Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6268 Azione del danneggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con due separati atti di citazione, notificati il 10.4.2002, la s.p.a. Mens Sana Basket, ha convenuto davanti al Tribunale di Milano gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo, in forza di polizza assicurativa in corso, a seguito di quattro incidenti subiti dal giocatore S.G. durante altrettante partite di basket, nel corso delle quali lo stesso ha riportato lesioni alla caviglia sinistra.

In relazione agli incidenti occorsi il 22 agosto, il 30 settembre e il 28 ottobre 2000 (di cui al primo atto di citazione) ed il 27.4.2001 (di cui al secondo atto di citazione), l’indennizzo è stato complessivamente quantificato in oltre Euro 430.000,00.

La compagnia assicuratrice ha resistito alle domande, affermando che il sinistro del 22 agosto era già stato indennizzato mediante il pagamento di L. 45.205.479, a definitiva tacitazione di ogni diritto del danneggiato, e che i successivi infortuni costituivano mere conseguenze del primo, quindi non erano autonomamente indennizzabili, perchè dovuti a non perfetta guarigione del giocatore. Ha poi contestato anche nel quantum le domande attrici. Il Tribunale ha respinto le domande, compensando le spese di causa.

La Corte di appello di Milano ha respinto l’impugnazione di Mens Sana ed, accogliendo l’appello incidentale, ha posto a carico dell’attrice le spese del doppio grado. Mens Sana propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste il Lloyd’s con controricorso, proponendo a sua volta quattro motivi di ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ( art. 335 c.p.c.).

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello ha confermato il rigetto della sua eccezione pregiudiziale di nullità della costituzione in giudizio della convenuta, per la mancata giustificazione dei poteri della persona designata a rappresentarla, B.E., che ha anche sottoscritto la procura alle liti. Assume la ricorrente che la convenuta ha prodotto un documento risalente a quattro anni prima dell’inizio del giudizio, quindi inidoneo a dimostrare i poteri rappresentativi perchè inattuale.

2.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte di appello ha motivato la sua decisione con il rilievo che non risulta siano intervenuti mutamenti nella situazione certificata dalla compagnia assicuratrice.

La ricorrente non deduce nè dimostra sotto quale profilo giuridico una tale soluzione sia da ritenere scorretta, specificando fino a che data, a suo avviso, la documentazione sarebbe da ritenere aggiornata e probante, e per quale ragione la prova della continuità nella carica sarebbe stata a carico della controparte e non dovesse invece essa stessa fornire la prova del sopraggiunto mutamento dei poteri del B., rispetto a quanto certificato dal documento prodotto – prova verosimilmente risultante dagli appositi registri societari – considerato che essa stessa ha nella sostanza sollevato la relativa eccezione.

Si ricorda che il motivo di ricorso per cassazione deve essere necessariamente specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarne la consistenza e la fondatezza (cfr. fra le tante Cass. civ. 4 marzo 2005 n. 4741; Cass. civ. 13 marzo 2009 n. 6184).

3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa od insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sul rilievo che la Corte di appello si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni del CTU, secondo cui gli infortuni successivi al primo non sarebbero autonomi e diversi, ma costituirebbero mere conseguenze del primo infortunio. Ciò presupporrebbe che l’infortunato avesse ripreso a giocare prima di essere completamente guarito, ma tale circostanza non trova riscontro nella documentazione medica e non tiene conto del fatto che i successivi infortuni hanno colpito parti diverse della caviglia sinistra, in quanto il primo (dell’agosto 2000) ha lesionato il comparto legamentoso esterno della caviglia-piede; il secondo (ottobre 2000) il comparto legamentoso interno; il terzo (aprile 2001) l’intera cartilagine tibio-astragalica. Trattasi di tre diversi episodi infortunistici che, se avessero colpito una persona sana, avrebbero provocato analoghe malattie traumatiche.

La Corte di appello avrebbe disatteso i rilievi in tal senso del consulente di parte della Mens Sana, per di più richiamando a supporto le considerazioni del consulente di parte Lloyd’s, che ha scambiato per quelle del CTU. 3.1.- Il motivo è inammissibile, poichè mette in questione gli accertamenti in fatto della Corte di appello circa la natura delle lesioni, accertamenti che si fondano sull’esito delle indagini peritali svolte nel corso del giudizio. Le censure investono il merito della decisione di appello, cioè il fatto che essa abbia ritenuto maggiormente convincenti le conclusioni del CTU rispetto a quelle del consulente di parte. Trattasi di decisione che, per questa parte, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, considerato che la motivazione della sentenza impugnata non evidenzia vizi logici o giuridici interni alle argomentazioni addotte a sostegno della decisione e che pertanto non è suscettibile di riesame in sede di legittimità. Le argomentazioni dei consulenti tecnici circa la natura delle lesioni e la loro riconducibilità ad un unico episodio sono palesemente frutto di valutazioni di carattere tecnico, che possono inevitabilmente variare anche in relazione alle opinioni ed alle esperienze personali (oltre che in relazione agli incarichi espressamente ricevuti dalle parti contrapposte. Non a caso i consulenti di parte sono pervenuti a soluzioni opposte).

Quanto allo scambio fra le conclusioni del CTU e quelle del CT di parte Lloyd’s – che la ricorrente addebita alla Corte di appello – trattasi di censura inammissibile, poichè non risulta se l’errore effettivamente sussista, nè se attenga o meno ad argomentazioni della consulenza che hanno avuto rilevanza essenziale ai fini della decisione (le relative parti degli elaborati peritali non sono riportate nel ricorso).

La sentenza impugnata risulta per contro essersi attenuta in tutto e per tutto alle conclusioni del CTU, con motivazione congrua e logica, che non risulta suscettibile di riesame in questa sede.

4.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di appello riformato la decisione di primo grado quando alla compensazione delle spese processuali, è inammissibile, in quanto la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese costituisce la regola, nei rapporti processuali. La decisione in tal senso non richiede pertanto specifica motivazione.

Essenziale è che vi sia la domanda di parte e che la parte condannata sia soccombente, così come soccombente è stata Mens Sana in entrambi i gradi di merito.

5.- Il ricorso incidentale, proposto solo condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, risulta assorbito.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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