Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6271 Pignoramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- L.G. propose ricorso ex art. 619 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare iniziata dalla Banca di Credito Cooperativo di Preganziol e S. Cristina di Quinto nei confronti di D.D., nella quale era intervenuto B.G..

L’opponente chiese che fosse dichiarata la nullità del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione relativamente ai beni censiti in Comune di Zero Branco, Sez. U, foglio 20, mappali 39 e 299/A parte.

L’opponente dedusse di avere trascritto prima della trascrizione del pignoramento una domanda ex art. 2932 c.c. contro D.D. avente ad oggetto detti beni che, a seguito di frazionamento eseguito in corso di causa ed approvato il 18 marzo 1993, erano stati catastalmente individuati in Comune di Zero Branco, S.U., foglio 20, mappale 39 e mappale 1130 (ex 299/b). Si costituì soltanto l’opposto B.G., chiedendo il rigetto dell’opposizione; gli altri opposti, ritualmente citati e non comparsi, vennero dichiarati contumaci. Il giudice dell’esecuzione sospese il processo esecutivo limitatamente al bene individuato come "Lotto secondo" nell’ordinanza di vendita.

1.1.- Il giudizio di merito sull’opposizione venne sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo pendente tra la L. ed il D. per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..

Riassunta la causa a seguito dell’accoglimento della domanda proposta dalla L. nei confronti del D., il Tribunale di Treviso accolse l’opposizione e dichiarò che i creditori procedente ed intervenuti non avevano diritto di procedere ad esecuzione sull’immobile appartenente alla L.; condannò l’opposto al pagamento delle spese processuali.

2.- Avverso la sentenza del Tribunale B.G. propose appello. Costituitasi l’appellata, la Corte d’Appello di Venezia ha accolto il gravame ed, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione proposta dalla L., revocando l’ordinanza di sospensione del processo esecutivo; ha altresì condannato l’appellata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio.

3.- L.G. propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Si difende con controricorso B.G..

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione e falsa applicazione dell’art. 2659 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a raffronto la nota di trascrizione dell’atto di citazione ex art. 2932 c.c. e la nota di trascrizione del pignoramento ed ha ritenuto che la diversità dei dati catastali riportati nell’una e nell’altra non consentirebbe di affermare che abbiano ad oggetto il medesimo bene, dovendo l’esame essere limitato – secondo la Corte territoriale, che su questo punto ha riformato la sentenza di primo grado – ai dati risultanti dalle due note, in ragione del principio dell’autosufficienza della nota di trascrizione e di autoresponsabilità; e non potendo, quindi, essere rilevante la descrizione del bene contenuta nel contratto preliminare, nella citazione e nelle consulenze tecniche espletate rispettivamente nel giudizio di merito e nel processo esecutivo immobiliare.

1.1.- La ricorrente deduce che:

– nella nota di trascrizione dell’atto di citazione il bene è identificato con il numero di foglio 20 e con il numero dei mappali 39 e 299/A parte (poi 1130, a seguito di frazionamento effettuato dal CTU nominato nel giudizio per l’adempimento del preliminare);

– nella nota di trascrizione dell’atto di pignoramento il bene è identificato con il numero dei mappali 39 e 299/A e con la sezione C foglio 8;

– nel comune di Zero Branco il foglio 20 del NCT corrisponde alla sezione C foglio 8 del CT. Partendo dal dato di fatto di cui sopra, per il quale la divergenza di dati tra le due note di trascrizione sarebbe dovuta a differenti modalità di identificazione catastale, nel corso del tempo, dello stesso bene, la ricorrente assume:

– che anche il consulente tecnico chiamato a descrivere i beni nel processo esecutivo si era avvalso dei medesimi dati catastali risultanti dalla nota di trascrizione dell’atto di citazione, dando per presupposto che questi corrispondessero a quelli indicati nella nota di trascrizione dell’atto di pignoramento;

– che al momento della trascrizione della citazione il bene oggetto della domanda non costituiva una particella catastale autonoma e per questo era stato indicato il mappale 299/A con l’indicazione di "parte" ed il bene era stato dettagliatamente descritto, anche con l’indicazione dei confini e della relativa estensione, nella stessa nota di trascrizione;

– che, in diritto, l’unico elemento rilevante ai fini dell’opponibilità della trascrizione ai terzi è che la nota relativa contenga una descrizione catastale esatta al momento della trascrizione, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2659 c.c.;

– che, nel caso di specie, il comma 1, n. 4 di questa norma, così come il richiamato art. 2826 cod. civ., erano stati rispettati dalla L., nella redazione della nota di trascrizione dell’atto di citazione, tanto è vero che questa trascrizione era stata riscontrata dall’esperto stimatore in sede esecutiva, come gravante su parte del compendio immobiliare oggetto dell’esecuzione.

1.2.- La ricorrente deduce quindi che la norma dell’art. 2659 c.c. sarebbe stata erroneamente applicata e che la relativa applicazione sarebbe stata sorretta da motivazione insufficiente e contraddittoria.

Deduce altresì che l’attuale resistente B.G. avrebbe resistito in giudizio con dolo o colpa grave ex art. 96 c.p.c..

2.- Il ricorso va accolto.

Sostiene il resistente che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, perchè la Corte d’Appello avrebbe risolto la questione degli effetti della trascrizione nei confronti dei terzi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offrirebbe elementi per mutare questa giurisprudenza.

L’eccezione di inammissibilità non è meritevole di accoglimento.

E’ vero che la Corte territoriale ha esattamente richiamato principi oramai consolidati in punto di autosufficienza della nota di trascrizione (secondo cui, come si legge in sentenza, "i terzi che effettuano una visura presso la Conservatoria dei Registri immobiliari non hanno nè l’obbligo nè l’onere di esaminare il contenuto del titolo cui la nota di trascrizione si riferisce") e di autoresponsabilità del dichiarante (secondo cui "la nota, essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa"), ma non ne ha fatto corretta applicazione al caso di specie.

Infatti, ha confuso la capacità identificativa che va riconosciuta alla nota in sè e per sè considerata -alla stregua dei principi di cui sopra, che trovano il loro riferimento normativo nell’art. 2659 c.c. – con i dati di cui ci si avvale nella nota ai fini di tale identificazione. Per pervenire alla decisione sull’opposizione di terzo proposta dalla L. l’esame del giudice di merito avrebbe dovuto avere ad oggetto, per un verso, l’idoneità della nota di trascrizione dell’atto di citazione ad identificare correttamente il bene sì da rendere la trascrizione efficace nei confronti dei terzi;

per altro verso, la coincidenza materiale tra il bene identificabile per il tramite della prima col bene identificabile per il tramite della seconda nota di trascrizione: se il bene identificabile attraverso la nota di trascrizione dell’atto di citazione fosse stato coincidente col bene identificabile attraverso la nota di trascrizione dell’atto di pignoramento, l’opposizione avrebbe dovuto essere accolta; in caso contrario, rigettata.

Pertanto, il raffronto non avrebbe dovuto essere fatto tra i dati di identificazione catastale del bene nell’una e nell’altra nota, come ha fatto la Corte territoriale (cfr. pagg. 11-12 della sentenza), bensì tra il bene così come identificabile attraverso i dati riportati nella prima ed il bene così come identificabile attraverso i dati riportati nella seconda nota di trascrizione.

La Corte d’Appello è pertanto incorsa in un errore logico-giuridico che si è tradotto in un vizio di motivazione. Avendo limitato il proprio esame al raffronto tra i dati riportati nell’una e nell’altra delle due note di trascrizione ed avendo riscontrato una certa divergenza, il giudice d’appello non ha motivato sulle ragioni di tale divergenza ed ha ritenuto la discrepanza, considerata in sè e per sè soltanto, sufficiente al rigetto dell’opposizione della L..

Avrebbe invece dovuto seguire un diverso percorso logico argomentativo:

– verificare se i dati riportati nella nota di trascrizione dell’atto di citazione fossero corretti e sufficienti per individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, il bene oggetto del contratto preliminare del quale era domandata l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., senza far ricorso all’atto di citazione e/o al contratto preliminare (per il principio dell’autosufficienza della nota di trascrizione), in modo da rendere la trascrizione della domanda opponibile ai terzi; tale verifica è da compiersi tenendo conto dell’intero contenuto della nota di trascrizione (cfr. Cass. n. 368/05), anche quanto alle indicazioni concernenti la natura e la situazione dei beni, senza che possa assumere rilievo il raffronto tra la nota da verificare ed altra nota che si assume riguardare lo stesso bene: la Corte territoriale ha compiuto questo secondo raffronto limitandolo per di più ai dati catastali ed omettendo totalmente di delibare il contenuto integrale della prima nota di trascrizione (in particolare, quanto all’indicazione dei confini e dell’estensione del terreno);

– verificare se, identificato il bene avvalendosi della nota di trascrizione della domanda, fosse producibile l’effetto traslativo della sentenza con riguardo al bene oggetto del preliminare così come identificabile attraverso la nota (per il principio c.d. di autoresponsabilità: cfr. Cass. n. 8964/00), in modo da rendere opponibile ai terzi la trascrizione della successiva sentenza, con conservazione dell’effetto prenotativo della trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n. 2; anche con riguardo a tale aspetto la sentenza impugnata va censurata essendosi limitata a considerare la divergenza dei dati identificativi catastali dell’immobile tra l’atto di citazione (e la relativa nota) e la sentenza ex art. 2932 c.c. (pagg. 12-13), senza tenere conto del frazionamento intervenuto nelle more ed addirittura nell’ambito dello stesso giudizio concluso con la sentenza traslativa della proprietà;

– operare quindi l’ulteriore raffronto, del tutto omesso nella sentenza impugnata, tra detta identificazione e quella desumibile dalla nota di trascrizione dell’atto di pignoramento, senza fermarsi alla diversità dei dati di identificazione catastale riportati nell’una e nell’altra delle due note, indagando, in particolare, sulle ragioni della discrepanza e sull’opponibilità di queste ai creditori pignorante ed intervenuti nell’esecuzione.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, al fine di compiere le anzidette verifiche di fatto e decidere nel merito dell’opposizione, e quindi della domanda ex art. 96 c.p.c., regolando anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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