Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 27-10-2011, n. 39092

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del giudice di pace di Pescara H.S.A. veniva condannato alla pena di Euro 5000 di ammenda, in quanto si trattenne sul territorio dello stato in violazione delle norme previste dal D.Lgs n. 286 del 1998, ed in particolare si trattenne oltre il periodo di scadenza del permesso di soggiorno accordatogli per motivi di salute, così come era stato accertato in (OMISSIS).

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila, per dedurre violazione di legge, sul presupposto che il giudice ebbe a condannare l’imputato solo perchè trovato sul territorio dello Stato senza permesso di soggiorno, ancorchè dagli atti fosse risultato che nei di lui confronti era stato emesso un provvedimento di espulsione che profilava quindi la più grave violazione di competenza del giudice superiore. Avrebbe dovuto il giudice a quo, ex art. 521 c.p.p., restituire gli atti al pm per procedere a nuova contestazione essendo emerso nel processo un fatto diverso da quello contestato.

Considerato in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile.

Secondo il Procuratore Generale ricorrente, il giudice di pace avrebbe dovuto ravvisare il più grave reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 o 14, una volta emerso che l’imputato era stato destinatario in precedenza di provvedimento di espulsione, con rimessione degli atti al Pm: ma il riferimento al reato di cui all’art. 13 è assolutamente generico, nulla essendo emerso ad accreditare l’ipotesi del reingresso dello straniero nel nostro territorio ancorchè espulso, mentre quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 non può essere trascurato che è intervenuta una abolitio criminis , a seguito della decisione della Corte di Giustizia Europea 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridì C-61/11PPU) che ha affermato l’incompatibilità del cit.

D.Lgs., art. 14, comma 5 ter menzionato, con la normativa comunitaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *