Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-04-2012, n. 6230

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di tre avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Benevento disponeva l’accatastamento in categoria D/1 dei parchi eolici siti nel Comune di (OMISSIS): la società contribuente opponeva in via gradata l’inesistenza di motivazione dell’avviso, la mancanza del presupposto dell’accatastamento, l’errata classificazione nella categoria D/1 e l’erronea determinazione della rendita catastale.

La Commissione adita rigettava il ricorso. L’appello della società contribuente era parzialmente accolto, con la sentenza in epigrafe, che confermava la legittimità dell’operato dell’Ufficio, ma riduceva del 20% la rendita attribuita.

Avverso tale sentenza l’Agenzia del Territorio propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la società contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Va risolta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica sollevata dalla parte controricorrente, in quanto l’eventuale fondatezza di tale eccezione avrebbe valore assorbente ai fini della decisione sul ricorso medesimo.

L’eccezione è fondata. E’ senz’altro vero che il procedimento notificatorio è stato iniziato entro i termini previsti per l’impugnazione mediante la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale giudiziario: ma tanto non basta ad evitare la decadenza conseguente alla mancata notifica entro il termine previsto per l’impugnazione, in quanto detta mancata notifica non è addebitabile esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari.

Nel caso di specie la consegna dell’atto giudiziario è avvenuta in due tempi: una prima volta, il 15 novembre 2010, nello stesso giorno della scadenza del termine per l’impugnazione fissato ex art. 327 c.p.c. al 15 novembre 2010; una seconda volta il 23 novembre 2010, dopo la scadenza del predetto termine e dopo che la notifica eseguita il 15 novembre 2010 presso l’indirizzo – in Roma, via Giambattista Vico 9 – indicato dal notificante, aveva avuto esito negativo per il trasferimento "altrove" del difensore presso il quale la parte aveva eletto domicilio. E’ di tutta evidenza che l’errore nell’esecuzione della notifica è addebitarle a responsabilità del notificante:

infatti l’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (v.

Cass. S.U. n. 7607 del 2010), stante anche l’agevole consultazione dell’albo degli avvocati (v. Cass. n. 2320 del 2011). Nella fattispecie, peraltro, l’esatto indirizzo (quello in Roma Via Po 28, presso il quale è stato poi effettuato positivamente, ma fuori termine, il secondo tentativo di notifica) era noto al notificante, in quanto riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata, per cui l’errata indicazione dell’indirizzo del destinatario nel primo tentativo di notifica appare privo di giustificazione. Con la conseguenza che l’avvenuta consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, una prima volta, nei termini di impugnazione non ha effetto sanante ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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