Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 27-10-2011, n. 39093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7.1.2010 il giudice di pace di Ancona assolveva Q.M.J. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato il (OMISSIS), sul presupposto che il prevenuto al momento del controllo non stava facendo ingresso nel territorio dello stato e che andava esclusa anche l’ipotesi del suo trattenimento illegale, atteso che non vi era prova certa, al momento del controllo, che fosse decorso il termine tra la data di ingresso del prevenuto sul territorio nazionale ed il termine entro il quale avrebbe dovuto e potuto assolvere agli adempimenti amministrativi inerenti il titolo di soggiorno. Il giudice a quo escludeva che la prova del trattenimento potesse scaturire dal certificato storico dei precedenti dattiloscopici e dei relativi gravami, in quanto non poteva escludersi la circostanza che nel frattempo l’interessato fosse uscito e rientrato.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. di Ancona, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis che contempla due figure di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato che si pongono in reciproca alternatività; nel caso di specie, l’imputato era stato trovato sprovvisto di documenti, dal che doveva desumersi che egli era entrato irregolarmente, attraverso la sottrazione ai controlli alla frontiera e che al momento del controllo si trovava nella condizione di illegale permanenza sul territorio dello stato. Di qui la richiesta di annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Emerge dagli atti del processo che l’imputato era privo di qualsivoglia documento identificativo e non aveva il permesso di soggiorno e in tale circostanza è giocoforza ritenere che il suo ingresso sia stato irregolare, tanto più che non ha opposto alcun titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione. E’ ben vero che si potrebbe ipotizzare che il suo ingresso sia avvenuto in epoca precedente la L. n. 94 del 2009, ma anche in tale caso l’eventualità che si sia allontanato, senza essere attinto da ordine di espulsione ed abbia fatto reingresso regolarmente, poco prima dell’accertamento, appare ipotesi sfornita di base concreta. A ciò si deve aggiungere, come è stato sottolineato in recenti arresti di questa Corte (ex pluribus Sez. 1, 1.12.2010, n. 57, PG/Benjannet) che al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4 e 5 è previsto un termine per la richiesta di permesso di soggiorno, collegata però alla situazione in cui l’ingresso sia regolarmente avvenuto, attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, mediante esibizione di passaporto o documento equipollente valido in base a regolare visto di soggiorno, salvi i casi di esenzione per i cittadini dell’area Schengen. Ora, un ingresso clandestino e senza visto da paesi terzi non legittima una permanenza avente caratteristiche di volontarietà ed apprezzabile continuità sul territorio dello stato (caratteristiche ricavabili dal concetto del "trattenersi sul territorio", usato dal legislatore), neppure per il periodo limitato di otto giorni di cui all’art. 5 del decreto citato.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *