T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 1663 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società L.S.V. s.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare nel comune di Vezzano Ligure, utilizzato in comodato dalla ditta B.G.B., che vi svolge attività di carpenteria in ferro e riparazione e manutenzione di container (cfr. la visura camerale, doc. 5 delle produzioni di parte ricorrente 16.9.2006).

Con ricorso notificato in data 17.7.2006 esse hanno impugnato la determinazione dirigenziale 28.4.2006, n. 24/06, con la quale il comune di Vezzano Ligure ha ingiunto loro la demolizione e/o la rimozione di una serie di opere realizzate, in assenza dei necessari titoli edilizi, sui terreni distinti a catasto al foglio 17 mappali 108, 163, 373, 374, 375, 354 e 482, in parte di proprietà del demanio statale (mappali 354 e 482).

A sostegno del gravame deducono tre motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Incompetenza.

2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti – per difetto o insufficienza di motivazione – perplessità e/o illogicità.

3. Violazione di legge – violazione della comminata applicazione dell’art. 31 comma 3 D.P.R. n. 380 del 2001.

Si è costituito in giudizio il comune di Vezzano Ligure, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Con atto notificato in data 13.10.2011 sono intervenute in giudizio ad adiuvandum le società B.S.M. di B. G. B. s.n.c. e B.G.B. Repair s.r.l., attuali utilizzatrici dei beni riguardati dall’ordinanza impugnata.

Con ordinanza 29.9.2006, n. 335 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato, secondo quanto di seguito specificato.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La circostanza che i terreni ricadano all’interno del perimetro del Parco Montemarcello-Magra e che siano in parte (mappali 354 e 482) di proprietà del demanio dello Stato non fa venire meno la competenza del dirigente comunale ad esercitare la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, ex artt. 27 comma 2 e 35 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Fondati solo in parte sono invece il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione logica.

In effetti, relativamente ad una parte delle opere (segnatamente: 1. la recinzione costituita da un muretto alto all’incirca 20 cm.; 2. due fabbricati non presenti in mappa catastale adibiti – rispettivamente – a pompa antincendio ed a cabina elettrica; 3. accumulo di rifiuti e spargimento di catrame per una superficie di circa mq. 250) realizzate sui due mappali di proprietà demaniale, non vi è alcun elemento, né nel provvedimento impugnato né nel verbale di contestazione della polizia municipale (doc. 5 delle produzioni 15.2.2007 di parte comunale), che consenta di addebitarne la responsabilità alle imprese ricorrenti, onde l’ordine di riduzione in pristino ex art. 35 D.P.R. n. 380 del 2001 è, in tale parte, illegittimo.

Per il resto, il ricorso è invece infondato.

La collocazione di container su più filari sovrapposti in numero variabile da due a cinque per un’altezza massima di 13,50 m. e per una superficie pari a circa 2.000 mq. (1.300 dei mappali di proprietà di L.S.V. e 700 del mappale 354 di proprietà demaniale) integra certamente un deposito di merci o materiali idoneo a realizzare una trasformazione del territorio, ex art. 3 comma 1 lett. e.7) del D.P.R. n. 380 del 2001.

Né può fondatamente predicarsi la temporaneità del deposito di container, attesa la pacifica continuità dell’attività di vendita, riparazione e manutenzione di container esercitata in loco dalla ditta B.G.B..

E’ noto infatti che la giurisprudenza, sia amministrativa che penale, è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un’opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime di favore delle opere precarie (Cons. di St., IV, 22.12.2007, n. 6615): trattasi di un principio che è ora codificato anche nella legislazione nazionale, ove è per l’appunto specificato che rientra nel novero delle nuove costruzioni anche il deposito di merci o di materiali.

L’ordine di ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione dei container è legittimo, oltre che per i mappali di proprietà L.S.V. s.r.l., anche per quanto riguarda l’area di 700 mq. insistente sul mappale n. 354 di proprietà demaniale.

Nello stesso ricorso si ammette infatti (p. 4, in fondo) che i container sono stati ivi collocati dalla ditta B., che è dunque – ex art. 35 D.P.R. n. 380 del 2001 – responsabile dell’abuso.

Né rileva la affermata compatibilità del deposito di container con la destinazione industriale dell’area: quand’anche sussistente, essa non esonera comunque dalla previa richiesta del titolo abilitativo edilizio.

Sussistono giusti motivi, in ragione della parziale soccombenza reciproca, per compensare per un terzo le spese di giudizio, che per i restanti due terzi debbono gravare, in solido, sulle società ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

In parte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed in parte lo rigetta.

Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore del comune di Vezzano Ligure, dei residui 2/3, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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