciani di Ravenna, appaltatrice di lavori da eseguirsi per conto delle Ferrovie dello Stato e, quindi, di preposto, cagionava per colpa generica e specifica ai lavoratori da lui diretti, P.G. e D. S.A., lesioni gravi comportanti una malattia da mettere in pericolo la loro vita ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni.

In particolare la colpa generica consisteva nell’avere per negligenza ed imprudenza omesso di controllare attentamente il modulo IE 6.05 consegnatogli dall’addetto FS di scorta D.T., dal quale si evinceva chiaramente che per la linea di alta tensione KW 10 non era stata fatta richiesta di disalimentazione; la colpa specifica consisteva nella violazione della L. n. 191 del 1974, art. 29 che impone, nelle lavorazioni, il rispetto di distanze minime dai circuiti di alta tensione, e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 345 che vieta di eseguire opere su condotti ad alta tensione o nelle loro vicinanze, se prima non sia stata tolta la tensione stessa. Al S. era stato pertanto contestato di avere, seguendo una determinazione autonoma e non concordata con la stazione appaltante nel calendario dei lavori da eseguirsi quel giorno, ordinato agli operai della sua squadra di procedere alla posa di un palo di ferro (il palo n.90) possibilmente destinato ad interferire pericolosamente con i fili ad alta tensione di una tratta non disalimentata della linea da 10KW, linea che correva parallela ad altre 3 KW che invece erano state regolarmente disattivate secondo programma; ed infatti i due operai P. e D.S. che reggevano il suddetto palo per fissarlo nel suo alloggiamento, toccando con esso inavvertitamente i fili dell’alta tensione rimanevano folgorati.

Con sentenza del 4.12.07 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica aveva dichiarato S.F. responsabile del reato di cui sopra e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi tre di reclusione, sostituita L. n. 689 del 1981, ex artt. 53 e ss. con la multa pari ad Euro 3.420, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Avverso la decisione del Tribunale di Bologna ha proposto appello il difensore dell’imputato. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 22.10.2010, confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna S.F. proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendone l’annullamento con o senza rinvio, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dato per scontata la circostanza relativa alla disalimentazione della linea in prossimità della stazione di Borgo Panigale, circostanza che non era affatto chiara e si denotava tutt’altro che pacifica. Nel modulo IE 6.05 n.7070 infatti compariva una riquadratura, che poteva interpretarsi come una possibile cancellatura, riferita proprio alla linea di alimentazione 10 Kv. Pertanto in considerazione del fatto che senza la riquadratura della dicitura 10 Kv la zona sovrastante il luogo in cui doveva essere infisso il palo 90 si sarebbe dovuta ritenere disalimentata, la Corte di appello avrebbe dovuto attentamente valutare la genuinità del modulo n.7070, mentre invece non ha chiarito attraverso quale percorso argomentativo era pervenuta al convincimento che i moduli IE 6.05 consegnati dal S. a D. evidenziassero che nella tratta in oggetto la linea non era stata disabilitata.

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, quand’anche si ritenesse che il modulo IE 6.05 n. 7070 fosse sicuramente genuino, la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che non fosse sufficiente, per escludere la sua colpa, il fatto che egli aveva chiesto conferma dell’avvenuta disabilitazione della linea al capo scorta D., trattandosi di un soggetto qualificato, dell’unico soggetto con cui egli era in grado di interloquire, colui che gli aveva consegnato i moduli IE 6.05 proprio a Borgo Panigale, e cioè nel luogo in cui doveva essere infisso il palo 90, come previsto dal verbale di programmazione delle attività e coordinamento per la sicurezza.

Motivi della decisione

Tanto premesso si osserva che il reato di lesioni colpose contestato al S. risulta prescritto, essendo stato commesso in data 13.05.2003 ed essendo quindi decorso per intero, alla data odierna, anche tenendosi conto dei periodi di sospensione, il termine massimo pari ad anni sette e mesi sei.

Il Giudice di legittimità pertanto potrebbe emettere una pronuncia diversa da quella di annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Perchè possa applicarsi infatti la norma di cui all’art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Pertanto, quando il processo si trova nella fase di legittimità, il sindacato della Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p. ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti costituzionali della Corte.

"In tema di declaratoria di causa di non punibilità nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di una verità processuale cosi chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua, concretizzandosi, cosi, in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato" (Cass. Sez. 4 sent. N. 12724 del 28.10.1988).

Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, non può ritenersi che risulti evidente l’esistenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv. c.p.p. nei confronti del S.. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perchè estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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