Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6278 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 16 novembre 2009, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dalla Banca Popolare di Intra S.p.A. (d’ora innanzi B.P.I.) nei confronti dell’Azienda Agricola II Carrubbo s.r.l. (d’ora innanzi Il Carrubbo), oltre che nei confronti di T.N. ed M.E. (rimasti contumaci), avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 6019/06.

Il Tribunale era stato adito con atto di citazione in riassunzione notificato il 14-20 gennaio 2005 col quale Il Carrubbo aveva evocato in giudizio la B.P.I. ed i signori T. e M., esponendo – come si legge nella sentenza impugnata – che con atto 26.4.1990 trascritto il 30.4.1990 i coniugi T. e M. avevano venduto la proprietà di alcuni immobili in (OMISSIS), alla Silvana s.s. riservandosi il diritto di abitazione per tre anni;

che in data 8.5.1990 la B.P.I. aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi ed aveva iscritto ipoteca in data 11.5.1990 sugli immobili già alienati dai debitori; che in data 12.6.1990 la Silvana s.s. aveva venduto la nuda proprietà degli stessi immobili a Il Carrubo; che in data 3.3.19 92 la B.P.I. aveva trascritto domanda di revocatoria dell’atto di compravendita tra i T. – M. e la Silvana s.s. e la domanda era stata accolta dal Tribunale; che la B.P.I. aveva pignorato gli immobili agendo in executivis nei confronti dell’azienda Il Carrubo ex art. 602 cod. proc. civ.; che Il Carrubo aveva proposto opposizione all’esecuzione con ricorso del 21.9.2005, deducendo la nullità dell’iscrizione ipotecaria e l’inopponibilità nei suoi confronti della sentenza che aveva accolto l’azione revocatoria, in quanto la relativa domanda era stata trascritta dopo la trascrizione dell’atto di acquisto dell’azienda Il Carrubbo e questo atto non era stato oggetto dell’azione revocatoria;

che già il Tribunale aveva accolto l’opposizione con sentenza n. 5085/1999, confermata dalla Corte d’Appello con sentenza n. 506/01;

che però entrambe erano state cassate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19562/04 per difetto di contraddittorio nei confronti dei debitori T. e M., con rimessione della causa al giudice di primo grado; che pertanto l’azienda Il Carrubo intendeva riassumere il giudizio.

1.2.- Costituitasi dinanzi al Tribunale di Torino soltanto B.P.I. e dichiarata la contumacia dei T. – M., il Tribunale, accogliendo l’opposizione, dichiarava la nullità dell’ipoteca giudiziale iscritta in favore di B.P.I. sui beni dell’opponente e ordinava al Conservatore dei RR.II. di cancellare detta iscrizione al passaggio in giudicato della sentenza; dichiarava la nullità del pignoramento sui beni dell’opponente ed inammissibile la domanda di cancellazione della trascrizione del pignoramento; rigettava la domanda di risarcimento danni formulata dall’opponente e condannava B.P.I. al rimborso delle spese di lite sostenute da Il Carrubbo.

2.- Proposto appello da parte di B.P.I., e costituitosi nel giudizio di secondo grado soltanto Il Carrubo, la Corte d’Appello di Torino ha, come detto, rigettato il gravame; ha altresì condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti dell’appellata costituita.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, la B.P.I. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso Il Carrubbo. Non si difendono gli altri intimati.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2901 e 2652 cod. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, perchè la decisione impugnata, secondo la ricorrente, non avrebbe attribuito all’art. 2901 cod. civ., u.c. il suo corretto significato.

Osserva la ricorrente che – essendo inequivocabile che se la trascrizione della domanda di revocatoria ex art. 2952 c.c., n. 5 sia stata effettuata prima della trascrizione dell’atto di acquisto del terzo, la declaratoria di inefficacia dell’atto ne pregiudica i diritti, sia che si tratti di terzo di buona che di mala fede – la questione controversa si porrebbe quando la trascrizione dell’atto di acquisto di terzo sia precedente la trascrizione della domanda di revocatoria, come nel caso di specie; in tal caso, secondo la ricorrente, l’inefficacia dell’atto potrebbe comunque essere opposta al terzo quando questo sia in mala fede, come sarebbe riscontrato dal disposto dell’art. 2652 c.c., n. 5, che prevede la salvezza dei diritti soltanto del terzo di buona fede che abbia trascritto o iscritto il suo atto anteriormente alla trascrizione della domanda;

quindi, non sarebbe condivisibile l’assunto del giudice a quo secondo cui, per poter opporre la sentenza di revocatoria ordinaria al terzo sub-acquirente di mala fede, in una fattispecie quale quella in esame, sarebbe necessario esperire nei suoi confronti un’autonoma azione revocatoria.

