T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 28-11-2011, n. 1775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. Il 4.4.2008 S.F., in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Casal dé Pazzi, presentava al Comune resistente una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un annesso rustico – cantina di vinificazione – connesso all’attività del fondo agricolo, sito in località Monte Solane, classificata come zona E1/b e soggetta a vincolo paesaggistico ex D.M. 23.5.1957.

B. Il ricorrente corredava la detta istanza con la domanda presentata per ottenere la prescritta autorizzazione paesaggistica e con il piano aziendale, approvato dal competente Servizio dell’Ispettorato regionale per l’Agricoltura di Verona con determina prot. n. 77161 del 12.2.2008.

C. All’esito della seduta del 7.5.2008 la Commissione comunale di valutazione paesaggistica e ambientale, composta da due esperti eletti dal Consiglio Comunale con delibera n. 29/2005, esprimeva parere negativo per il richiesto intervento e il Comune, con provvedimento prot. n. 15532 del 24.11.2008, denegava il permesso di costruire.

D. Il 18.11.2008 l’azienda ricorrente presentava una nuova istanza di permesso di costruire sulla quale la Commissione comunale di valutazione paesaggistica e ambientale esprimeva parere negativo nella seduta del 10.12.2008. A seguito delle osservazioni presentate dall’azienda ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, la predetta Commissione confermava nella seduta del 15.1.2009 il proprio parere contrario all’intervento e il Comune resistente, con il provvedimento prot. n. 2851 del 3.3.2009, denegava nuovamente il permesso di costruire.

E. L’azienda ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

1) per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 63/1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. n. 63/1994, come attuato dagli artt. 17 – 20 del vigente Regolamento edilizio comunale, nonché per incompetenza assoluta dell’organo comunale emanante;

2) per violazione e falsa applicazione dell’art. 159, comma 1, del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 31 della L.R. n. 1/2009, nonché per eccesso di potere per assoluta carenza di delega e/o per illegittimo esercizio della stessa;

3) per eccesso di potere per carenza di istruttoria e irragionevolezza, difetto di motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005.

F. Il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

G. La Regione Veneto, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva non essendo stati impugnati atti dalla stessa emanati, concludendo nel merito per la reiezione del gravame.

H. Con l’ordinanza n. 600 del 10.6.2009 il Collegio ha respinto la domanda di misure cautelari, non ritenendo sussistente il requisito del fumus.

I. Alla pubblica udienza del 10.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Regione Veneto.

1.1 L’eccezione è fondata e meritevole di accoglimento poiché non risultano impugnati provvedimenti emanati dalla Regione Veneto e, quindi, non sussiste la legittimazione passiva della predetta Amministrazione in ordine alla pretesa sostanziale oggetto del contendere, cosicché si impone al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della Regione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25.9.2006, n. 5609).

2. Passando all’esame del merito il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha denegato il permesso di costruire richiesto dall’azienda agricola richiamando il parere, già espresso dalla Commissione di valutazione paesaggistica e ambientale il 10.12.2008, in base al quale "la richiesta di costruzione della struttura produttiva agricola interessa un’area connotata da tratti paesaggistici di assoluto pregio e di notevole interesse storico ambientale e naturalistico"; orbene rispetto a tale area, ad avviso della Commissione, "l’opera in progetto potrebbe comportare una significativa alterazione dell’attuale conformazione morfologica modificando (…) le proporzioni e l’assetto percettivo dell’ambito attualmente caratterizzato da un versante collinare che costituisce l’elemento distintivo dei luoghi". L’Amministrazione comunale ha poi precisato che anche il progetto proposto con la nuova istanza di permesso di costruire, "pur costituendo una soluzione migliorativa dell’inserimento paesaggistico del volume, rimane di notevole impatto ambientale, considerate le caratteristiche peculiari dei luoghi e la delicatezza della località ricompresa in area S.I.C." con conseguente impossibilità di modificare il parere contrario già espresso.

3. Con la prima censura l’azienda ricorrente si duole dell’incompetenza del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella a esprimere il parere sul vincolo paesaggistico poiché la L.R. n. 63/1994 riserva alla Regione il potere di gestione del vincolo se le opere da realizzare sulle aree vincolate siano eseguite in forza di progetti già esaminati da un organo consultivo regionale, quale è l’Ispettorato per l’Agricoltura. Inoltre, i pareri negativi impugnati sono stati assunti da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, anziché dalla Commissione edilizia comunale integrata.

