T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9343

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la "G.L." s.r.l. ha impugnato (con contestuale, ed infruttuosa, richiesta di tutela cautelare) la nota (consegnatale il 16.3.2011) con cui le si è comunicato che la sua offerta – presentata nell’ambito della gara indetta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’organismo di protezione sociale del Comando di Artiglieria – non è stata ritenuta economicamente la più vantaggiosa.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 5.10.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (pregiudizialmente) l’inammissibilità.

In sede di esame dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, si è rilevato (invero) che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato (come confermato, del resto, dalle risultanze della disposta istruttoria) al di là del termine previsto dal combinato disposto degli artt.45 (che vi attribuisce espressamente carattere perentorio) e 119 (che ne prevede, in casi quali quello di specie, il dimezzamento) del d.lg. n.104/2010.

Una simile circostanza (tenuto conto che la procedura in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è soggetta alle disposizioni di cui all’art.30 del d.lg. n.163/2006) non può che indurre il Collegio (che, pure, ravvisa giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite) a dichiarare – appunto – inammissibile il ricorso "de quo".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

definitivamente pronunciando in rito,

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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