T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9357

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, la società E.L. snc ha impugnato il verbale di aggiudicazione n. 48 del 23 dicembre 2010 con il quale l’intimata amministrazione ha aggiudicato alla controinteressata ditta individuale "L.I." di C.P. la "lisciviatura oggetti di casermaggio e vestiario".

L’interessata espone in fatto che:

con atto del 23/11/2010 la Scuola Sottufficiali dell’esercito invitava diversi imprenditori a partecipare alla gara di cui sopra;

alla gara partecipavano soltanto due ditte, la ricorrente e la controinteressata;

la commissione, verificato che non erano pervenute almeno tre offerte, non procedeva alla aggiudicazione;

successivamente, l’ente appaltante invitava i soggetti già offerenti a presentare, entro il 23 dicembre 2010 ore 10,00, eventuali offerte migliorative o a confermare quella precedente;

la ricorrente confermava l’offerta precedente mentre la controinteressata procedeva a presentare una nuova offerta;

in data 23 dicembre 2010, la commissione aggiudicava il servizio alla ditta "L.I.".

La ricorrente deduce le seguenti censure:

a)sulla busta della aggiudicataria non è indicata la data né l’orario in cui la stessa è pervenuta, né tali elementi sono rinvenibili dal verbale di aggiudicazione;

b)il bado di gara pretermette il peso ponderale dei vari elementi dell’offerta limitandosi ad esplicitare all’art. 3 che la gara verrà assegnata secondo il criterio dello sconto percentuale più favorevole; quindi, il peso ponderale di questo criterio è pari al 100% contrariamente al disposto normativo di cui all’art. 83 del D.Lvo n. 163/2006 che impone quanto meno l’indicazione di ulteriori elementi;

c)la controinteressata ha svolto per gli anni 2007 – 2008 un solo lavoro all’anno, per importi esigui;

d)l’art. 4 del bando di gara stabilisce che "L’assuntore dovrà indicare lo stabilimento ed il luogo in cui verrà fatta la lavatura. E’ espressamente vietato di eseguirla altrove in tutto o in parte sotto pena di rescissione del contratto…"; la disposizione richiede, dunque, che l’aggiudicataria sia in possesso non solo dei macchinari ma anche dei mezzi meccanici per i trasporti; ebbene, risulta che la ditta L.I. non esegua il servizio di prelievo e trasporto con mezzi propri o di cui abbia la disponibilità in quanto il mezzo che entra nella struttura militare è di proprietà della MARY LAV 2000 con sede in Roma;

e)il discrimine per l’aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma è stata data esclusiva rilevanza alla componente prezzo.

L’interessata conclude con istanza di rescissione del contratto e subentro nel medesimo, oltre al risarcimento del danno.

Resistono le controparti evocate in giudizio.

Il Ministero della Difesa si è costituito in data 25 marzo 2011, per mezzo dell’Avvocatura di Stato.

La controinteressata "L.I." si è costituita in data 31 marzo 2011,

L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in data 9 aprile 2011, memoria difensiva.

La ricorrente ha replicato, in data 11 aprile 2011, con memoria difensiva.

Con ordinanza n. 1361/2011, resa nella camera di consiglio del 13 aprile 2011, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati fissando l’udienza del 5 ottobre 2011 per la trattazione di merito del ricorso.

L’Avvocatura di Stato ha depositato, in data 16 settembre 2011, memoria difensiva con la quale insiste per il rigetto del gravame.

Il ricorso è infondato.

In limine, il Collegio rileva che la memoria difensiva dell’Avvocatura di Stato è stata depositata in giudizio il 16 settembre 2011, in violazione del termine di cui all’art. 73, c. 1, D.Lvo n. 104/2010.

Parte ricorrente e controinteressata hanno, tuttavia, dato il proprio consenso all’esame della stessa.

Dalla documentazione versata in atti, si evince che la busta (il plico) contenente l’offerta della ditta aggiudicataria ("L.I.") è stata registrata in entrata dall’amministrazione mediante il sistema di protocollo PROMIL – registro giornaliero del 13 dicembre 2010 – al numero 020507.

L’Avvocatura ha chiarito, altresì, con pertinente documentazione, che la registrazione al protocollo del plico intestato alla aggiudicataria è avvenuta, addirittura, in un momento ancora precedente a quello con cui fu protocollata (n. 020531) la busta della società ricorrente.

La prima censura, dunque, è destituita di giuridico fondamento perché infondata in fatto.

Il sistema di aggiudicazione della gara è stato chiaramente indicato nell’art. 3 del bando di gara ove si legge che "La scelta del miglior preventivo avverrà… secondo il criterio dello sconto percentuale più favorevole per l’amministrazione della Difesa".

