Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6274 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia ha rigettato l’appello proposto dalla Rubegni s.n.c. di Rubegni Lido & C. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia, che, in accoglimento della domanda proposta dalla stessa società nei confronti di D.C.M. e della UNIPOL Assicurazioni S.p.A., aveva condannato i convenuti, in solido e a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di Rubegni s.n.c. di Rubegni Lido & C., della somma di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo; aveva altresì condannato i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell’attrice nella misura del 30% delle spese e competenze di giudizio, liquidate per l’intero in Euro 541,75, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge. La Rubegni s.n.c. di Rubegni Lido & C. propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice di pace compensato le spese nella misura del 70%, malgrado la società attrice fosse stata, a suo dire, totalmente vittoriosa; inoltre, nella motivazione della sentenza, emessa in giudizio instaurato dopo il 1 marzo 2006, non sarebbero stati indicati i giusti motivi di compensazione.

1.1.- Il motivo è infondato: è vero che nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace di Foggia non vi è l’esplicita indicazione dei giusti motivi di compensazione richiesta dalla norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante dopo la modifica – applicabile al caso di specie ratione temporis – apportata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), (e prima dell’ulteriore modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009), tuttavia i motivi della compensazione parziale sono stati ampiamente esplicitati ed illustrati dal giudice di appello sicchè, sul punto, è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte n. 26083/10.

La motivazione della sentenza impugnata in punto di giusti motivi di compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado può essere sindacata in sede di legittimità soltanto nei limiti della verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione, dovendosi ribadire – anche dopo le modifiche apportate all’art. 92 c.p.c. dalle leggi sopra richiamate – i principi già espressi da questa Corte nel vigore della originaria disciplina del codice di rito, per i quali, per un verso, i giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, e, per altro verso, la relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità quando i motivi addotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori (cfr. Cass. n. 5976/01).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è illogica nè contraddittoria dal momento che, se è vero che l’attrice chiese già con la domanda introduttiva il riconoscimento del concorso di responsabilità, risulta da quanto riportato in ricorso che ciò fece con riferimento alla presunzione del pari concorso di colpa, laddove invece la sentenza di primo grado è stata pronunciata a seguito di istruttoria che ha accertato la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell’attrice nella misura del 70%: tutto ciò è evidenziato nella sentenza di appello ed è, in sè, ragione astrattamente idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese giudiziali.

2.- Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Giudice di Pace di Foggia ridotto, senza alcuna giustificazione, le spese e le competenze legali quali risultanti dalla nota spese depositata dalla parte attrice in primo grado e per avere il Tribunale di Foggia, in sede d’appello, rigettato il gravame senza alcuna motivazione, essendosi limitato a richiamare la normativa, non più in vigore, del D.M. n. 585 del 1994.

Il motivo è inammissibile: questa Corte ha ripetutamente affermato che "la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacchè l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo" (così Cass. n. 3651/07); è quindi inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si assumono documentate, senza precisare le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si intendono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (cfr. Cass. n. 14744/07, n. 14455/09, n. 16149/09, n. 22287/09, tra le tante). Nel caso di specie, la ricorrente ha indicato in ricorso le singole voci tratte dalla tariffa professionale ma non gli importi per ciascuna richiesti in primo grado, avendo invece indicato il totale richiesto per diritti e per onorari.

3.- Col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alle spese liquidate in favore del consulente tecnico d’ufficio, che il primo giudice ha lasciato interamente a carico della parte attrice vittoriosa, senza alcuna motivazione sul punto, ed il giudice d’appello ha ritenuto essere state correttamente poste a carico della stessa parte appellante, per essere maggiore il grado di responsabilità nella determinazione del sinistro imputabile a tale parte. Il motivo non è meritevole di accoglimento: se è vero che, come sostenuto dalla ricorrente, si è affermato che non possa essere posto a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del CTU, nemmeno nel caso in cui le spese del giudizio vengano totalmente o parzialmente compensate, ritiene il Collegio che il principio non sia applicabile al caso di specie.

Infatti, l’odierna ricorrente, per come emerge da quanto sopra, non fu affatto totalmente vittoriosa in primo grado, avendo il giudice di i pace riscontrato, con pronuncia che non è stata oggetto di censura, la responsabilità nella misura del 70% in capo al conducente del veicolo di sua proprietà.

Il ricorso va perciò rigettato. Non essendosi difesi gli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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