T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con Provv. del 10 dicembre 2010 lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna rigettava l’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 1- ter della L. n. 102 del 2009 dala ricorrente R.Z. a favore di M.M.A. in quanto a carico di quest’ultimo risulta una condanna emessa dal Tribunale di Rimini per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter del D.Lgs. n. 286 del 1998, ritenuta preclusiva della regolarizzazione.

Avverso il suindicato provvedimento ha proposto impugnativa l’interessato, con richiesta di annullamento dello stesso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata resistendo al gravame.

L’istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dalla Sezione nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2011 (ord. n. 463/2011).

All’udienza del 9 novembre 2011 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La controversia ha ad oggetto un diniego di regolarizzazione ex art. 1-ter della L. n. 102 del 2009 motivato con la sussistenza della condizione preclusiva legata alla pregressa condanna dello straniero per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter D.Lgs. n. 286 del 1998.

Successivamente la giurisprudenza comunitaria e nazionale hanno chiarito che la fattispecie penale all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la sopravvenuta disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio e che in simili casi cessa l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali.

Come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 28 aprile 2011 nella causa C-61/11 PPU, il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5 ter , D.Lgs. n. 286 del 1998, non è compatibile con la sopravvenuta direttiva 2008/115/CE, recante la disciplina delle procedure di rimpatrio, applicabile fin dal 24 dicembre 2010.

Conseguentemente la Corte ha stabilito che spetta al giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14 , comma 5 – ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

Successivamente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7 e 8 del 10. 5 .2011, ha chiarito che l’entrata in vigore della nuova normativa comunitaria (direttiva rimpatri) ha quale effetto l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, comma 5 ter , D.Lgs. n. 286 del 1998, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali.

Tale retroattività – afferma l’Adunanza Plenaria – "non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato".

Pertanto, ai sensi della sopracitata giurisprudenza, l’entrata in vigore della nuova normativa comunitaria in materia di rimpatri comporta la caducazione dei provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione intenderà assumere all’esito di eventuali ulteriori accertamenti in ordine alla posizione dello straniero.

Attesa la novità della questione trattata sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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