Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6276 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 28.2.2000 F.A. conveniva in giudizio D.G., la Snc Casoli Giuseppe e F.lli e la S.p.a. Fondiaria Assicurazioni, nella rispettiva qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice RCA per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) – nel corso del quale aveva subito gravissime lesioni personali, quantificate nel 100% di danno biologico permanente, quando, alla guida di un autocarro, era venuto in collisione con l’autocarro del D., spostatosi dal margine sinistro a quello destro della carreggiata, tanto da rendere inevitabile 1’impatto con il veicolo condotto dall’attore sopravveniente da tergo nella stessa direzione.

In esito al giudizio il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ritenuto il concorso di colpe dell’attore nella misura del 70%, condannava i convenuti a pagare in favore dell’attore la somma di Euro 244.492, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata. Avverso tale decisione proponevano appello, principale la Fondiaria-Sai, ed incidentale il F.. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Salerno con sentenza depositata in data 22 febbraio 2010 accoglieva il solo appello principale rigettando le domande attrici e l’appello incidentale. Avverso la detta sentenza il F. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141 e 153 C.d.S. ed il vizio di motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato la dinamica del sinistro, affidandosi unicamente al rapporto della polizia stradale di (OMISSIS), trascurando che la ricostruzione dell’incidente operata dai verbalizzanti era solo presuntiva, sottovalutando senza alcuna giustificazione la ridottissima velocità dell’autocarro Fiat 180, riscontrata dal dischetto cronotachigrafo.

La seconda doglianza, articolata sotto il duplice profilo della violazione degli art. 2054 c.c., art. 113 c.p.c. nonchè del vizio di motivazione, si fonda sulla considerazione che la Corte avrebbe sbagliato quando ha escluso la responsabilità concorsuale dei due conducenti, trascurando che la rappresentazione dei fatti operata dalla Polstrada si fondava solo su valutazioni personali, sensazioni ed ipotesi, aventi il mero valore di presunzioni e che nella fattispecie non era stata superata la presunzione di colpa concorsuale prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2.

Con l’ultima doglianza per violazione degli art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè per vizio motivazionale, il ricorrente ha infine lamentato che la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato l’unico elemento di prova in atti, costituito dalla circostanza che il cronotachigrafo segnasse la velocità ridottissima ed anomala in autostrada di 25 Km orari, sbagliando quando ha ritenuto che la condotta di guida fosse conforme alle condizioni di tempo e di luogo ed omettendo di motivare le proprie scelte probatorie. I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono assolutamente infondati.

A riguardo, mette conto di premettere che la Corte di secondo grado ha fondato la sua decisione sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il tratto di strada, su cui avvenne il tamponamento da parte dell’autocarro condotto dal ricorrente, era completamente rettilineo, in salita, e preceduto da segnaletica di pericolo per la probabile presenza di veicoli lenti; 2) non fu rilevato dalla Polstrada nessun segno di frenata da parte del veicolo che proveniva da tergo; 3) la circostanza dell’andamento zigzagante del veicolo condotto dal D. non aveva trovato alcun riscontro probatorio: 4) se è vero che quest’ultimo veicolo procedeva assai lentamente (25 km/h), non c’era alcun limite minimo di velocità; 5) non si vede quale alternativa avrebbe avuto il D. al procedere, alla velocità che evidentemente il carico del suo veicolo consentiva in rapporto alla potenza del motore, sulla sua corsia di marcia, se non quella di non entrare affatto in autostrada su quel tratto. Ciò, senza considerare che, "in mancanza di un limite minimo di velocità, nulla di più poteva richiederglisi che restare sulla sua destra".

Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara evidenza come la Corte di Appello abbia argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione, essendosi il ricorrente limitato a dedurre il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 senza chiarire in alcun modo le ragioni della censura.

Giova aggiungere, anzi, che le ragioni di doglianza formulate come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; e, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità. Deve osservarsi inoltre che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. Pertanto, considerato che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità’ per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Del resto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio" posto che una simile revisione, in realtà, si risolverebbe sostanzialmente in una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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