1.1.- Data l’interpretazione di cui sopra del combinato disposto dell’art. 2901 c.c. e art. 2652 c.c., n. 5, la ricorrente svolge tutta una serie di argomentazioni volte a dimostrare la mala fede dell’azienda Il Carrubbo e la possibilità di quest’ultima di difendersi in sede di giudizio di opposizione (pagg. 15-21). Assume quindi che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto l’impossibilità di tale difesa e non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti in giudizio dalla B.P.I. per dimostrare la malafede della controparte.

2.- Il motivo è infondato, quanto alla dedotta violazione di legge.

La Corte d’Appello di Torino ha correttamente interpretato l’art. 2901 c.c., u.c., in relazione all’art. 2652 c.c., n. 5.

E’ corretta la lettura che la ricorrente da di entrambe le norme con riferimento all’ipotesi della trascrizione della domanda di revocatoria precedente la trascrizione dell’atto di acquisto del terzo: in tale eventualità la dichiarazione di inefficacia ottenuta all’esito del giudizio la cui domanda introduttiva è stata trascritta è direttamente ed immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano trascritto od iscritto l’atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda. Altrettanto corretta è l’affermazione per la quale, invece, in caso di trascrizione della domanda successiva alla trascrizione (od iscrizione) dell’atto d’acquisto del terzo, questo non vedrebbe pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede. Tuttavia, sia nell’uno che nell’altro caso non si tratta, come sembra ritenere la ricorrente, di inopponibilità/opponibilità diretta ed immediata della sentenza di revocatoria nei confronti del sub-acquirente; in particolare, non si tratta di opponibilità diretta della declaratoria di inefficacia dell’atto nei confronti del terzo acquirente di mala fede: se così fosse, non vi sarebbe differenza alcuna con l’ipotesi, invece, del tutto differente (e differenziata dal legislatore), della trascrizione della domanda di revocatoria precedente l’atto di acquisto del terzo.

Per contro, mentre in tale ultima eventualità non è dato distinguere tra l’acquisto a titolo oneroso di buona o di mala fede, nella diversa eventualità in cui l’atto di acquisto del terzo sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revocatoria è dato distinguere ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 5, seconda parte: tuttavia, non operando in tale caso gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, per poter distinguere l’acquisto di buona fede da quello di mala fede ai sensi di tale ultima norma, è necessario un apposito accertamento giudiziale che si concluda, appunto, con la declaratoria di inefficacia dell’atto di acquisto del terzo, qualora si accerti che questo sia stato in mala fede. Soltanto quando l’efficacia di tale atto sia stata rimossa nei confronti del creditore, questi potrà agire esecutivamente contro il sub-acquirente ex artt. 602 e seg. cod. proc. civ.; prima di tale rimozione, l’azione esecutiva; gli è preclusa dalla permanente efficacia dell’atto di acquisto del terzo: questo resta opponibile al creditore, pur se abbia vittoriosamente esperito l’azione revocatoria nei confronti del primo acquirente, in forza della trascrizione dell’atto di acquisto del terzo sub-acquirente precedente la trascrizione della domanda di revocatoria.

Presupposto richiesto dall’art. 602 cod. proc. civ. per poter agire contro il terzo proprietario è che il suo acquisto sia stato revocato per frode; la revoca ottenuta nei confronti del primo acquirente del debitore è sufficiente all’azione esecutiva nei confronti del sub-acquirente soltanto quando sia a questo opponibile, tenuto conto degli effetti della trascrizione della domanda di revocazione; in caso contrario, il creditore dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo sub-acquirente e provare la sua mala fede.

