Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 27-10-2011, n. 38868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato D. H. è stato ritenuto responsabile della detenzione ai fini di spaccio di grammi 17,98 di eroina con l’aggravante della clandestinità (capo A), di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personal), ugualmente aggravato;nei confronti dell’ispettore della p.s. che aveva proceduto al suo arresto (capo B) e del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 3 ter per essersi trattenuto nel territorio dello Stato pur essendo destinatario di un ordine di espulsione; il medesimo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. La Corte di appello di Perugia ha confermato la ritenuta responsabilità e ha ridotto la pena inflitta.

3. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Lamenta che la mancata applicazione dell’attenuante in questione è stata motivata esclusivamente sulla base del dato ponderale senza tenere conto delle modalità del fatto e dell’acclarato stato di tossicodipendenza dell’imputato; dunque non si sarebbe tenuto conto di tutte le caratteristiche dell’ipotesi considerata in contrasto con la giurisprudenza che ha chiarito che occorre la integrate e comparata considerazione di tutti gli elementi della singola situazione considerata. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla misura della pena; la corte d’appello pur avendo ridotto la entità della pena, ha comunque portato un aumento eccessivo per la ritenuta continuazione non tenendo conto delle finalità della pena stessa che deve mirare in particolare alla rieducazione del condannato.

Motivi della decisione

La sentenza deve essere annullata limitatamente alla contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, consistente nell’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale, essendo, come è noto, tale aggravante stata dichiarata incostituzionale con sentenza 5 luglio 2010 n. 249. L’aggravante in questione deve pertanto essere esclusa e la sentenza impugnata deve, sul punto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuova determinazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi A q B. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

Il primo motivo è infondato. Congruamente e logicamente motivata è infatti la valutazione della Corte di appello in merito alla esclusione della attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 che ha fatto riferimento alla entità della droga, dalla quale era possibile ricavare ben 181 dosi medie ed ai precedenti specifici, nonchè alla circostanza che il fatto era stato commesso appena qualche giorno dopo la scarcerazione dell’imputato.

P.Q.M.

– Annulla la sentenza impugnata per quanto riguarda i capi A e B limitatamente al riconoscimento della aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 11, aggravante che elimina e rinvia sul punto alla Corte di appello di Perugia per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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