T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 28-11-2011, n. 1767 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, in qualità di proprietario, eseguiva nel corso del 2009 i lavori di restauro e manutenzione, necessari per la conservazione dell’immobile denominato "palazzo Bollani", sito in Venezia, S. Polo 1297 – 1316, tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Le spese sostenute per i detti lavori, oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza competente, ammontavano complessivamente a 165.850,00 euro.

2. Con la nota prot. n. 12680 del 21.9.2010 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna certificava che l’importo ammesso alle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 917/1986 era pari a euro 71.089,17, anziché a euro 165.850,00 in base al parere di congruità dei prezzi, espresso con nota prot. n. 244/44 del 24.8.2010 dall’Agenzia del Territorio di Venezia.

3. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato:

1) per difetto di motivazione giacché la Soprintendenza si limita a richiamare il parere di congruità espresso dall’Agenzia del Territorio di Venezia e opera una cospicua riduzione dell’importo richiesto senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni in base alle quali parte delle spese sono state ritenute non necessarie al mantenimento, alla tutela e alla conservazione dell’immobile vincolato;

2) per contraddittorietà e illogicità manifesta rispetto alla circolare n. 6273 dell’11.3.2005 che ammette ai benefici fiscali, ai sensi degli artt. 15 e 147 del T.U.I.R., le erogazioni liberali destinate a interventi di uso e ad adeguamento funzionale. In particolare la detta circolare applica i benefici fiscali di cui all’art. 15 T.U.I.R. anche alle erogazioni liberali finalizzate a spese di progettazione, di direzione lavori, di allestimento e di sicurezza dei cantieri concernenti gli interventi conservativi su beni soggetti a tutela ex D.lgs. n. 42/2004.

4. Il 7.12.2010, in epoca successiva al deposito del ricorso, la Soprintendenza metteva a disposizione del ricorrente il computo estimativo dei lavori realizzati presso Palazzo Bollani con le relative annotazioni per le detrazioni eseguite, allegando, altresì, il parere dell’Agenzia del Territorio del 24.8.2010. Con motivi aggiunti, depositati il 4.3.2011, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato anche:

1) per eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste rispetto alla circolare del Ministero per i Beni e le Attività culturali n. 6273 dell’11.3.2005, per carenza di istruttoria, nonché per violazione dell’art. 29 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in quanto dal computo estimativo si evince che sono stati esclusi dalle agevolazioni i lavori contrassegnati dal colore blu, al quale corrisponde la dicitura"non necessario alla conservazione", tra i quali rientrano anche l’impianto elettrico e quello idro- termo- sanitario, così come gli interventi di allestimento del cantiere e quelli di trasporto di attrezzature e macchinari, nonché le demolizioni e l’asporto di macerie e detriti. Tali esclusioni sono illogiche, immotivate e in contrasto con la circolare dell’11.3.2005 che ricomprende nel concetto di manutenzione anche gli allestimenti necessari alla messa in sicurezza del cantiere in relazione ai lavori di restauro e di manutenzione;

2) per carenza di motivazione della certificazione della Soprintendenza impugnata con l’atto introduttivo.

5. Le Amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio.

6. Alla pubblica udienza del 10.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

7.1. Appare conveniente esaminare le censure che presentano contenuti analoghi o comunque strettamente connessi.

8. Il Collegio ritiene assorbenti le censure con le quali il ricorrente si duole dell’insufficienza e della contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo ai principi che, in tema di trasparenza e buon andamento, devono evidentemente ispirare l’azione della pubblica amministrazione in ogni sua manifestazione.

8.1. L’art. 13 bis, lett. g), del D.P.R. n. 917/1986, introducendo un regime tributario di favore per i beni di rilevante interesse culturale di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089, stabilisce che ai fini della fruizione della deduzione fiscale per la manutenzione, protezione e restauro di tali beni, le spese sostenute devono risultare "necessarie" in base a certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con l’ufficio tecnico erariale (ora gli uffici locali dell’Agenzia del Territorio).

8.2. La norma è espressione del principio per cui gli immobili di proprietà privata devono essere custoditi in modo da impedirne il deterioramento e da assicurarne la conservazione. Peraltro, in relazione ai predetti immobili l’interesse pubblico alla conservazione dei beni vincolati deve necessariamente essere contemperato con quello dei privati proprietari ad una ragionevole gestione economica dei propri beni. Ne discende, quindi, che le spese obbligatorie sono quelle previste dall’art. 16 della legge n. 1089/1939, in forza del quale l’Amministrazione può imporre le provvidenze necessarie ad assicurare la conservazione delle cose di interesse artistico, storico o archeologico.

8.3. La certificazione finale della necessità delle spese effettivamente sostenute assolve, quindi, al compito di discriminare nel complesso dei lavori eseguiti dal privato quelli che si rivelino necessari per la conservazione dell’immobile tutelato in quanto preordinati alla sua manutenzione, protezione o restauro e, quindi, riconducibili al regime di esenzione fiscale, da quelli che, pur regolarmente autorizzati, non risultino indispensabili ai fini descritti.

8.4. Ne discende che, una volta preventivamente approvato il progetto di restauro, in sede di consuntivo delle spese effettivamente sostenute l’Amministrazione ha l’obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento con il quale se ne certifica la congruità e la pertinenza ai fini delle agevolazioni, specificando le ragioni per le quali talune delle somme non vengono ammesse o vengono ridotte nel loro ammontare (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 5.4. 2007, n. 599).

8.5. Peraltro, ad avviso del Collegio, appaiono ammissibili alle agevolazioni tributarie previste dalla legge tutti gli interventi di manutenzione che – sulla base del progetto presentato e preventivamente approvato dal soprintendente – siano oggettivamente finalizzati, ancorché in via indiretta, in quanto non incidenti sulle parti strutturali o sugli elementi culturali tutelati, alla conservazione del bene protetto.

8.6. Tanto premesso nel caso in esame la riduzione del consuntivo presentato dal ricorrente è motivata facendo riferimento al colore rosso per gli interventi esclusi dall’Agenzia del Territorio e al colore blu per quelli esclusi dalla Soprintendenza, senza che sia possibile comprendere le ragioni per le quali i lavori non ammessi alle agevolazioni sono stati ritenuti non necessari alla conservazione dell’immobile.

8.6.1. Tale spiegazione sarebbe stata ancor più necessaria se si considera che l’esclusione concerne anche interventi quali la messa a norma dell’impianto elettrico e l’installazione di quello idro – termico – sanitario che appaiono imprescindibili a fini della conservazione e dell’utilizzazione di un immobile a destinazione residenziale. Né, infine, si comprende la ragione sottesa all’esclusione delle voci per l’allestimento del cantiere, il trasporto delle attrezzature e l’asporto del materiale di risulta, tutte attività strettamente connesse e indispensabili rispetto all’intervento manutentivo e conservativo, tanto più in considerazione della peculiarità di tale tipologia di interventi in una città come Venezia.

8.7. Orbene, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la motivazione di diniego dell’ammissibilità al beneficio fiscale delle spese relative ad alcuni degli interventi eseguiti non appare, quindi, né adeguata, né logica alla stregua degli elementi conoscitivi offerti all’Amministrazione da parte del privato mediante la relazione tecnica e la documentazione allegata al progetto di intervento.

9. Per tali ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

10. Appaiono, nondimeno, sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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