T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 989 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto, il ricorso notificato il 10 agosto 2001 e depositato il successivo 10 ottobre, con cui il sig. A.C., proprietario del terreno ubicato nel comune di Minturno via Pantano Arenile, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe – col quale il Comune resistente ha ordinato la demolizione di un manufatto con pareti di legno di mq. 120, con sovrastante copertura in lamiera, con all’interno opere murarie, realizzato a modifica della intelaiatura in ferro di cui all’ordinanza di demolizione n. 224/99;

Visti, i motivi aggiunti notificati il 25 giugno 2007 e depositati il successivo 23 luglio, con cui il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 10738 del 24.5.2007, notificato l’11.6.2007, col quale l’Amministrazione, richiamate le ordinanze comunali n. 31 del 4.3.1994, n. 68 del 5.6.2001 e il provvedimento n. 224/99 del 7.7.2000 emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, comunica la data in cui darà esecuzione ai provvedimenti di demolizione;

Visto, l’atto di costituzione in giudizio del comune di Minturno;

Viste, le ordinanze n. 920/2001 e n. 605/2007 con cui la Sezione ha respinto le domande di tutela cautelare;

Considerato:

– che, dagli atti prodotti in giudizio risulta acclarato che il manufatto oggetto degli impugnati provvedimenti rappresenta lo sviluppo esecutivo e strutturale del manufatto abusivo oggetto dell’ordine di demolizione n. 31 del 4.3.1994 e della domanda di condono edilizio del 27.2.1995 respinta dal Comune con provvedimento del 14.4.1995, definitivamente consolidatosi a seguito della dichiarazione di perenzione del ricorso (RG 625/95) contro lo stesso proposto;

– che, ulteriore ordine di demolizione sul medesimo manufatto è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Latina con provvedimento n. 224/99, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Pretore di Minturno n. 100/97 di condanna del ricorrente per abusivismo edilizio;

– che, nonostante i sopra richiamati ordini di demolizione, il ricorrente ha proseguito nell’attività di abusivismo edilizio, realizzando un manufatto in blocchi di cemento della superficie di mq 111,36, occultato da una struttura metallica coperta da lamiera zincata;

– che, in sostanza, come deduce l’Amministrazione resistente, l’intelaiatura in ferro accertata nel 1994 aveva la funzione di occultare all’esterno la realizzazione del manufatto in blocchetti di cemento, come sviluppo esecutivo di quanto in precedenza abusivamente realizzato;

Rilevato, che i provvedimenti impugnati resistono alle dedotte censure di illegittimità posto che:

– Secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, "già prima della formulazione dell’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, un’ordinanza di demolizione di opere abusive adottata in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, deve ritenersi illegittima soltanto qualora non sia accertata in giudizio la sua superfluità" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 dicembre 2009, n. 12793);

– La violazione dell’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, per omessa indicazione nei provvedimenti impugnati dell’Autorità e del termine entro il quale ricorrere, non assume effetto invalidante ma sostanzia una mera irregolarità da cui discende, eventualmente, la concessione ope iudicis del beneficio dell’errore scusabile (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 17 novembre 2010, n. 2660);

– L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere, non essendo necessaria una specifica motivazione in ordine all’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, che deve essere considerato in re ipsa (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 3 dicembre 2010 n. 26797);

Considerato, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento con condanna del ricorrente alle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1043/2001, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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