Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-04-2012, n. 6220 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 47/26/07, depositata il 21 marzo 2007, con la quale, rigettato il suo appello contro quella di primo grado, l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggior reddito relativo al 1995 ai fini Irpef, Ilor ed accessori, per il quale D. R.E. aveva omesso di presentare la prescritta dichiarazione, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado affermava che i presupposti per l’accertamento col metodo sintetico induttivo erano carenti, atteso che la contribuente, quale socia della società Salto srl, aveva acquisito delle quote sociali assieme agli altri del gruppo mediante l’accensione di un mutuo bancario per una parte, e il finanziamento di altro consistente importo effettuato dai precedenti soci F., cui tale somma veniva restituita successivamente. D.R.E. resiste con controricorso, e ha memoria.

Motivi della decisione

2. In via pregiudiziale va rilevato che all’udienza odierna per la ricorrente è stata presentata dichiarazione inerente alla persistenza dell’interesse alla trattazione e decisione del ricorso, e perciò va deciso in conformità. Ciò premesso, va altresì rilevato che il controricorso manca del carattere di autosufficienza, e quindi è inammissibile, atteso che la controricorrente non vi ha indicato la sommaria esposizione del fatto, nè le ragioni per le quali le doglianze addotte a sostegno del ricorso sono da disattendere, non essendo al riguardo idonea la memoria depositata in un secondo tempo. Invero la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11160 del 11/06/2004, n. 3602 del 2003). Inoltre va osservato che di conseguenza è nulla la memoria presentata a norma dell’art. 378 c.p.c. per supplire alle carenze dell’atto previsto per contestare le censure e argomentazioni addotte con quello introduttivo nella sede di legittimità, mancando dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo per cui è previsto il deposito di memorie di parte, che è solo quello di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (ricorso e controricorso) (V. pure Cass. Sentenza n. 238 del 09/01/2001).

3. Tutto ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR non indicava adeguatamente le ragioni per le quali riteneva che le operazioni finanziarie relative al prestito ricevuto dalla società Cariverona e le somme corrisposte ai soci divenuti di maggioranza della Salto, e cioè il gruppo Di Romano-Conti dai precedenti, e precisamente i F., costituivano elementi finanziari che denotavano comunque un incremento patrimoniale, a nulla rilevando il rapporto fiduciario tra i due gruppi stessi, peraltro non provato.

La censura è fondata. Appare opportuno premettere che nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, come nella specie, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 19174 del 15/12/2003, n. 2605 del 2000).

Ciò posto, va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che la medesima sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, questo non esclude ma diluisce la capacità contributiva. Ne consegue che il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito), ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (V. pure Cass. Sentenza n. 24597 del 03/12/2010).

4. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il controricorso e la nullità della pedissequa memoria; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012

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