T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, i signori S.P. e S.S. – in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla loro figlia (minorenne) F. – hanno impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento col quale quest’ultima è stata esclusa dal concorso indetto per l’ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito relativamente all’anno scolastico 2011/2012.

Nella Camera di Consiglio del 19.10.2011: data in cui la causa (nel frattempo, debitamente istruita) è stata (ri)sottoposta – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si constata che il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato formalmente che i loro assistiti – in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione – non hanno più interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della presente controversia.

Nel rilevare quanto sopra, il Collegio (che, in applicazione del principio della "soccombenza virtuale", ritiene di dover porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico della resistente: la quale, preso atto del errore commesso, ha annullato – in via di autotutela – la determinazione impugnata) non può – pertanto – che dichiarare immediatamente improcedibile il ricorso stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

definitivamente pronunciando in rito,

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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