T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, gli interessati hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi computare nella tredicesima mensilità il compenso relativo alle (due) ore di lavoro settimanali prestate – obbligatoriamente – ai sensi dell’art.10 della legge n.231/90.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.6.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Al riguardo; premesso che il lavoro straordinario – ancorché prestato in modo fisso e continuativo – non può (in assenza di un’apposita norma di legge) trasformare la natura della prestazione lavorativa (effettuata oltre il normale orario di servizio) in prestazione ordinaria, si rileva come non sia sufficiente – ai fini di una positiva valutazione delle cennate pretese – la considerazione, da un lato, dell’obbligatorietà del lavoro (propria, del resto, di ogni prestazione straordinaria richiesta al personale militare) e, dall’altro, della predeterminazione (per legge) dell’entità del compenso "de quo": dato che tali elementi (cfr., sul punto, C.d.S., IV, n.1110/2006: e giurisprudenza ivi citata) non hanno altro ruolo che quello di una preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte dell’Amministrazione militare, delle due ore settimanali di attività lavorativa straordinaria.

Si osserva, altresì

che la predeterminazione dell’entità del compenso non significa (a ben vedere) fissità dello stesso: rimanendo (infatti) fermo il criterio generale per la determinazione della misura della retribuzione in concreto dovuta (a seconda – cioè – che la prestazione avvenga in orario diurno, notturno o in giornata festiva);

che (d’altro canto) uno dei parametri ai quali deve esser commisurato il compenso per lo "straordinario" (oltre allo stipendio e all’indennità integrativa speciale) è costituito anche dal rateo di tredicesima mensilità relativo al trattamentobase;

che ciò rende illogica l’affermazione in base alla quale il compenso in questione dovrebbe concorrere ad incrementare la stessa voce a cui deve esser parametrato;

che, alla natura straordinaria della prestazione (e tanto basta ad escludere sospetti di illegittimità costituzionale della tesi che qui si propugna), corrisponde la straordinarietà del criterio di determinazione del compenso: il cui ammontare, a parità di prestazioni (del medesimo tipo) eventualmente rese nell’orario ordinario, risulta largamente remunerativo del sacrificio imposto.

Null’altro reputa di dovere evidenziare, il Collegio (che, in applicazione dei principi sulla soccombenza, non può che porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico dei ricorrenti), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 10.000 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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