T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.116 del d.lg. n.104/ 2010, il signor F.R. ha chiesto la declaratoria del diritto ad accedere alla documentazione – relativa alla sua esclusione dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale, (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009) – di cui all’istanza da lui precedentemente, ed infruttuosamente, presentata in via amministrativa.

Nella Camera di Consiglio del 5.10.2011 (data nella quale il predetto ricorso è stato introitato per la decisione), si constata che il procuratore del R. ha dichiarato formalmente che il suo assistito non ha più alcun interesse (in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione) ad ottenere una pronuncia sul merito della presente controversia.

Nel prendere atto di quanto sopra; e nel ravvisare giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite, il Collegio non può (pertanto) che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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