Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 27-10-2011, n. 38839

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il difensore di B.A., parte offesa, propone ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip del Tribunale di Palmi 31 maggio 2010 lamentando un deficit di motivazione del provvedimento, che ha valutato inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla procura, e di fatto ha limitato il diritto al contraddittorio della persona offesa.

Si ritiene che il gip, pur formalmente dando atto della richiesta di integrazione delle indagini formulata da esso ricorrente, ne operi una valutazione di irrilevanza in maniera aprioristica, concludendo che, a fronte di una richiesta di integrazione probatoria il giudice sia sempre tenuto a fissare dell’udienza in camera di consiglio;

valutata conseguentemente ingiustificata la violazione del diritto al contraddittorio, si chiede l’annullamento del decreto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Costituisce dato interpretativo acquisito, in quanto risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole espressione (Sez U Sentenza n. 2 del 14/02/1996, dep. 15/03/1996, imp. Testa, Rv.

204133) che l’indicazione di campi di indagine non conduca di diritto all’obbligo di fissare la camera di consiglio per discutere in contraddittorio sulla richiesta di archiviazione, imponendosi a tal fine che le istanze probatorie formulate siano pertinenti all’oggetto di indagine, e rilevanti, nel senso di consentire l’acquisizione di elementi non presenti nel processo, rimanendo preclusa al giudice solo la possibilità di operare, sulla base dell’istanza, una valutazione probabilistica sul risultato dell’arricchimento del campo di indagine, a seguito dell’acquisizione della prova.

Nel concreto risulta evidente dall’esame del provvedimento impugnato che il giudice abbia fatto buon governo di tali principi valorizzando, da un canto che le indagini richieste per accertare le conseguenze dannose del preteso comportamento illecito esulano dall’accertamento di sussistenza del reato ipotizzato, relativo alla violazione di cui all’art. 328 c.p., poichè riguardano le conseguenze del fatto storico, senza nulla aggiungere in ordine alla possibilità che costituisca reato, mentre gli ulteriori accertamenti, costituiti dalla documentazione processuale che si assume compiuta in ritardo, erano già presenti nel fascicolo processuale, e non potevano condurre, conseguentemente, all’arricchimento del quadro indiziario.

La correttezza della decisione, secondo i principi fissati dall’art. 410 c.p.p. impone il rigetto dell’istanza proposta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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