Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-10-2011) 27-10-2011, n. 38914

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’11 novembre 2009, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Chiavari il 21 febbraio 2007, con la quale N.M. era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 300,00 di multa quale imputato dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p..

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta, quale unico motivo, la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva rispetto alla pena detentiva, osservando che i giudici a quibus avrebbero motivato il rigetto della richiesta facendo leva su parametri diversi da quelli previsti dall’art. 133 c.p., che costituiscono, invece, i presupposti per valutare la sostituibilità della pena, nella specie richiesta non soltanto nella forma della pena pecuniaria, ma anche attraverso il richiamo alle pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.

Il ricorso è destituito di fondamento giuridico. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che la valutazione dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 c.p.. Principio, questo, affermato in una fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dover addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Cass., Sez. 2, 18 giungo 2010, Amato). Ebbene, nella specie, i giudici dell’appello hanno puntualmente evocato a conforto della decisione reiettiva, anche in punto di sostituibilità della pena detentiva, non soltanto la specifica gravità dei fatti ascritti all’imputato, in considerazione dell’elevato numero degli oggetti falsificati, fra i quali figuravano anche borse di prestigio i cui originali hanno prezzi elevatissimi, ma anche la personalità dell’imputato, desunta dai precedenti specifici, osservando come la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria non avrebbe svolto alcuna efficacia sul piano della prevenzione speciale. Motivazione, dunque, non soltanto del tutto coerente al più che esaustivo panorama delle circostanze di fatto apprezzate nel frangente, e rispettosa, al tempo stesso, dei criteri sanciti dall’art. 133 c.p., ma anche in linea con la esigenza di ragguagliare la pena alla necessaria funzione di emenda che la stessa deve soddisfare anche nel momento della sua concreta determinazione, alla luce di principi a tal proposito incisivamente affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 313 del 1990.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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