T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il Tenente medico dell’Esercito P.L. ha impugnato il provvedimento con cui (nonostante che egli fosse risultato vincitore del relativo concorso: indetto con decreto dirigenziale n.117 del 25.5.2010) se ne è negato il transito nel ruolo tecnicologistico dell’Arma dei Carabinieri. (Avendo ritenuto, la p.a., di non poterne disporre la cessazione dal servizio permanente in costanza del vincolo di ferma da lui sottoscritto all’atto dell’ingresso in carriera).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 19.10.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente fondate.

Pur volendosi tenere nel debito conto i motivi posti a fondamento delle impugnate determinazioni, non ci si può – invero – esimere dall’osservare

che il bando volto a regolare il concorso "de quo" stabilisce espressamente che, a questo, possono partecipare i militari in servizio permanente;

che le norme dei bandi di concorso (come, peraltro, quelle di tutte le procedure selettive in genere) vanno interpretate alla stregua del principio di buona fede e dell’affidamento (da esse ingenerato nei vari candidati);

che, nell’occasione, il L. era – addirittura – stato inviato in licenza "per concorso" dalla propria Amministrazione (che ne aveva, tra l’altro, istruita la domanda di partecipazione);

che il cennato decreto dirigenziale n.117 (pubblicato in G.U., IV s.s., n.43 dell’1.6.2010) prevede che, una volta formata la graduatoria di merito, gli idonei (ricompresi, ovviamente, nel numero dei posti messi a concorso), siano dichiarati vincitori (e nominati, quindi, Tenenti in s.p.e. nel ruolo tecnicologistico dell’Arma dei Carabinieri) senza rimettere a valutazioni discrezionali della p.a. l’applicazione di una tale disposizione.

Si osserva, altresì

che l’art. 864, comma 1, del d.lg. n.66 del 15.3.2010 prevede, quale causa di cancellazione dai ruoli (nel nostro caso: quello di originaria appartenenza del L.), l’assunzione in servizio (con qualsiasi grado o qualifica) in una diversa Forza Armata (qual è, appunto, la "Benemerita");

che (da parte sua) l’art. 10 del d.lg. n. 298/2000 dispone che i vincitori dei concorsi indetti per la nomina ad Ufficiale del ruolo tecnicologistico hanno l’obbligo di contrarre una ferma che (si cita testualmente) assorbe ogni "altra precedentemente contratta".

E dunque; atteso

che, "in iure condito", non vige affatto il principio in base al quale chi ha contratto una ferma in una Forza Armata non ne può contrarre un’altra in una Forza Armata diversa;

che, al contrario, può ritenersi operante la regola secondo la quale la ferma già contratta nella Forza Armata di provenienza viene assorbita in quella nuova;

che, in ogni caso, le prestazioni lavorative dell’interessato sono destinate – nella circostanza – a rivolgersi a favore della stessa Amministrazione (quella della Difesa);

che (infine) ad un provvedimento amministrativo va data, nei casi dubbi, un’interpretazione "costituzionalmente orientata" (e tale non è certo quella che può vanificare la possibilità, assicurata – ad ogni cittadino – dall’art.4, 2° comma, Cost., di scegliere – sempre e comunque – la propria attività lavorativa),

il ricorso in esame si appalesa (come già si è detto) fondato: ed, in quanto tale (assorbito ogni ulteriore motivo di gravame), meritevole di accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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