Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6267 Assicurazione contro i danni contro i furti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra hanno proposto al Tribunale di Lucca domanda di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di corrispondere a R.R. – con il quale avevano stipulato il 9.7.1997 una polizza di assicurazione contro il furto – l’indennizzo da lui richiesto a seguito della denuncia del furto di quadri d’autore per il valore complessivo di L. 4.600.000.000, denuncia presentata in data 11 ottobre 1997.

A giustificazione della domanda hanno dedotto che il furto non è indennizzabile ai sensi dell’art. 1892 c.c., per non avere il R. comunicato, all’atto della stipulazione del contratto, di avere subito un precedente furto di quadri nel 1992, e per mancanza di prova della preesistenza e titolarità dei diritti sulle opere asseritamente sottratte, dell’autenticità delle opere stesse e del loro valore, come prescritto dall’art. 2, comma 4 della condizioni di polizza.

Il convenuto ha resistito, chiedendo in via riconvenzionale che i Lloyd’s fossero condannati a pagare la somma di L. 4.600.000.000, quale indennizzo commisurato al valore delle opere d’arte rubate.

Il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale, ritenendo non provati il furto ed il danno ed, in accoglimento della domanda principale, ha dichiarato insussistente l’obbligo della compagnia assicuratrice di pagare l’indennizzo, ponendo a carico dell’assicurato le spese di lite.

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la decisione di primo grado, con la motivazione che era onere dell’assicurato fornire la prova del furto, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa e verificatosi al di fuori della sfera di controllo dell’assicuratore. Ha precisato che quest’ultimo non era tenuto a contestare specificamente l’effettivo accadimento del furto, ma poteva limitarsi a dichiarare di non esserne a conoscenza e ad esigere che l’assicurato ne fornisse la prova.

Il R. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resistono i Lloyd’s con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 167 c.p.c., il ricorrente assume che il verificarsi del furto è fatto pacifico in causa, che la stessa compagnia assicuratrice ha posto quale fondamento e premessa della sua domanda di non essere tenuta a pagare l’indennizzo; che la parte non è tenuta a dimostrare l’accadimento di fatti che la controparte non abbia specificamente contestato. Assume che la Corte di appello ha omesso di considerare che i Lloyd’s hanno proposto una domanda di accertamento negativo dell’obbligo di pagare l’indennizzo, domanda che aveva come suo presupposto proprio la circostanza che il furto si fosse verificato.

1.1.- Il motivo non è fondato.

La Corte di appello ha rilevato che i Lloyd’s non solo non hanno ammesso l’effettivo accadimento del furto, parlandone come di circostanza "asserita" dalla controparte, ma ne hanno palesemente messo in questione l’attendibilità, affermando che "sorprendentemente l’evento riproduceva esattamente le modalità di un precedente furto"; e nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale del convenuto hanno prodotto un’analisi del bilancio dell’attività imprenditoriale svolta dal R., osservando che i relativi dati erano tali da sollevare ulteriori dubbi in ordine al sinistro. Le difese dell’assicuratore attinenti alla mancata prova che il R. avesse effettivamente avuto la proprietà (o il possesso, o la detenzione) dei quadri che asseriva rubati; che essi fossero autentici, che avessero l’elevato valore che veniva loro attribuito, ecc, manifestano l’intento di prospettare una difesa a tutto campo, pur nell’ipotesi in cui fosse stata fornita la prova del furto; ma non contengono l’ammissione del fatto.

Correttamente pertanto i giudici del merito hanno ritenuto che il R., nel proporre domanda riconvenzionale di pagamento dell’indennizzo, fosse tenuto a fornire la prova di tutti i relativi presupposti, ivi incluso il materiale accadimento del furto.

Si ricorda che, in tema di diritto al pagamento dell’indennizzo assicurativo, grava sull’attore l’onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo l’effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, e che le eccezioni sollevate dall’assicuratore convenuto al fine di escludere l’obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l’assicurato dall’obbligo di fornire la prova dell’effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all’indennizzo (Cass. civ. Sez. 3, 23 febbraio 1998 n. 1946; Idem, 10 ottobre 2003 n. 16831; Idem, 20 marzo 2006 n. 6108, fra le altre).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 2727 e 2729 c.c. ed insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver la Corte di appello ritenuto prove insufficienti a dimostrare il furto la denuncia ai Carabinieri e il decreto di archiviazione delle indagini penali.

Il motivo è manifestamente infondato.

Correttamente ha rilevato la Corte di appello che la denuncia è atto di parte e contiene solo le dichiarazioni del denunciante, e che il decreto di archiviazione nulla ha potuto accertare; che sarebbe stato onere dell’assicurato far constatare tramite accertamento tecnico preventivo lo stato dei luoghi o dedurre specifiche prove testimoniali sulle modalità secondo cui l’evento si sarebbe verificato.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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