3.1. La censura è infondata e va disattesa poiché l’Amministrazione comunale ha legittimamente soppresso, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001, la commissione edilizia integrata, come prevista dall’art. 6 della L.R. n. 63/1994, attribuendo il compito di esprimere il parere di compatibilità paesaggistica a due esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente, nominati con le delibere n. 28/2005 e n. 29/2005, che, peraltro, non sono state neanche impugnate da parte ricorrente.

3.2. Né, infine, la fattispecie in esame può essere ricompresa tra quelle di cui all’art. 2 della L.R. n. 63/1994 giacché l’Ispettorato regionale all’Agricoltura si è limitato a approvare il piano aziendale, accertando esclusivamente la congruità del dimensionamento degli interventi rispetto all’attività aziendale senza esprimere alcun parere di natura ambientale o edilizia, come si evince chiaramente dalla dicitura nello stesso contenuta laddove si specifica che "non costituisce titolo abilitante alla realizzazione di opere edilizie in zona agricola".

4. Con la seconda censura l’azienda ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego impugnato poiché emanato dall’Amministrazione comunale in assoluta carenza di delega delle funzioni amministrative per la gestione del vincolo paesaggistico sull’area de qua.

4.1. In base alle recenti modifiche legislative del D.lgs. n. 42/2004, le Regioni possono delegare il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alle Province e ai Comuni, purché tali enti siano dotati di uffici in grado di garantire sia un adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche sia la differenziazione con l’esercizio delle funzioni in materia urbanistica – edilizia.

4.2. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa in materia di beni paesaggistici e delle verifiche da eseguire in forza della L.R. n. 1/2009, la Regione Veneto, in attuazione dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, ha confermato le ripartizioni delle funzioni amministrative agli Enti locali sino al 31.12.2009, termine poi ulteriormente prorogato. Ne discende, quindi, che anche la seconda censura è infondata – come già evidenziato in sede cautelare – in quanto al momento dell’adozione dei pareri impugnati vigeva il regime transitorio in base al quale è pacifica la competenza comunale in materia di autorizzazioni ambientali.

5. Con la terza censura l’azienda ricorrente si duole del fatto che il diniego gravato richiami e faccia propri i tre pareri espressi dalla Commissione comunale per la valutazione paesistica e ambientale, nonostante il parere del 7.5.2008 sia completamente estraneo all’istanza del 18.11.2008, poiché relativo alla precedente richiesta di permesso di costruire concernente un progetto differente, e le ulteriori valutazioni, espresse nella seduta del 10.12.2008, siano deficitarie sotto il profilo istruttorio e motivazionale dal momento che, pur dando atto della soluzione migliorativa per l’inserimento paesaggistico del volume proposta da parte ricorrente, si esprimono in senso contrario a quest’ultimo per ragioni apodittiche quali "il contesto di assoluto pregio naturale dei luoghi", il "qualificato rapporto tra azione antropica e assetto naturale dei luoghi".

5.1. Ad avviso del Collegio i vizi dedotti di difetto di istruttoria e di motivazione non sono fondati poiché il parere negativo, espresso dalla Commissione e richiamato nel diniego impugnato, è circostanziato e adeguatamente motivato in relazione alle peculiarità del contesto di pregio naturalistico nel quale si andrebbe ad inserire l’intervento oggetto dell’istanza di titolo abilitativo.

5.2. Premesso che l’apprezzamento della conformità dell’intervento agli interessi ambientali e paesaggistici tutelati costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non suscettibile di essere sindacata se non per manifesti profili di illogicità e irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4.5.2010, n. 2545; Consiglio di Stato, sez. IV, 31.3. 2009, n. 2024), nel caso in esame detti profili non ricorrono giacché dalla lettura del parere reso è evidente che anche il nuovo progetto proposto dall’azienda ricorrente, sebbene di minor impatto sotto il profilo visivo a seguito della riduzione delle costruzioni fuori terra, risulta invasivo dal punto di vista morfologico in quanto implica lo sbancamento di un fianco del Monte Pastello.

6. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti della Regione Veneto per difetto di legittimazione passiva e deve essere rigettato per il resto.

7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei confronti della Regione Veneto per difetto di legittimazione passiva e lo rigetta per il resto.

Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), per spese generali, diritti e onorari per il Comune di Sant’Ambrogio di Volpolicella, oltre IVA e CPA, e in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), per spese generali, diritti e onorari per la Regione Veneto, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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