Il criterio di aggiudicazione della gara, pertanto, non è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, bensì, il sistema del prezzo più basso (art. 81 del D.Lvo n. 163/2006).

Più precisamente, dell’offerta mediante sconto maggiore sugli importi unitari indicati per genere di capo da sottoporre a lisciviatura, secondo la procedura degli acquisiti in economia indicata nell’art. 5, sesto comma, del D.M. 16 marzo 2006.

Va soggiunto, che la scelta del metodo di gara è espressione di ampia discrezionalità della stazione appaltante come tale censurabile ab esterno con la tecnica dell’eccesso di potere (cfr. Tar Campania n. 7036/2010; Tar Liguria 233/2010; C.d.s. V sez. 7259/2009).

Nella fattispecie, il Collegio ritiene che la scelta operata dall’amministrazione non sia irragionevole, né illogica e neppure il frutto di una travisamento dei fatti ove tenuto conto del tipo di servizio da appaltare (un semplice servizio di lavanderia di oggetti di casermaggio) e della procedura seguita (in economia).

Cadono, pertanto, tutte le censure che la ricorrente ha articolato sul presupposto della mancata e/o errata valorizzazione, da parte della commissione, di taluni requisiti soggettivi (censure sub "b," "c" ed "e").

Tali requisiti andavano senz’altro accertati nei confronti dei concorrenti – e la aggiudicataria ne ha dimostrato la possidenza, come anche la ricorrente – ma poi la commessa sarebbe stata aggiudicata alla ditta che avesse praticato l’offerta più bassa sugli importi unitari mediante sconto percentuale.

Anche la doglianza per cui la aggiudicataria si servirebbe di mezzi di trasporto non propri s’appalesa priva di fondamento.

Ed invero, prendere in locazione un mezzo di trasporto per la consegna del materiale lavato e stirato non è onere funzionalmente riconducibile alle prescrizioni del bando.

La clausola secondo cui l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura riguarda – giusta interpretazione attenta all’intenzione dell’autore dell’atto non disgiunta dal tenore complessivo (ratio) delle clausole di bando – l’obbligo che si impone sull’esecutore di evitare cessioni del contratto, traslazioni di responsabilità, subappalti; non certo l’avvalimento di un mezzo di trasporto che attiene più semplicemente alle modalità di svolgimento del servizio, senza pregiudizio di alcun interesse concreto e sostanziale dell’amministrazione.

Ad ogni modo, l’eventuale violazione potrebbe refluire negativamente sul mantenimento del contratto, giammai sulla sua aggiudicazione, trattandosi di vicenda dinamica che impinge l’esecuzione dell’appalto e non la legittimità dell’aggiudicazione.

Le stesse considerazioni valgono con riguardo alla asserita, mancata indicazione del luogo di lavorazione.

In disparte il fatto che siffatta indicazione risulta in atti adempiuta, ciò che rileva in via dirimente è che tale onere impinge le modalità di esecuzione dell’appalto (non la fase di aggiudicazione) riguardando, dunque, la ditta assuntrice del servizio (cfr. capitolato tecnico),

La ricorrente sospetta che l’uso del prestampato da parte del’aggiudicataria possa mal celare l’impossidenza dei requisiti soggettivi in capo alla contro interessata.

L’assunto non ha pregio.

La ditta "L.I." ha utilizzato, in sede di gara, esattamente il prestampato che l’amministrazione aveva chiesto di compilare alle ditte partecipanti per l’autocertificazione dei propri requisiti soggettivi: nessuna omissione e/o violazione le è, pertanto, imputabile.

Né bisogna confondere l’autocertificazione dei requisiti in sede di gara con la verifica circa la loro effettiva possidenza da parte della ditta che risulterà aggiudicataria; verifica che sconta tutt’altro momento procedimentale, successivo alla aggiudicazione (funzionale alla sua efficacia), e propedeutico alla stipula del contratto.

La società E. sostiene, infine, che illegittimamente l’atto di aggiudicazione "non prevede l’indicazione della eventualità di ricorrere, né indica il termine in cui l’interessato possa farlo né, infine, che il provvedimento sia soggetto a comunicazione o pubblicità.

Il Collegio osserva che i riferimenti di che trattasi non attengono al contenuto sostanziale del provvedimento e, pertanto, si collocano al di fuori dell’orbita dei parametri di riscontro della legittimità intrinseca dell’atto amministrativo. Semmai, ove se ne avesse comprova e certezza, la loro mancanza potrebbe rilevare ai fini della tempestività del ricorso o della remissione in termini sotto il profilo del riconoscimento dell’errore scusabile.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente E.L. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 6.000,00 di cui Euro 3000,00 in favore del Ministero della Difesa ed Euro 3.000,00 in favore della controinteressata "L.I.".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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