Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 27-10-2011, n. 39095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 23 febbraio 2010 e depositata in pari data, colla contestuale motivazione letta in udienza, il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, ha dichiarato "non luogo a procedere .. perchè il fatto non costituisce più reato" nei confronti della straniera extra comunitaria K.V., imputata della contravvenzione prevista e punita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, per avere omesso di esibire, senza giustificato motivo, "il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno", in (OMISSIS), motivando:

costei non rivestiva la qualità di soggetto attivo del reato, in quanto non era "titolare del permesso di soggiorno"; infatti la novella del L. 15 luglio 2009, n. 94, aveva modificato la norma incriminatrice "in una fattispecie qualificata soggettivamente dei confronti dei soli titolari di permesso di soggiorno". 2. – Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, mediante atto recante la data del 1 aprile 2010, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), e, in proposito, censura la interpretazione del giudice a quo, sostenendo che la novellata previsione della norma incriminatrice continua a sanzionare anche le condotte omissive (quanto alla esibizione dei documenti di identità) degli stranieri irregolari e argomentando che altrimenti "sarebbe davvero illogico che la sanzione dell’arresto fino a un anno (oltre l’ammenda) fosse riservata ai soggetti che sono identificabili e che si trovano regolarmente sul territorio dello Stato, ma che omettono ingiustificatamente di esibire documento e titolo legittimante il soggiornò"; mentre Ha minore sanzione (solo pecuniaria) fosse da applicarsi ai clandestini", ai sensi della residuale previsione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis.

3. – Il ricorso è infondato.

Questa Corte, a Sezioni Unite, risolvendo il potenziale contrasto giurisprudenziale (in relazione al contrario indirizzo affermatosi nel senso della ermeneutica postulata dal Pubblico Ministero ricorrente), ha fissato il principio di diritto secondo il quale "il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare" (sentenza n. 16453 del 24 febbraio 2011, Alacev, massima n. 249546).

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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