T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame 70 soggetti, tutti Ufficiali non dirigenti delle FF.AA., hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi corrispondere l’indennità perequativa di cui al DPCM 3.1.2001.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 19.10.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Al riguardo; premesso che l’emolumento in questione è previsto – nell’ambito delle FF.AA. – per i soli soggetto che rivestono i gradi di Colonnello e Brigadier Generale, si rileva che – se è vero che agli interessati, in forza della loro notevole anzianità di servizio, è stato riconosciuto il trattamento economico (fondamentale) proprio di tali gradi – è altresì vero

che il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente è strettamente correlato (ai sensi dell’art.24 del d.lg. n.29/93: come sostituito dall’art.16 del d.lg. n.80/98) alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità;

che è, pertanto, legittima (in quanto coerente con le finalità di una norma che ha voluto riconoscere un determinato beneficio solo a coloro che assolvono effettivamente a funzioni dirigenziali: con oneri di lavoro e, lo si ripete, responsabilità connesse a questo particolare livello professionale) l’esplicita menzione (contenuta nell’art.19 della legge n. 266/99) dei gradi interessati – unitamente alle corrispondenti qualifiche civili – alla corresponsione dell’emolumento "de quo";

che la stessa Corte Costituzionale ha recentemente affermato che il trattamento economico accessorio del personale dirigente non può non esser connesso all’esercizio effettivo di determinate funzioni. (Ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che, in applicazione delle regole sulla soccombenza, non può che porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico dei ricorrenti), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 8000 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *