T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 28-11-2011, n. 2232

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe l’odierna parte ricorrente impugnava il provvedimento, di cui in epigrafe, recante l’ingiunzione alla demolizione delle opere eseguite sulla terrazza di pertinenza dell’immobile di sua proprietà; in particolare, atteso che per la veranda veniva presentata domanda di sanatoria, l’ingiunzione in questione riguardava le due strutture precarie in travi lignee poggiate sulla predetta terrazza.

Avverso tale determinazione venivano quindi dedotte le seguenti censure:

– violazione degli artt. 36 l.r. 71\78 e 9 l.r. 37\85, eccesso di potere per contraddittorietà, trattandosi di manufatti qualificabili come opere interne e di natura precaria;

– violazione dell’art. 7, comma 2, lett a), d.l. 9\82, trattandosi in subordine di mere pertinenze.

L’amministrazione comunale intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Con ordinanza n. 178\2001 veniva respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 11\11\2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato.

In linea di fatto, come emerge dagli atti di causa, le strutture in contestazione sono costituite da due tettoie, con struttura portante in legno e copertura in tegole, ancorate al parapetto ed alla muratura di perimetro dell’unità immobiliare, prospicienti sulla pubblica via.

Da tali elementi se ne ricava l’infondatezza delle prospettazioni di parte ricorrente. In primo luogo, la consistenza e la collocazione ne escludono la precarietà, secondo il noto principio a tenore del quale non sono manufatti destinati, per la conformazione e la collocazione a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 986); nella specie sono le stesse conformazioni caratteristiche del manufatto e la sua disagevole rimovibilità ad escludere l’invocata precarietà (conformante anche quanto già evidenziato: cfr. ad es. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 21 aprile 2011, n. 792).

In secondo luogo, oltre che in termini dirimenti, come evidenziato in analoga fattispecie dalla prevalente giurisprudenza (cfr. ad es. CGA n. 101\2011), la natura precaria va esclusa, anche in relazione alla disciplina in tema di chiusura delle verande, non trovando applicazione per evidenti ragioni di decoro urbano, espressamente considerate dal legislatore regionale (art. 9 l.r. 37 cit e 20 l.r. 4\2003), in ordine alle strutture prospicienti, come nella specie, sulla pubblica strada.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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