2.2.- I precedenti giurisprudenziali citati nel controricorso e nella sentenza impugnata corroborano le conclusioni appena raggiunte, sebbene non siano ad esse immediatamente riferibili. Essi, infatti, sono relativi alla questione dell’esperibilita dell’azione revocatoria fallimentare, del R.D. n. 267 del 1942, ex art. 67 (nel testo precedente la sostituzione attuata con il D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a, convertito nella L. n. 80 del 2005) nei confronti dì coloro che abbiano sub-acquistato dal primo acquirente dal debitore fallito e concludono nel senso che nei confronti di questi ultimi il curatore debba agire in revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 66, comma 2, L. Fall, e del’art. 2901 cod. civ., u.c. (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 27230/09, n. 18370/10, n. 22550/10). Se ne ricava che quando l’inefficacia dell’atto di acquisto dal debitore non si rifletta sul titolo del sub-acquirente, il creditore deve agire direttamente nei confronti di quest’ultimo, dando prova della sussistenza della sua mala fede.

2.3.- Nel caso di specie, avendo Il Carrubbo trascritto il proprio titolo di acquisto in data precedente la trascrizione della domanda di revocatoria avente ad oggetto l’atto di acquisto stipulato tra i debitori T. – M. e la Silvana s.s., la B.P.I. avrebbe dovuto previamente agire in revocatoria nei confronti dell’azienda Il Carrubo, sia evocandola nello stesso giudizio intrapreso nei confronti della Silvana s.s., al fine di ottenere, anche nei suoi confronti, immediatamente la dichiarazione di inefficacia del secondo atto di acquisto; sia, in alternativa, evocando l’azienda Il Carrubbo in un autonomo giudizio, nel quale sarebbe spettato alla banca creditrice l’onere di provare la mala fede della convenuta.

Non può invece B.P.I. pretendere di provare tale mala fede nel presente giudizio, nel quale è stata convenuta a seguito di opposizione all’esecuzione proposta da Il Carrubbo. Il giudizio di opposizione all’esecuzione da quest’ultimo introdotto è funzionale alla declaratoria di inesistenza del diritto di B.P.I. di agire esecutivamente nei confronti della stessa azienda Il Carrubbo e correttamente il giudice di merito ha accolto l’opposizione, poichè tale diritto di agire in executivis non sussiste fintantochè l’atto di acquisto de Il Carrubbo rimane efficace nei confronti di B.P.I..

3.- La sentenza impugnata da atto che la difesa dell’appellante ha addotto elementi indiziari e presuntivi al fine di sostenere la propria affermazione (accusa) di mala fede nei confronti dell’appellata; tuttavia, correttamente evidenzia l’irrilevanza di tali elementi nel presente giudizio, in considerazione del fatto che l’oggetto di questo è da intendersi limitato all’opposizione all’esecuzione. A questo riguardo, la Corte d’Appello ha cura di precisare che, pur avendo la B.P.I. l’onere di agire contro Il Carrubbo per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di acquisto dalla Silvana s.s., a tale fine "non risulta proposta alcuna domanda nei confronti della appellata, neppure in via riconvenzionale (che pure avrebbe potuto essere proposta dalla BPI al momento della proposizione della opposizione all’esecuzione da parte della odierna appellata)". L’individuazione di siffatto oggetto del giudizio di merito non è stata censurata dalla ricorrente B.P.I.; anzi, essa è perfettamente compatibile con gli argomenti svolti a sostegno dell’unico motivo di ricorso, che, tutti, presuppongono che, secondo la ricorrente, non fosse necessario ottenere nei confronti dell’azienda Il Carrubbo, un’apposita declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita stipulato tra quest’ultima e la Silvana s.s..

Correttamente consequenziale all’affermazione di cui sopra, è la conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello nel senso dell’impossibilità di prendere in considerazione i detti elementi indiziari e presuntivi al fine di procedere, in sede di opposizione all’esecuzione, all’accertamento della mala fede dell’opponente.

3.1.- Pertanto, sono inammissibili le censure alla sentenza impugnata svolte nella seconda parte del ricorso (pagg. 14-21), laddove la ricorrente assume: che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che la opponente si sarebbe potuta difendere nel giudizio di opposizione;

che in tale giudizio la B.P.I. avrebbe dimostrato la mala fede della controparte; che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto elementi addotti allo scopo.

La censura non coglie nel segno, in quanto prescinde del tutto dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che, come detto, ha ritenuto estraneo al giudizio di opposizione all’esecuzione l’accertamento della mala fede dell’azienda Il Carrubbo.

Trattasi di censure prive di pertinenza e specificità, e, quindi, inammissibili.

4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *