Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 27-10-2011, n. 38834

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di L.R. propone ricorso avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2011 dalla Corte d’appello di Torino con la quale è stata confermata la sua affermazione di responsabilità per reati in materia di stupefacenti, nonchè per la violazione di cui all’art. 495 c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3.

Si contesta con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere il giudice ritenuto la responsabilità per la violazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, malgrado il recente orientamento delle sezioni unite di questa Corte abbia ritenuto l’inapplicabilità della disposizione ai cittadini di stati extra Europei, quali l’odierno ricorrente, privi di permesso di soggiorno, sollecitando l’odierno ricorrente, privi di permesso di soggiorno, sollecitando conseguentemente l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

2. Con il secondo motivo si lamentano analoghi vizi in relazione alla determinazione della pena, che si assume operata in maniera eccessiva, senza considerare nel senso favorevole al prevenuto, la modesta offensività delle condotte ascritte, anche sulla base del minimo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in suo possesso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

E’ noto infatti che a seguito della recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, dep.27/04/2011, imp. Alacev, Rv. 249546) si è definitivamente chiarito che, a seguito della modifica normativa di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94, è stata ridisegnata la fattispecie di reato di cui al precedente testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 22, essendo stata prevista, quale azione tipica, la violazione dell’obbligo di esibizione del documento di riconoscimento, in contestualità con il documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, verificatosi in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova legge, risultando pacificamente la presenza irregolare sul territorio dell’odierno ricorrente, deve escludersi l’esigibilità della condotta, non potendo egli essere tenuto all’esibizione di un documento non in suo possesso, circostanza che integra giustificato motivo che esclude la mancata esibizione dalla fattispecie di reato.

Su tale capo della pronuncia, conseguentemente, deve disporsi l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), con correlativa riduzione della sanzione inflitta, nella misura di mesi uno di reclusione Euro 100 di multa, comminati a titolo di aumento per la continuazione con riferimento al reato di cui al capo sub 5), attinente all’imputazione richiamata ed in relazione al quale deve pronunciarsi l’assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Del tutto infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale senza denunciare violazione di legge, si contesta la corretta determinazione della pena, ambito valutativo rimesso al giudice di merito che ha congruamente motivato la sanzione quantificata nel concreto, valorizzando i corretti canoni normativi di riferimento.

Il ricorso va quindi rigettato nel resto.

3. In ragione del parziale annullamento pronunciato la sanzione da porre in esecuzione dovrà determinarsi complessivamente in anni uno mesi nove di reclusione ed Euro 3900 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento all’imputazione di cui al capo sub 5 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la corrispondente pena di un mese di reclusione ed Euro 100 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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