Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-10-2011) 27-10-2011, n. 38913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29 ottobre 2010, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma il 4 dicembre 2006, con la quale M.M. è stato dichiarato responsabile del delitto di ricettazione di una autovettura e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore, il quale, rinnovando censure già devolute ai giudici dell’appello e da questi disattese, rinnova la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due persone informate sui fatti, sul rilievi che le stesse avrebbero dovuto considerarsi indiziate del medesimo delitto di ricettazione e dunque da esaminare con le relative garanzie, nonchè vizio di motivazione sul punto. Si lamenta poi la mancata acquisizione di riscontri alle dichiarazioni stesse e si rinnovano le doglianze in ordine alla carenza dell’elemento psicologico, alla partecipazione dell’imputato al reato ed alla mancata concessione della diminuente del fatto lieve di cui all’art. 648 c.p., comma 2.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita nella sostanza a riproporre pedissequamente le medesime doglianze prospettate ai giudici dell’appello, senza che la relativa critica impugnatoria si concentri specificamente per disattendere la fondatezza dei rilievi sulla cui base i giudici del gravame di merito hanno motivatamente respinto le varie questioni loro devolute. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta;

Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Va d’altra parte rilevato, a proposito della insistita questione relativa alla qualità soggettiva dei dichiaranti il cui narrato è stato posto a base della accusa, che questa Corte ha avuto modo di sottolineare che in tema di prova dichiarativa, allorchè venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, ove – come nella specie – congruamente motivato (in ragione della totale assenza di elementi indizianti), al sindacato di legittimità (Cass., Sez. un., 25 febbraio 2010, Mills).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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