Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 27-10-2011, n. 38836

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 18 ottobre 2010 ha affermato la responsabilità di vari imputati per i delitti di cessioni di sostanze stupefacenti in favore di terzi.

Avverso la pronuncia indicata hanno proposto ricorso:

2.1. E.K.E.A. che, con l’atto introduttivo, reclama una vantazione di giudizio analoga a quella dei correi ritenendo che la pena quantificata nei suoi confronti non sia congrua, sollecitando le stesse opportunità concesse ai coimputati sul punto.

2.2. S.A. lamenta manifesta illogicità e carenza della motivazione in relazione all’intervenuta esclusione dell’uso personale della sostanza stupefacente; richiamate le definizioni giurisprudenziali in tema di uso di gruppo, ritiene che ingiustificatamente tale condotta non punibile sia stata esclusa nel caso specifico, malgrado la sua responsabilità sia stata accertata sulla base dei soli contatti telefonici intrattenuti con una sua abituale fornitrice, la propria convivente, ed un cugino, con i quali egli era solito acquistare stupefacente. Si chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

2.3. B.A. lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 69 c.p., comma 4 poichè assume sia stata valutata l’obbligatorietà dell’applicazione dell’aggravante della recidiva al fine della determinazione della pena, al di fuori dalle condizioni per cui tale conseguenza è prevista dalla legge. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2007 si ritiene che nella specie si versasse in caso di facoltatività della recidiva, che avrebbe dovuto condurre ad una esclusione dell’aumento, non operando il divieto di prevalenza di attenuanti sulle aggravanti. Si ritiene che la diversa valutazione operata dal giudice di merito giunga a violare i principi posti dall’art. 27 Cost., comma 3 escludendo la necessaria personalizzazione della pena imposta invece da tale disposizione.

Ritenuto nel merito ingiustificato l’aumento della recidiva, per la scarsa rilevanza dei precedenti a carico del ricorrente, si sollecita l’annullamento della sentenza con ogni conseguenza di legge.

2.4. E.M.R. lamenta violazione di legge e omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5. Si valorizza a tal fine sia l’organizzazione rudimentale, che l’assenza di mezzi cospicui di supporto all’illecito traffico, la breve durata della condotta, l’esiguità del ricavato della vendita e la qualità di tossicodipendente, richiamando inoltre la condotta di vita dell’imputato, totalmente incensurato, che ha sempre lavorato onestamente, elementi tutti che, secondo l’esponente, legittimano il riconoscimento della diminuente invocata.

Motivi della decisione

1. Si rileva preliminarmente che nel corso dell’udienza odierna, accertata la non tempestività della notifica dell’avviso di udienza eseguita nei confronti dell’imputato E. personalmente, in quanto difeso d’ufficio, è stato disposto lo stralcio della sua posizione con rinvio nuovo ruolo.

Riguardo agli ulteriori ricorsi oggetto del presente giudizio non può che concludersi per la loro inammissibilità. 2.1. Evidente l’inammissibilità del ricorso proposto da E.K. E.A. che, non lamentando profili di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecita esclusivamente un nuovo esame di merito, per giungere alla determinazione della sanzione nella misura analoga a quella dei suoi coimputati, omettendo di valorizzare finanche su quali basi valutative tale conclusione di omogeneità delle posizioni processuali sia stata formulata.

2.3. Anche l’impugnazione proposta da S. attiene a valutazioni di merito poichè, nel rivendicare l’applicazione della causa di non punibilità della cessione di sostanze stupefacenti nell’ipotesi di uso di gruppo della droga, non valorizza gli elementi di fatto concreti dai quali potersi desumere tale situazione -acquisizione comune dell’utilità, acquisto delle dosi da consumare insieme, consumo collettivo e contestuale di quanto acquistato-, secondo i canoni interpretativi applicati da questa Corte, ma evoca esclusivamente il costante rapporto con le medesime persone, volendone trarre una insussistente prova del richiamato consumo di gruppo.

2.3. Manifestamente inammissibile è l’impugnazione proposta da B. in quanto fondata su presupposti di fatto e di diritto erronei.

L’esame della pronuncia impugnata ha permesso infatti di accertare che la valutazione di equivalenza delle attenuanti concessa rispetto alla recidiva contestata, non è stato operata sulla base di una pretesa obbligatorietà di tale giudizio di bilanciamento, ma in forza del compiuto esercizio della facoltà discrezionale del giudice, ampiamente motivata.

In diritto poi si rileva che il rilievo di insussistenza dell’obbligo di valutazione di equivalenza non applicabile alla recidiva contestata nella specie non è stato formulato dall’interessato nel giudizio di appello, il che rende il relativo motivo di ricorso inammissibile ai sensi dell’ultima parte dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Analogamente inammissibile, in quanto evocante valutazioni di merito inibiti in questa fase è l’eccepito non equo esercizio della discrezionalità spettante al giudice in tema di bilanciamento delle circostanze determinazione della sanzione, non involgendo tale profilo i vizi rilevabili in questa fase di cui alla prima parte dell’art. 606 c.p.p..

Ne consegue che, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti siano tenuti al pagamento delle spese del grado, nonchè al versamento della somma indicate dispositivo in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dispone lo stralcio della posizione di E.M.R., per tardiva notifica dell’avviso di udienza al predetto, difeso d’ufficio, e rinvia a nuovo ruolo.

Dichiara inammissibili i ricorsi del B., del S. e di E. K.E. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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