T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, l’"A.P.S.", ha impugnato il provvedimento (comunicatole con nota del 4.6.2011: e del quale è stata altresì chiesta, fruttuosamente, la sospensione dell’esecutività) con cui la si è esclusa dalla gara indetta (a procedura ristretta accelerata) per l’affidamento del servizio di manutenzione (comprensivo di riparazione meccanica e carrozzeria) dei mezzi – appartenenti al Genio militare – rientrati (dopo il loro utilizzo) dai vari teatri operativi.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 19.10.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Al riguardo; premesso che la ricorrente (avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa) si sarebbe resa aggiudicataria – per tutti i lotti di suo interesse – della gara di cui trattasi, si osserva

che, stante il suo tenore (a dir poco) equivoco, la clausola (della "lex specialis") in base alla quale è stata disposta la contestata esclusione avrebbe dovuto esser interpretata (ciò che non è, pacificamente, avvenuto) alla luce del principio del "favor partecipationis";

che, per giurisprudenza consolidata, le disposizioni che impongono dei particolari adempimenti per l’ammissione alle gare vanno infatti interpretate – ove presentino, come nella circostanza, degli elementi di equivocità – nel senso di assicurare (nell’interesse pubblico) la più ampia partecipazione possibile;

che, per di più, l’inesistenza – a carico della ricorrente – di procedure ("lato sensu") fallimentari (non riprodotta, e da ciò – appunto – l’adozione dell’impugnato provvedimento negativo, nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.) avrebbe dovuto, sempre in base alla cennata "lex specialis", costituire oggetto di apposita autocertificazione;

che questa è stata, dalla ricorrente stessa, regolarmente presentata. (Al pari, tra l’altro, dello specifico documento rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale fallimentare: rispetto al quale, il predetto atto camerale non può ovviamente non considerarsi – come già rilevato in sede cautelare – un "quid minus").

E dunque; atteso

che, "in iure condito", l’esclusione da una gara per motivi esclusivamente formali costituisce l’eccezione; e non la regola;

che, qualora la documentazione prodotta dai partecipanti ad una di tali gare contenga (come nell’occasione) degli elementi in base ai quali si possa desumere la sussistenza – in capo alla ditta interessata – dei requisiti di partecipazione, la p.a. (ai sensi dell’art.46 del d.lg. n.163/2006) deve disporne la regolarizzazione;

che la richiesta di chiarimenti non può esser avanzata solo quando essa comprometterebbe (e non è certo, questo, il caso di specie) la "par condicio" tra i concorrenti,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.

E’ solo da aggiungere che l’annullamento (disposto per effetto della presente statuizione) dell’esclusione "de qua" reintegra in forma specifica la ricorrente nella posizione che essa aveva al momento dell’adozione di tale atto: e soddisfa, per ciò stesso, quanto stabilito – in tema di "risarcimento del danno ingiusto" – dall’art.35 (nuovo testo) del d.lg. 31.3.98 n.80.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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