Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38931

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 18/05/2011, il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava l’istanza di riesame avverso l’ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di M.S. per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, sostanzialmente la violazione dell’art. 273 c.p.p. per avere il Tribunale, con motivazione carente ed illogica, ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, nonostante la difesa avesse puntualmente confutato gli indizi facendo rilevare l’inconcludenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il Tribunale ha così motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: "Depongono nel senso di una valutazione di gravità degli indizi – oltre il riconoscimento fotografico effettuato dai dipendenti dell’ufficio postale – la disponibilità di una ingente somma di denaro da parte dell’indagato (sulla cui provenienza il M. non è stato capace di offrire alcuna spiegazione), il fatto che le banconote apparissero come mai messe in circolazione, la corrispondenza del tipo di banconote a quelle sottratte presso l’ufficio postale ( V.F. e P.A. hanno infatti riferito che dalla cassaforte erano stati sottratti due blocchetti formati, ciascuno, da 100 banconote da Euro 20,00), nonchè la condotta del Mi. che, al momento dell’intervento da parte della P.G., si è dato a precipitosa fuga. Non sono emersi elementi utili alla difesa nel corso dell’interrogatorio dell’imputato il quale si è limitato a contestare le circostanze di fatto riportate nei verbali della Polizia negando, labilmente, di avere mai avuto la disponibilità del predetto denaro, di non sapere da dove fosse "sbucato fuori il denaro" e di avere incontrato solo casualmente il M.". 3. A fronte di tale motivazione, il ricorrente, prendendo in esame i singoli indizi, tenta di confutarli osservando che:

– le individuazioni effettuate dai tre impiegati, non erano attendibili avendo tutti e tre espresso incertezze;

– l’individuazione effettuata dalla teste P., era inficiata dal fatto che la medesima aveva riconosciuto tale D.;

– nessun elemento sfavorevole potesse essere desunto dalla disponibilità di un’ingente somma di denaro.

4. Sennonchè va replicato che il ricorrente, in modo surrettizio, tenta di introdurre, in modo inammissibile, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva del prevenuto.

In particolare:

– quanto alle individuazioni, correttamente il Tribunale ha rilevato che si tratta di ben tre individuazioni che hanno avuto esito positivo e convergente. Le incertezze mostrate dai testi, come risulta dallo stesso ricorso, si riferiscono a quanto dichiarato dai testi prima delle individuazioni, avendo i medesimi, onestamente, dichiarato che avrebbero tentato di riconoscere in foto il rapinatore. Non risulta, invece, che i testi (in specie la P.) abbiano avuto dubbi a riconoscere il M. come uno dei rapinatori;

– del tutto irrilevante la pretesa invalidità dell’individuazione eseguita dalla P.: sul punto il tribunale (a pag. 3 dell’ordinanza impugnata) ha fornito una valida ed attendibile spiegazione del refuso;

– infine, generica, aspecifica e meramente reiterativa di quella già dedotta davanti al tribunale e da questi puntualmente disattesa, è la censura in ordine all’ulteriore elemento desunto dal possesso di banconote nell’immediatezza della rapina e delle quali il ricorrente non ha saputo dare alcuna valida spiegazione alternativa.

5. In conclusione, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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